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Circolare

Circolare numero 145 del 04-08-2016

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento il sindacato Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) dei contributi associativi dovuti dagli iscritti.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la convenzione stipulata tra INPS e CONFLAVORO PMI per la riscossione, insieme ai contributi obbligatori in cifra fissa trimestrale, dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Vengono disciplinate le modalità di trasmissione e convalida delle deleghe, le regole per revoca e gestione delle deleghe multiple, i costi del servizio, le clausole di responsabilità e recesso, la protezione dei dati personali e le istruzioni contabili per la rilevazione delle somme riscosse.

Convenzione INPS-CONFLAVORO PMI per la riscossione dei contributi associativi degli iscritti

Convenzione INPS-CONFLAVORO PMI per la riscossione dei contributi associativi

La circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti. Il documento definisce le modalità operative, i flussi di delega, i termini, i costi, le clausole di responsabilità e le istruzioni contabili collegate all’attività di riscossione.

Oggetto della convenzione e quadro normativo

La convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015 e stipulata il 15 aprile 2016, ha ad oggetto la riscossione dei contributi associativi ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione è effettuata dall’INPS a favore delle associazioni in regola con gli obblighi contributivi, congiuntamente alla riscossione dei contributi in cifra fissa trimestrale disciplinati dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni o integrazioni.

Modalità di riscossione e informazione al contribuente

L’INPS rende disponibile ai contribuenti un avviso di pagamento nel quale sono evidenziati:

  • l’ammontare della quota associativa;
  • l’associazione destinataria.

Tali informazioni sono consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti, nelle sezioni:

  • Posizione Assicurativa – Dati del modello F24;
  • Comunicazione bidirezionale – Modelli F24.

La circolare precisa che il fatto che l’esazione avvenga unitamente ai contributi obbligatori non modifica la natura volontaria del contributo associativo; per tale ragione l’INPS non assume alcun obbligo di esazione coattiva del contributo stesso.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione sindacale deve trasmettere all’INPS – Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici i flussi telematici contenenti:

  • i dati identificativi dei nuovi associati per i quali, sulla base delle deleghe ricevute, è richiesta la riscossione del contributo;
  • i nominativi degli associati per i quali sia intervenuta revoca della delega.

Le revoche devono essere comunicate alle scadenze indicate dalla circolare:

  • 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente;
  • 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso.

Inoltre, le deleghe devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, ciascuna sottoscritta dal singolo associato e corredata da copia di un valido documento d’identità, entro le seguenti date:

  • 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente;
  • 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso.

Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe per due o più associazioni sindacali distinte, l’Istituto non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici per la convalida delle deleghe. L’INPS precisa di non assumere responsabilità nei casi in cui i flussi o le deleghe non coincidano con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

La convenzione ribadisce che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione; pertanto, ogni comunicazione relativa a tale rapporto deve essere indirizzata all’associazione competente.

Se la revoca della delega per la riscossione della quota associativa viene comunicata direttamente all’INPS dal singolo associato, l’Istituto:

  • acquisisce la revoca in procedura;
  • ne dà contestuale comunicazione all’associazione interessata tramite posta elettronica certificata.

La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo che, prima di tale tariffazione, l’associato comunichi la revoca della revoca precedentemente presentata. In tal caso l’INPS ne dà tempestiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio

La circolare richiama i costi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti e indica, per la convenzione con CONFLAVORO PMI, i seguenti importi:

  • gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line: 2,20 euro, una tantum annuale;
  • gestione revoca deleghe sindacali: 1,99 euro;
  • gestione singolo modello F24: 0,17 euro;
  • riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per le aziende che versano con il sistema UNIEMENS: 0,17 euro.

La variazione annuale dei costi è oggetto di apposita comunicazione scritta; a seguito di tale comunicazione, l’associazione può recedere entro 60 giorni.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare nei casi di pignoramento presso terzi eseguito sulle somme oggetto della convenzione da creditori dell’associazione stipulante o di strutture associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.

In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione risultata soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata.

L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in eventuali controversie giudiziarie relative a questioni attinenti o connesse ai rapporti tra gli associati e l’associazione, a semplice presentazione di nota specifica.

L’Istituto si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione in presenza di contestazioni:

  • sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’associazione;
  • sul legittimo esercizio dei poteri statutari;
  • per perdita dei requisiti di legge necessari alla stipula della convenzione.

Resta inoltre salva la facoltà di recesso unilaterale dell’INPS in tutti i casi in cui siano rilevabili pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano all’osservanza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riguardo alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve pervenire all’INPS almeno 90 giorni prima della scadenza, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In mancanza di richiesta, la convenzione cessa automaticamente alla scadenza, senza ulteriori atti o comunicazioni. Rimane comunque salva la facoltà di recesso di ciascuna parte, da esercitarsi con apposita comunicazione scritta da inviare all’altra parte tramite raccomandata A/R o PEC.

L’associazione si impegna inoltre a comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la documentazione di supporto eventualmente richiesta.

