Circolare numero 143 del 04-08-2016
Si forniscono le istruzioni operative all’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e ANP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' DELLA SCUOLA (A.N.P.), per la riscossione dei contributi sindacali su pensioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione sottoscritta il 6 luglio 2016 con l’Associazione sindacale ANP per la trattenuta e riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni, valida fino al 31 dicembre 2017. Vengono richiamati i soggetti che possono rilasciare la delega, le modalità di conferimento e di revoca, la decorrenza degli effetti, la misura del contributo, i costi del servizio, le clausole di esonero da responsabilità e le istruzioni contabili con i conti da utilizzare. È inoltre precisata la possibilità di rinnovo con richiesta da presentare almeno 90 giorni prima della scadenza.
Convenzione INPS-ANP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
Convenzione INPS-ANP per la riscossione dei contributi sindacali sulle pensioni
La circolare dà conto della convenzione sottoscritta con l’Associazione sindacale ANP per la trattenuta dei contributi sindacali sulle pensioni degli iscritti. Il documento disciplina i soggetti legittimati a rilasciare la delega, le modalità operative di acquisizione e trasmissione, la decorrenza delle trattenute, la revoca, la misura del contributo, i costi del servizio e le relative scritture contabili.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione è stata sottoscritta il 6 luglio 2016 e risulta valida fino al 31 dicembre 2017. È previsto che la richiesta di rinnovo debba pervenire all’Istituto almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti legittimati a rilasciare la delega
L’articolo 1 richiama l’articolo 23 octies della legge n. 485/72 e individua i pensionati che possono avvalersi della trattenuta sindacale. Sono compresi:
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS;
- i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità amministrate dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici, per effetto del rinvio contenuto nell’articolo 11 della legge 31 luglio 1975, n. 364.
Resta esclusa l’applicazione ai titolari di pensione o assegno sociale, poiché la norma fa espresso riferimento alle pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere rilasciata sul testo predisposto dall’Istituto, nel quale devono risultare la misura del contributo e le autorizzazioni necessarie al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03. Il modulo deve essere sottoscritto dal pensionato e recare gli estremi di un documento di riconoscimento valido.
L’Organizzazione sindacale deve trasmettere i dati della delega all’INPS con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche fornite dall’Istituto, e inviare in formato digitale la delega acquisita, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
La decorrenza varia in funzione del momento di presentazione della delega:
- se la delega è presentata contestualmente alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione;
- se la delega è rilasciata da soggetto già titolare di pensione, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione;
- per i trattamenti amministrati dalla Gestione Dipendenti Pubblici, produce effetti dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la volontà di revocare la delega alla riscossione della quota associativa. L’Istituto provvede alla lavorazione nel più breve tempo possibile.
Se perviene una nuova delega su una prestazione già interessata da una delega a favore di altra Organizzazione, la nuova delega produce effetti solo se accompagnata dalla revoca della precedente, con l’indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento di riconoscimento valido del revocante.
La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo sindacale è calcolato sull’importo lordo delle singole rate di pensione, compresa la tredicesima, con esclusione dei trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote previste sono:
- 0,50% sugli importi entro la misura del trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti;
- 0,40% sugli importi eccedenti il trattamento minimo e non eccedenti il doppio dello stesso;
- 0,35% sugli importi eccedenti il doppio del trattamento minimo del FPLD.
Rapporti finanziari, costi e spese
Gli articoli 6 e 7 della convenzione regolano i rapporti finanziari e i relativi adempimenti, che sono previsti a livello centrale tra la Direzione Generale e l’Organizzazione sindacale.
I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono indicati come segue:
- nuova delega su domanda di pensione: € 0,04;
- nuova delega su pensione esistente: € 0,74;
- revoca delega telematizzata: € 0,74;
- variazione (revoca + acquisizione nuova delega): € 1,48;
- gestione delega: € 0,04.
Esonero da responsabilità, controversie e facoltà dell’Istituto
La convenzione non deve generare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra l’iscritto e l’Organizzazione sindacale.
L’Istituto è altresì sollevato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione, in particolare in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della trattenuta da parte di creditori dell’associazione stipulante o di strutture ad essa associate, anche con riferimento a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula.
In caso di controversie sull’effettivo e valido rilascio della delega, l’Associazione soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. Inoltre, in caso di controversie giudiziarie attinenti ai rapporti tra associati e associazione, quest’ultima deve ristorare l’INPS delle spese sostenute, a semplice presentazione di nota specifica.
L’INPS si riserva la facoltà di sospendere l’efficacia della convenzione se sorgono contestazioni sull’uso della denominazione, dell’acronimo o del logo dell’Associazione, sul legittimo esercizio dei poteri statutari, o se l’Associazione perde i requisiti richiesti dalla legge. La sospensione può essere disposta anche se intervengono disposizioni normative o regolamentari che rendano opportuno o necessario adottare un nuovo testo convenzionale. Resta ferma la facoltà di recesso unilaterale nei casi di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
All’Associazione è attribuito il codice INPS M8.
