Circolare numero 146 del 04-08-2016
Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento il sindacato Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra i contenuti operativi della convenzione stipulata tra INPS e FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, effettuata insieme ai contributi obbligatori dovuti da artigiani e commercianti. Vengono disciplinate le modalità di riscossione, la gestione delle deleghe e delle revoche, i costi del servizio, le clausole di salvaguardia, la protezione dei dati personali, la durata della convenzione e le relative istruzioni contabili.
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi
Convenzione INPS-FEDERDAT per la riscossione dei contributi associativi
La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata l’11 maggio 2016 tra INPS e Confederazione Generale Europea delle Associazioni Datoriali (FEDERDAT), approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015. L’accordo riguarda la riscossione dei contributi associativi degli iscritti, effettuata dall’INPS insieme ai contributi obbligatori di artigiani e commercianti.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo avviene da parte dell’INPS a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale prevista dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. L’avviso di pagamento reso disponibile ai contribuenti indica l’ammontare della quota associativa e l’associazione destinataria.
I dati relativi alla quota sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:
- Posizione Assicurativa – Dati del modello F24
- Comunicazione bidirezionale – Modelli F24
La circolare precisa che la riscossione congiunta non altera la natura volontaria del contributo associativo e non determina alcun obbligo di esazione coattiva in capo all’Istituto.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:
- i dati identificativi dei nuovi associati per i quali viene richiesta la riscossione del contributo sulla base delle deleghe ricevute;
- i nominativi di coloro per i quali è intervenuta revoca della delega nelle date del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente, nonché del 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe devono inoltre essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un valido documento d’identità, entro le seguenti scadenze:
- 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
- 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno stesso.
Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nello stesso anno pervengono due o più deleghe per associazioni sindacali diverse, l’Istituto non considera nessuna di esse ai fini della riscossione. La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS declina responsabilità nei casi in cui flussi o deleghe non corrispondano ai dati presenti nei propri archivi.
Revoca della delega
La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; di conseguenza, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.
Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, procede alla sua acquisizione in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata. La revoca è efficace dalla prima tariffazione utile, salvo che prima di tale tariffazione pervenga una revoca della revoca da parte dello stesso associato; in tal caso l’INPS informa tempestivamente l’associazione.
Costi del servizio
Per il servizio di riscossione sono previsti i seguenti importi:
- gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: euro 2,20, una tantum annuale;
- gestione revoca deleghe sindacali: euro 1,99;
- gestione singolo modello F24: euro 0,17;
- riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: euro 0,17.
La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto all’associazione, che può esercitare il recesso entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausola di salvaguardia e responsabilità
L’INPS è espressamente sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto dell’accordo da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, compresi pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione risultata soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, l’associazione si impegna a ristorare l’INPS delle spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, dietro presentazione di nota specifica.
L’Istituto può sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o se l’associazione perde i requisiti di legge per la stipula. Resta salva anche la facoltà di recesso unilaterale in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell’INPS.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati e agli adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC oppure lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In assenza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza necessità di ulteriori atti o comunicazioni.
Resta comunque ferma la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con comunicazione scritta inviata all’altra parte a mezzo raccomandata A/R o PEC. L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative, dei poteri di rappresentanza e la relativa documentazione di supporto. La sede di FEDERDAT è indicata in via Sansovino n. 265/B, Torino.
Istruzioni contabili
Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti, versati congiuntamente ai contributi obbligatori tramite F24 per conto di FEDERDAT, sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25553: contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di FEDERDAT;
- GPA35553: accreditamento dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di FEDERDAT;
- GPA11553: debito per contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali riscossi per conto di FEDERDAT.
Il conto GPA25553 è movimentabile esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni, mentre gli altri conti sono movimentati dalla Direzione Generale che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.
Punti principali
Oggetto e modalità di riscossione
L'INPS riscuote il contributo associativo per conto delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente ai contributi in cifra fissa trimestrale previsti dall'art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Nell'avviso di pagamento sono evidenziati l'importo della quota associativa e l'associazione destinataria; tali dati sono consultabili nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti. La riscossione congiunta non modifica la natura volontaria del contributo e non comporta per l'Istituto alcun obbligo di esazione coattiva.
Gestione delle deleghe alla riscossione
L'associazione trasmette alla Direzione generale INPS i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali richiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi per i quali è intervenuta revoca della delega alle date indicate dalla convenzione. Le deleghe devono inoltre essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, singolarmente sottoscritte dall'associato e corredate di documento d'identità, entro le scadenze previste. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall'anno successivo; se pervengono due o più deleghe relative a diverse associazioni, l'INPS non ne considera alcuna ai fini della riscossione.
Revoca della delega
Il rapporto associativo resta esclusivamente tra associato e associazione, per cui ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all'associazione competente. Se l'INPS riceve direttamente dall'associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e ne dà comunicazione all'associazione via PEC. La revoca opera dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca comunicata prima di tale data; anche in questo caso l'INPS informa tempestivamente l'associazione.
Costi del servizio
Per la convenzione sono previsti i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, euro 2,20 una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, euro 1,99; gestione singolo modello F24, euro 0,17; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS, euro 0,17. La variazione annuale dei costi è comunicata per iscritto e l'associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.
Clausole di salvaguardia e responsabilità
L'INPS è sollevato da responsabilità derivanti dall'applicazione della convenzione, anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell'associazione o di strutture associate. In caso di controversie sul rilascio valido della delega, l'associazione soccombente deve rimborsare all'interessato la ritenuta operata. L'associazione deve inoltre ristorare l'INPS delle spese sostenute in controversie giudiziarie connesse ai rapporti tra associati e associazione. L'Istituto può sospendere l'efficacia della convenzione in caso di contestazioni su denominazione, acronimo, logo, poteri statutari o perdita dei requisiti di legge, nonché recedere unilateralmente per pregiudizi, irregolarità o conflitti di interesse a danno dell'Istituto.
Protezione dei dati personali
Le parti si impegnano a rispettare il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare attenzione alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione dura fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. Il rinnovo deve essere richiesto almeno 90 giorni prima della scadenza tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente. Restano ferme la facoltà di recesso di ciascuna parte, con comunicazione scritta, e l'obbligo per l'associazione di comunicare tempestivamente le variazioni dei propri dati identificativi e dei poteri di rappresentanza.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dei contributi associativi riscossi tramite F24 per conto di FEDERDAT sono istituiti il conto GPA25553 per i contributi associativi riscossi, il conto GPA35553 per l'accreditamento dei contributi e il conto GPA11553 per il debito per contributi associativi. I conti sono movimentati secondo le ordinarie procedure di ripartizione dei flussi telematici e dalla Direzione Generale per i rapporti finanziari con l'associazione.
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