Indicazioni sull’associazione e istruzioni contabili

La circolare indica la sede del sindacato CONFLAVORO PMI in Via del Brennero n. 1040/BH, Lucca (LU).

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e degli esercenti attività commerciali versati con F24 a favore dell’associazione, sono istituiti i seguenti conti:

  • GPA25544 – contributi associativi riscossi per conto di CONFLAVORO PMI;
  • GPA35544 – accreditamento dei contributi associativi riscossi per conto di CONFLAVORO PMI;
  • GPA11544 – debito per contributi associativi riscossi per conto di CONFLAVORO PMI.

I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni e dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione sindacale.

Punti principali

Oggetto della convenzione e modalità di riscossione

L’INPS e la Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) hanno stipulato una convenzione, approvata con determinazione presidenziale n. 180 del 22 dicembre 2015, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi obbligatori in cifra fissa trimestrale, con le modalità e la periodicità previste dall’art. 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233. L’avviso di pagamento riporta l’importo della quota associativa e l’associazione destinataria, dati consultabili anche nel Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti.

Gestione delle deleghe alla riscossione

L’associazione trasmette all’INPS, Direzione Generale – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, i flussi telematici con i dati dei nuovi associati per i quali chiede la riscossione del contributo, nonché i nominativi di chi abbia revocato la delega alle scadenze indicate: 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente, 18 gennaio e 12 febbraio dell’anno in corso. Le deleghe cartacee devono essere presentate alla struttura INPS territorialmente competente, sottoscritte dal singolo associato e corredate da copia di un documento d’identità valido, entro il 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e il 28 gennaio e 19 febbraio dell’anno in corso. Le deleghe presentate dopo il 19 febbraio producono effetti dall’anno successivo. Se pervengono due o più deleghe per associazioni diverse nel corso dello stesso anno, l’INPS non prende in considerazione nessuna di esse ai fini della riscossione.

Convalida, corrispondenza dati e assenza di responsabilità

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici rende disponibile alle strutture territoriali il contenuto dei flussi telematici affinché provvedano alla convalida delle deleghe dei singoli associati. L’INPS precisa di non assumere alcuna responsabilità nei casi in cui i flussi telematici o le deleghe non trovino corrispondenza con i dati presenti nei propri archivi.

Revoca della delega

È ribadito che il rapporto associativo intercorre esclusivamente tra l’associato e l’associazione, per cui eventuali comunicazioni dell’associato devono essere indirizzate all’associazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la revoca della delega, la acquisisce in procedura e ne dà contestuale comunicazione all’associazione via PEC. La revoca produce effetti dalla prima tariffazione utile, salvo revoca della revoca prima di tale tariffazione, con successiva comunicazione all’associazione.

Costi del servizio e facoltà di recesso

Per la convenzione sono indicati i seguenti importi: gestione nuove deleghe sindacali ed emissione code line, 2,20 euro una tantum annuale; gestione revoca deleghe sindacali, 1,99 euro; gestione singolo modello F24, 0,17 euro; riscossione quote associative e contributi di assistenza contrattuale per aziende che versano con UNIEMENS, 0,17 euro. La variazione annuale dei costi viene comunicata per iscritto e l’associazione può recedere entro 60 giorni dalla comunicazione.

Clausole di salvaguardia e responsabilità

L’INPS è sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, inclusi pignoramenti presso terzi sulle somme oggetto della stessa da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate, anche se in corso o già eseguiti alla data di stipula. In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’associazione si impegna inoltre a ristorare l’INPS per le spese sostenute in controversie giudiziarie relative ai rapporti tra associati e associazione. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sul legittimo esercizio dei poteri statutari o per perdita dei requisiti di legge, e può recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.

Protezione dei dati personali

Le parti si impegnano al rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati, agli adempimenti e alle responsabilità verso interessati, terzi e Garante per la protezione dei dati personali.

Durata, rinnovo e recesso

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo deve essere presentata via PEC o raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza; in mancanza, la convenzione cessa automaticamente senza ulteriori atti. Resta salva la facoltà di recesso di ciascuna parte con comunicazione scritta inviata all’altra tramite raccomandata A/R o PEC. L’associazione deve inoltre comunicare tempestivamente, con le modalità telematiche indicate dall’Istituto, ogni variazione delle proprie generalità identificative e dei poteri di rappresentanza, producendo la relativa documentazione di supporto.

Indicazioni sulla sede dell’associazione

La circolare indica che la sede del sindacato Confederazione delle Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) è in Via del Brennero n. 1040/BH, Lucca (LU).

Istruzioni contabili

Per la rilevazione contabile dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti versati con F24 a favore di CONFLAVORO PMI è istituito il conto GPA25544. Sono inoltre istituiti i conti GPA35544 per l’accreditamento dei contributi associativi e GPA11544 per il debito per contributi associativi. I conti sono movimentati dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici delle riscossioni e dalla Direzione Generale, che cura direttamente i rapporti finanziari con l’associazione.

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