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Circolare

Circolare numero 139 del 01-08-2016

PREMESSA PARTE PRIMA Il nuovo procedimento di concessione 1. Il processo amministrativo per la gestione della Cassa Integrazione ordinaria 2. Decorrenza 3. Procedimento di concessione 4. Requisiti generali 5. Erogazione della prestazione: pagamenti a conguaglio e pagamenti diretti 6. Le fattispecie che integrano le causali previste dal decreto ministeriale 6.1 Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato 6.2 Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva 6.3 Mancanza di materie prime/componenti 6.4 Eventi meteo 6.5 Sciopero di un reparto/Sciopero di altra azienda 6.6 Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica - Impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità – Sospensione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’azienda e/o ai lavoratori 6.7 Guasti ai macchinari - Manutenzione straordinaria 7. Ulteriori fattispecie di richiesta non integrabili e tabella riepilogativa 8. Informazione e consultazione sindacale 9. Contributo addizionale – casi di esonero 10. Cumulo tra CIGO e CIGS e tra CIGO e contratti di solidarietà PARTE SECONDA 1. Quadro normativo di riferimento. Novità introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) 2. Eventi oggettivamente non evitabili. Precisazioni 3. Verifica del 1/3 delle ore lavorabili 4. Calcolo anzianità di effettivo lavoro - articolazione dell’orario di lavoro – cambi di qualifica 5. Unità produttiva 6. Ferie e Cigo 7. Attività di coordinamento delle Direzioni Regionali 8. Nuovi codici evento CIGO

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra il nuovo procedimento amministrativo per la concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria dopo il D.M. 15 aprile 2016 n. 95442. Definisce decorrenza, competenze INPS, relazione tecnica obbligatoria, criteri generali di valutazione delle causali e documentazione necessaria. Riporta inoltre le regole su pagamento diretto, consultazione sindacale, contributo addizionale, cumuli con CIGS e contratto di solidarietà, oltre a precisazioni su anzianità, unità produttiva, ferie e nuovi codici evento.

Nuove istruzioni per la concessione della CIGO

Nuove istruzioni per la concessione della CIGO

La circolare fornisce le istruzioni amministrative per l’applicazione del D.M. 15 aprile 2016 n. 95442, che ha definito i criteri per l’esame delle domande di concessione della Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). Il documento completa il quadro normativo del nuovo procedimento, attribuito alle sedi INPS, e disciplina in modo organico le modalità di presentazione, istruttoria e decisione delle istanze.

Decorrenza della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016, cioè dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Per le domande presentate prima di tale data continuano ad applicarsi i criteri e le prassi del precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni provinciali, come già indicato nella circolare n. 7 del 2016.

Struttura del procedimento di concessione

Il procedimento si inserisce nel processo complessivo di gestione della CIGO, che prevede:

  • invio della domanda e del flusso Uniemens con associazione del ticket in caso di evento CIG;
  • concessione della prestazione da parte delle sedi territoriali INPS;
  • abbinamento con i flussi informativi trasmessi;
  • controllo dei dati sulle sospensioni, calcolo della prestazione autorizzabile e pagamento diretto o a conguaglio.

La riforma introduce la competenza esclusiva delle sedi INPS e sopprime le Commissioni provinciali CIGO. Sono inoltre previsti criteri univoci e standardizzati di valutazione e la facoltà dell’Istituto di richiedere integrazioni istruttorie.

Relazione tecnica obbligatoria e documentazione di supporto

Elemento centrale della nuova disciplina è la relazione tecnica dettagliata che l’azienda deve allegare alla domanda, resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Essa deve descrivere le ragioni della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa nell’unità produttiva interessata e dimostrare, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che l’impresa continui ad operare sul mercato.

La circolare precisa che:

  • la relazione è obbligatoria per la concessione della CIGO;
  • anche le domande di proroga devono essere corredate da tale relazione, trattandosi di domande distinte;
  • l’azienda può allegare ulteriore documentazione probatoria, ad esempio sulla solidità finanziaria, sull’andamento del settore, su nuovi ordini o gare, sulla ciclicità delle crisi o su precedenti interventi CIGO.

