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Circolare

Circolare numero 141 del 03-08-2016

Con la presente circolare si forniscono indicazioni e chiarimenti in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, istituito dal D.I. n. 95440/2016. Il suddetto Fondo di solidarietà eroga prestazioni a tutela del reddito del personale dipendente dei Gruppi di ormeggiatori e barcaioli operanti nei porti italiani. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo costitutivo del Fondo medesimo (mese di marzo 2014). La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di luglio 2016. INDICE 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà. 2.1 Finalità 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Ricorsi amministrativi 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.1. Codifica aziende 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l’istituzione presso l’INPS del Fondo di solidarietà bilaterale per i Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, recepito con decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Ne descrive quadro normativo, finalità, destinatari, prestazioni, ricorsi, modalità di finanziamento, codifica aziendale, istruzioni Uniemens e contabili. Vengono indicati contributo ordinario e addizionale, gestione degli arretrati dal marzo 2014 al luglio 2016, attribuzione del codice di autorizzazione "2P" e nuovi conti contabili per la rilevazione delle somme.

Fondo di solidarietà bilaterale dei gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani

La circolare disciplina l’istituzione e il funzionamento del Fondo di solidarietà bilaterale per il settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, recepito dall’INPS in attuazione della normativa sui fondi di solidarietà e del decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016. Il documento riepiloga il quadro normativo, i soggetti interessati, le prestazioni, le modalità di finanziamento, gli adempimenti contributivi e le relative scritture contabili.

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La disciplina si fonda sull’articolo 3 della legge n. 92/2012, che consente alle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative di costituire fondi di solidarietà per il sostegno del reddito dei lavoratori di settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale. Il d.lgs. n. 148/2015 ha poi riordinato la materia, abrogando le disposizioni dell’articolo 3 della legge n. 92/2012 e prevedendo, all’art. 46, comma 5, che i rinvii alle norme abrogate debbano intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo stesso.

In tale quadro, l’accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014 tra A.N.G.O.P.I. e FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI ha previsto la costituzione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore. L’accordo è stato recepito con decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016, istitutivo del Fondo presso l’INPS, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 2016.

Ambito di applicazione e destinatari

Il Fondo è destinato al personale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani e opera a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico. La sua finalità è quella di assicurare interventi di tutela del reddito nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa riconducibili alle causali della cassa integrazione ordinaria o straordinaria.

Sono destinatari degli interventi i lavoratori subordinati, con esclusione dei dirigenti. Per gli apprendisti, il Ministero del lavoro ha chiarito che, alla luce del d.lgs. n. 148/2015, possono essere destinatari dei Fondi di solidarietà soltanto gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante. Gli apprendisti assunti con tipologie diverse da quella professionalizzante sono quindi esclusi dalla contribuzione ordinaria di finanziamento, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, cioè da settembre 2015.

Natura giuridica, bilancio e gestione

Il Fondo non ha personalità giuridica e costituisce una gestione dell’INPS dotata di autonomia finanziaria e patrimoniale. La normativa impone il pareggio di bilancio: il Fondo non può erogare prestazioni in mancanza di disponibilità finanziaria e gli interventi sono concessi solo previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse già acquisite.

È previsto un bilancio tecnico di previsione su base otto anni, da aggiornare in occasione della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi. Il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, può proporre modifiche dell’importo delle prestazioni o dell’aliquota contributiva secondo le modalità stabilite dall’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015. Gli oneri di amministrazione sono posti a carico del Fondo e finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta.

Prestazioni erogate dal Fondo

Il Fondo eroga, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa riconducibili alle causali della cassa integrazione ordinaria o straordinaria, un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, nei limiti dei massimali previsti. Alla prestazione si accompagna il versamento della contribuzione correlata alla gestione assicurativa obbligatoria di iscrizione del lavoratore.

La contribuzione correlata è a carico del Fondo ed è utile sia per il diritto alla pensione sia per la determinazione della sua misura; il suo computo avviene secondo quanto previsto dall’art. 40 della legge n. 183/2010, in coerenza con l’art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 148/2015. La circolare precisa tuttavia che le istruzioni operative sulla prestazione e sulla relativa contribuzione saranno fornite con successivo provvedimento.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti adottati dal Fondo, per le materie di competenza, è possibile proporre ricorso al Comitato amministratore del Fondo, cui spetta la decisione in unica istanza ai sensi del decreto interministeriale. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale dell’INPS.

Finanziamento delle prestazioni

Il Fondo è finanziato da due principali tipologie di contribuzione.

  • Contributo ordinario: è dovuto mensilmente nella misura complessiva dello 0,30% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; di tale aliquota lo 0,20% è a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori. Per gli apprendisti non professionalizzanti il contributo non è dovuto a decorrere da settembre 2015. Il contributo ordinario è dovuto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell’accordo istitutivo del Fondo, cioè dal 6 marzo 2014.
  • Contributo addizionale: in caso di erogazione delle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, del decreto, il datore di lavoro deve versare un contributo addizionale dell’1,50% calcolato sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione. Anche per questo contributo le istruzioni procedurali sono rinviate a successiva circolare.