Ai fini della rilevazione contabile delle trattenute sulle pensioni sono istituiti i seguenti conti:
- GPA25574, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso;
- GPA27574, per l’imputazione dei contributi trattenuti sulle pensioni pagate negli anni precedenti;
- GPA11574, per la rilevazione del debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento.
Gli accreditamenti a favore del sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti indicati sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle Organizzazioni sindacali per i contributi trattenuti sulle pensioni, mentre i conti GPA25574 e GPA27574 sono movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione delle pensioni pagate.
I rapporti finanziari con l’Organizzazione sindacale sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione con ANP è stata sottoscritta il 6 luglio 2016 ed è stata approvata con determinazione n. 127 del 30 luglio 2014 per la riscossione dei contributi su pensioni dovuti dagli iscritti. Ha validità fino al 31 dicembre 2017. L’eventuale richiesta di rinnovo deve pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza.
Soggetti che possono rilasciare la delega
Possono avvalersi della trattenuta i titolari di pensione diretta, indiretta o di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e di ogni altro fondo obbligatorio di previdenza, sostitutivo o integrativo, gestito dall’INPS. La facoltà si estende anche ai pensionati amministrati dall’INPS - Gestione Dipendenti Pubblici. Restano esclusi i titolari di pensione o assegno sociale, perché l’articolo 23 octies richiama solo pensioni derivanti da assicurazione obbligatoria.
Modalità di rilascio e trasmissione della delega
La delega deve essere compilata sul testo predisposto dall’Istituto, con indicazione della misura del contributo e delle autorizzazioni per il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03. Deve essere sottoscritta dal pensionato e contenere gli estremi di un documento di riconoscimento valido. L’Organizzazione deve trasmettere i dati all’INPS in via telematica secondo le specifiche tecniche dell’Istituto e inviare anche la delega in formato digitale, conservando l’originale firmato.
Decorrenza della delega
Se la delega è presentata insieme alla domanda di pensione, produce effetti dalla data di decorrenza della pensione. Se è rilasciata da un soggetto già pensionato, produce effetti dalla prima rata di pensione non estratta alla data di ricezione; per i trattamenti della Gestione Dipendenti Pubblici, dal primo giorno utile ai fini della lavorazione informatizzata della rata corrente.
Revoca della delega
L’associato può comunicare direttamente all’INPS la revoca della delega; l’Istituto la elabora nel più breve tempo possibile. Se perviene una nuova delega su una prestazione già gravata da altra delega, la nuova produce effetti solo se preceduta dalla revoca della precedente, con indicazione dell’Organizzazione revocata e degli estremi di un documento valido. La revoca ha effetto dalla prima estrazione utile delle disposizioni di pagamento della pensione associata.
Misura del contributo sindacale
Il contributo è determinato in percentuale sull’importo lordo delle singole rate di pensione, tredicesima compresa, esclusi i trattamenti di famiglia comunque denominati. Le aliquote sono: 0,50% fino al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; 0,40% sulla quota eccedente tale limite e non oltre il doppio del trattamento minimo; 0,35% sulla quota eccedente il doppio del trattamento minimo.
Rapporti finanziari, costi e spese
I rapporti finanziari e i relativi adempimenti sono regolati dagli articoli 6 e 7 della convenzione e sono gestiti a livello centrale. I costi del servizio, fissati con Determinazione commissariale n. 48 del 23 dicembre 2014, sono: nuova delega su domanda di pensione € 0,04; nuova delega su pensione esistente € 0,74; revoca delega telematizzata € 0,74; variazione (revoca + acquisizione nuova delega) € 1,48; gestione delega € 0,04.
Esonero da responsabilità e facoltà dell’INPS
L’applicazione della convenzione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’INPS, che resta estraneo al rapporto associativo tra pensionato e Organizzazione sindacale. L’Istituto è sollevato da responsabilità anche in caso di pignoramento presso terzi sulle somme oggetto della convenzione da parte di creditori dell’associazione o di strutture associate. In caso di controversie sulla validità della delega, se l’Associazione risulta soccombente deve rimborsare all’interessato la ritenuta operata. L’Associazione deve inoltre ristorare l’INPS per le spese sostenute in caso di controversie giudiziarie connesse ai rapporti associativi. L’INPS può sospendere l’efficacia della convenzione in caso di contestazioni sull’uso di denominazione, acronimo o logo, sulla legittimità dei poteri statutari, per perdita dei requisiti di legge o per sopravvenute esigenze normative; può altresì recedere unilateralmente in presenza di pregiudizi, irregolarità o conflitti di interessi a danno dell’Istituto.
Codice INPS e istruzioni contabili
È attribuito il codice INPS M8. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA25574 per i contributi sindacali trattenuti sulle pensioni pagate nell’anno in corso e GPA27574 per quelli relativi alle pensioni pagate negli anni precedenti, entrambi movimentabili esclusivamente dalla procedura di ripartizione dei flussi telematici di rendicontazione. È inoltre istituito il conto GPA11574 per rilevare il debito verso l’Organizzazione sindacale e l’imputazione del pagamento. Gli accreditamenti verso il sindacato sono imputati al conto GPA35041, già in uso. I conti sono movimentabili dalla procedura dei pagamenti accentrati alle organizzazioni sindacali.
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