Le richieste di integrazione documentale dell’INPS devono essere inviate tramite PEC o cassetto bidirezionale. Il mancato riscontro entro 15 giorni costituisce un elemento valutabile ai fini della motivazione del provvedimento. La decisione di concessione o reiezione deve essere adeguatamente motivata, con riferimento agli elementi di fatto e documentali considerati e alla prevedibilità della ripresa.

Requisiti generali: transitorietà, ripresa dell’attività e non imputabilità

La circolare ribadisce i tre requisiti generali che devono caratterizzare la causale di CIGO: transitorietà dell’evento, fondata previsione di ripresa dell’attività e non imputabilità della situazione all’azienda o ai lavoratori.

La transitorietà deve essere valutata tenendo conto:

  • della temporaneità della situazione;
  • della possibile riproposizione ciclica dell’evento;
  • del ciclo produttivo, del contesto aziendale e di settore, e della natura dei beni o servizi coinvolti.

Non è transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con carattere sostanzialmente ricorrente o strutturale. Le aziende soggette a contrazioni cicliche dell’orario, anche se stagionali, non possono accedere alla CIGO per tali sospensioni.

Quanto alla ripresa dell’attività lavorativa, essa deve essere valutata al momento della presentazione della domanda e deve risultare prevedibile sulla base di elementi oggettivi già disponibili. Non assumono rilievo, di regola, le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo di integrazione, salvo che confermino una congiuntura preesistente. La ripresa è riferita all’azienda o all’unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente dal rientro di ciascun lavoratore sospeso.

La non imputabilità implica che l’evento non derivi da dolo, imperizia o negligenza, né dall’organizzazione o programmazione aziendale. In particolare, la ciclicità delle sospensioni e la prevedibilità di alcune interruzioni possono escludere il requisito.

Effetti di licenziamenti, dimissioni e successive integrazioni straordinarie

La circolare chiarisce che licenziamenti e dimissioni dei lavoratori, durante il periodo autorizzato, non fanno venir meno il diritto alla prestazione sino alla data della risoluzione del rapporto. Tuttavia, tali eventi possono essere indici della gestione di un esubero di personale e devono essere valutati nelle successive richieste di intervento.

In caso di passaggio da CIGO a CIGS, la successiva domanda straordinaria non consente di desumere retroattivamente l’assenza del requisito di temporaneità della CIGO, salvo che confermi una situazione aziendale già preesistente. È inoltre chiarito che, se dopo 52 settimane di CIGO seguono 52 settimane di contratto di solidarietà, queste ultime possono essere considerate come una forma di ripresa dell’attività, poiché non vi è stata sospensione a zero ore ma prosecuzione dell’attività con orario ridotto.

Sono infine richiamate le situazioni aziendali preesistenti o prossime alla domanda, come mobilità, concordato preventivo o istanza di fallimento, che restano rilevanti per la decisione o per eventuali provvedimenti di autotutela.

Pagamento della prestazione: conguaglio e pagamento diretto

Nella generalità dei casi l’azienda anticipa le somme ai lavoratori e poi le conguaglia. Il pagamento diretto da parte dell’INPS è ammesso solo in presenza di provate difficoltà finanziarie dell’impresa, documentate con gli atti previsti dall’allegato 2 della circolare n. 197/2015.

La richiesta può essere presentata già con la domanda di CIGO e accolta con il medesimo provvedimento. La circolare segnala inoltre la presenza nel quadro X della domanda telematica dell’opzione "pagamento diretto".

Causali ammesse: mancanza di lavoro, crisi e altre fattispecie

La circolare analizza le fattispecie che possono integrare le causali di CIGO previste dal decreto ministeriale.

Mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato

La mancanza di lavoro o commesse si riferisce a una significativa riduzione di ordini e commesse. La crisi di mercato richiede invece che la mancanza di lavoro dipenda dall’andamento del mercato o del settore merceologico di riferimento.

Per entrambe le causali la domanda non è integrabile se l’impresa ha avviato l’attività da meno di un trimestre alla data di presentazione. L’integrabilità può risultare da un andamento involutivo degli ordini e delle commesse, da calo di consumi energetici, da peggioramento di fatturato, risultato operativo, risultato d’impresa o indebitamento. È possibile allegare bilanci, dati di fatturato, esposizione finanziaria e report di crisi settoriale.