Ai contributi si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, salvo quelle sugli sgravi contributivi; si applicano inoltre le regole sulla prescrizione di cui all’art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995.

Codifica aziendale e attribuzione del codice di autorizzazione

Le posizioni contributive dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani sono contraddistinte dal codice di autorizzazione "2P", che dal 6 marzo 2014 assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli".

In prima applicazione, il codice è attribuito automaticamente dalla Direzione generale per i soli gruppi inquadrati con C.S.C. 1.15.05 o 1.15.06 e privi di tutela di cassa integrazione guadagni, con posizioni caratterizzate dai codici Ateco2007 522420 o 522209. Tali soggetti possono verificare l’avvenuta attribuzione nel Cassetto previdenziale Aziende.

Se vi sono ulteriori gruppi rientranti nell’ambito del Fondo ma non raggiunti dall’attribuzione centralizzata, a causa della presenza di un C.S.C. o di un codice Ateco diversi, essi devono presentare richiesta di attribuzione del codice "2P" alla competente sede INPS tramite Cassetto previdenziale aziende entro 20 giorni dalla pubblicazione della circolare.

Per i soggetti che presentano domanda di nuova iscrizione dopo la pubblicazione della circolare, il codice "2P" è attribuito dalle sedi al momento dell’assegnazione della matricola aziendale, previa verifica dei requisiti normativi e amministrativi. In caso di riattivazione di una matricola, le sedi verificano anche la correttezza dell’inquadramento previdenziale.

Istruzioni Uniemens e recupero dei contributi arretrati

A decorrere dal mese di competenza agosto 2016, la contribuzione ordinaria deve essere calcolata nel flusso Uniemens sull’aliquota complessiva applicata alle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione di dirigenti e apprendisti non professionalizzanti. La circolare precisa che non sono previste modifiche procedurali nella compilazione del flusso, mentre i sistemi di calcolo e rettifica saranno implementati per recepire le nuove disposizioni.

Per i contributi ordinari dovuti dal periodo marzo 2014-luglio 2016, i gruppi possono effettuare il versamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Ai fini del versamento, il flusso Uniemens deve essere valorizzato con il codice "M158", che identifica il "Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi Ormeggiatori e barcaioli, periodo marzo 2014/luglio 2016", riportando l’imponibile del periodo e il relativo contributo pari allo 0,30%.

Per i soggetti cessati, il versamento delle competenze arretrate avviene mediante UNIEMENS dell’ultima mensilità, con utilizzo del codice "M158" e successiva regolazione tramite F24, indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e la causale RC01. Rimane ferma la possibilità di chiedere la rateazione dei debiti contributivi in via amministrativa secondo le regole generali, con applicazione degli interessi di dilazione vigenti. I gruppi che devono versare anche le quote a carico dei dipendenti possono recuperare la quota sospesa in forma rateale se presentano istanza di dilazione entro il termine sopra indicato.

La circolare richiama inoltre il rispetto delle indicazioni già fornite in materia di nozione di unità produttiva e di sua valorizzazione nel flusso Uniemens.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile delle operazioni del Fondo è istituita la nuova gestione contabile FO – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – e, al suo interno, la contabilità separata FOR – Gestione assicurativa a ripartizione.

I contributi ordinari destinati al finanziamento degli assegni ordinari sono imputati ai nuovi conti:

  • FOR21110, per il contributo ordinario di competenza degli anni precedenti;
  • FOR21170, per il contributo ordinario di competenza dell’anno in corso.

La procedura informatica di ripartizione contabile dei DM imputa le somme riscosse a titolo di contribuzione ordinaria ai conti indicati, in base alla competenza, e ai medesimi conti devono essere registrate anche le somme valorizzate nel flusso UNIEMENS con il codice "M158".

Sono inoltre istituiti i seguenti conti per i contributi accertati mediante DM10 insoluti e DM10/V e non riscossi:

  • FOR21120, per le competenze degli anni precedenti;
  • FOR21180, per le competenze dell’anno in corso.

Le istruzioni contabili relative all’erogazione degli assegni ordinari e al contributo addizionale saranno fornite separatamente, quando sarà sciolta la riserva richiamata nei paragrafi 3 e 5 della circolare. Le variazioni al piano dei conti sono riportate nell’allegato n. 2.

Punti principali

Quadro normativo e istituzione del Fondo

La circolare richiama l’articolo 3 della legge n. 92/2012 sui fondi di solidarietà e il successivo riordino operato dal d.lgs. n. 148/2015, che ha reso obbligatoria l’istituzione dei fondi nei settori non coperti da cassa integrazione per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti. Sulla base dell’accordo sindacale nazionale del 6 marzo 2014 tra A.N.G.O.P.I. e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL e UILTRASPORTI, è stato recepito con decreto interministeriale n. 95440 del 18 aprile 2016 il Fondo di solidarietà bilaterale del settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani, pubblicato in G.U. n. 138 del 15 giugno 2016.

Finalità, destinatari e natura giuridica

Il Fondo ha la funzione di garantire interventi di sostegno al reddito al personale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste per la cassa integrazione ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla consistenza numerica dell’organico. I destinatari sono i lavoratori subordinati, esclusi i dirigenti; per gli apprendisti sono destinatari solo quelli con contratto di apprendistato professionalizzante, mentre gli apprendisti con altre tipologie sono esclusi dalla contribuzione ordinaria dal periodo di paga in corso a settembre 2015. Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce gestione INPS ed è dotato di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

Bilancio, gestione e organi del Fondo

Il Fondo deve operare in pareggio di bilancio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziarie; gli interventi sono concessi solo previa costituzione di riserve e nei limiti delle risorse già acquisite. Deve essere predisposto un bilancio tecnico di previsione ad otto anni, aggiornato al momento del bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore, secondo quanto previsto dal decreto interministeriale, può proporre modifiche all’importo delle prestazioni o all’aliquota contributiva. Gli oneri di amministrazione sono posti a carico del Fondo e finanziati con la contribuzione dovuta.

Prestazioni e contribuzione correlata

Nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa, il Fondo eroga un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, con i relativi massimali. Alla prestazione si accompagna il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore; tale contribuzione è a carico del Fondo ed è utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione, con computo secondo l’art. 40 della legge n. 183/2010. La circolare precisa che le istruzioni operative su assegno ordinario e contribuzione correlata saranno fornite con successivo provvedimento.

Ricorsi amministrativi

Contro i provvedimenti del Fondo è ammesso ricorso al Comitato amministratore, che decide in unica istanza ai sensi del decreto interministeriale. I ricorsi vanno indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale INPS.

Finanziamento: contributo ordinario e addizionale

Il Fondo è finanziato da un contributo ordinario mensile dello 0,30%, di cui lo 0,20% a carico del datore di lavoro e lo 0,10% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile previdenziale di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti. Per gli apprendisti non professionalizzanti il contributo non è dovuto dal settembre 2015. Il contributo ordinario è dovuto dal periodo di paga in corso al 6 marzo 2014. In caso di erogazione delle prestazioni è inoltre dovuto un contributo addizionale a carico del datore di lavoro dell’1,50% sulle retribuzioni imponibili perse dai lavoratori fruitori; le istruzioni procedurali sul contributo addizionale saranno fornite successivamente.

Codifica aziende e attribuzione del codice di autorizzazione 2P

I Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani rientrano nell’ambito del Fondo a prescindere dalla dimensione dell’organico. Le posizioni interessate sono identificate con il codice di autorizzazione "2P", che dal marzo 2014 assume il significato di "Fondo di solidarietà bilaterale dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli". L’attribuzione avviene automaticamente per i soggetti inquadrati con C.S.C. 1.15.05 o 1.15.06 e senza tutela di cassa integrazione guadagni, caratterizzati dai codici Ateco2007 522420 o 522209. Gli altri datori di lavoro interessati devono chiedere l’attribuzione del codice tramite Cassetto previdenziale aziende entro 20 giorni dalla pubblicazione della circolare. Per le nuove iscrizioni, l’attribuzione è effettuata dalle sedi al momento della matricola; in caso di riattivazione, le sedi verificano anche la correttezza dell’inquadramento previdenziale.

Istruzioni Uniemens e versamento dei contributi arretrati

Dal mese di competenza agosto 2016 la contribuzione ordinaria va calcolata nel flusso Uniemens con l’aliquota complessiva sulle retribuzioni imponibili di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi dirigenti e apprendisti non professionalizzanti, senza modifiche procedurali di compilazione; saranno invece aggiornati i sistemi di calcolo e rettifica. I Gruppi possono versare i contributi dovuti per il periodo marzo 2014-luglio 2016 entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, utilizzando il codice "M158" nel flusso Uniemens con l’importo dell’imponibile e del contributo dello 0,30%. In caso di cessazione dell’attività, il versamento avviene con l’UNIEMENS dell’ultima mensilità e con F24, indicando come periodo di riferimento l’ultimo mese di attività e la causale RC01. È possibile chiedere rateazione dei debiti contributivi secondo le regole generali, con interessi di dilazione; chi deve versare anche la quota a carico dei dipendenti può recuperarla ratealmente se presenta domanda entro il termine indicato. Si richiama infine il rispetto delle istruzioni sulla nozione di unità produttiva e sulla sua valorizzazione nel flusso Uniemens.

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile del Fondo è istituita la gestione FO – Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani – e, al suo interno, la contabilità separata FOR – Gestione assicurativa a ripartizione. I contributi ordinari sono imputati ai conti FOR21110 e FOR21170 per la competenza degli anni precedenti e dell’anno in corso; analogamente, i contributi accertati con DM10 insoluti e DM10/V non riscossi sono imputati ai conti FOR21120 e FOR21180. Le istruzioni contabili relative all’erogazione degli assegni ordinari e al contributo addizionale saranno fornite separatamente. L’allegato n. 2 riporta le variazioni al piano dei conti.

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