Fine cantiere/fine lavoro, fine fase lavorativa e perizia di variante

Nel settore edilizio sono considerate rilevanti:

  • la fine cantiere o fine lavoro, con sospensioni tra un lavoro e l’altro non superiori a tre mesi;
  • la fine fase lavorativa, che riguarda lavoratori specializzati in una specifica lavorazione rimasti inattivi dopo il completamento della fase;
  • la perizia di variante e suppletiva, legata a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabili alle parti o al committente.

La documentazione richiesta può comprendere il contratto con il committente, il verbale del direttore dei lavori o una documentazione della pubblica autorità sull’imprevedibilità della variante. Le sospensioni dovute ad ampliamenti o modifiche progettuali sopravvenute per esigenze della committenza non sono integrabili.

Mancanza di materie prime o componenti

La causale è riconosciuta quando la sospensione deriva da una mancanza non imputabile all’azienda di materie prime o componenti necessari alla produzione. Nella relazione devono essere indicati anche le modalità di stoccaggio e la data dell’ordine. Devono inoltre risultare le ricerche di mercato effettuate e rimaste infruttuose. Se la mancanza deriva da inadempienze contrattuali o inerzia del datore di lavoro, la domanda va rigettata.

Eventi meteo

Per gli eventi meteorologici l’azienda deve indicare nella relazione l’attività o la fase lavorativa in corso e le conseguenze dell’evento, allegando i bollettini meteo di organismi accreditati. Per le imprese industriali di impiantistica non al coperto occorre dimostrare che, per le concrete modalità di svolgimento, l’attività non può proseguire normalmente senza aumento dei costi, maggiori tempi o pregiudizio per la qualità.

La circolare richiama parametri orientativi già elaborati dall’INPS:

  • pioggia tra 2 e 3 mm per i lavori di costruzione;
  • pioggia di 1,5 mm per escavazioni, fondazioni, movimento terra, lavori stradali e arginamenti;
  • pioggia di 1 mm per intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione;
  • criteri analoghi per la neve, considerando anche la presenza di neve al suolo in alcune lavorazioni;
  • nebbia e foschia rilevano solo se particolarmente intense o in lavorazioni specifiche;
  • il vento è generalmente rilevante da 30 nodi/oltre 50 km/h, ma può esserlo anche a valori inferiori per lavorazioni particolari;
  • temperature eccezionalmente elevate, di norma sopra 35/40 gradi, possono giustificare l’intervento.

Sciopero di reparto o di altra azienda

Sono integrabili le sospensioni dovute a sciopero o picchettaggio di maestranze non sospese nella stessa impresa, oppure a sciopero di altra impresa strettamente collegata. La relazione deve dimostrare che lo sciopero non ha riguardato il reparto interessato e che ne è derivata la mancata evasione degli ordini; nel caso di picchettaggio va allegata anche la dichiarazione della pubblica autorità circa l’impossibilità di accesso dei lavoratori.

Eventi straordinari e ordine della pubblica autorità

La circolare ricomprende incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità e sospensione dell’attività per ordine dell’autorità per cause non imputabili. Può essere necessario produrre verbali, attestazioni o ordinanze delle autorità competenti. La mancanza di energia elettrica deve essere imprevista e imprevedibile. I provvedimenti giudiziali o amministrativi d’urgenza, ancorché provvisori, escludono l’integrabilità.

Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria

Sono ammesse le sospensioni dovute a guasti ai macchinari o a revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, non riconducibili alla normale manutenzione. Occorre documentare la non imputabilità e la puntuale manutenzione. In caso di guasto, l’azienda che ha effettuato l’intervento deve attestare il tipo di intervento e la non prevedibilità del guasto; per la manutenzione straordinaria deve risultare l’eccezionalità e la non programmabilità dell’intervento.

Fattispecie escluse

La circolare elenca alcune ipotesi non integrabili e quindi non meritevoli di accoglimento, in quanto riconducibili al datore di lavoro o al committente:

  • mancanza di fondi;
  • chiusura per ferie;
  • preparazione campionario;
  • infortunio o morte del titolare;
  • sosta stagionale;
  • inventario;
  • mancanza di fondi dell’impresa committente.

Informazione e consultazione sindacale

La procedura di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 è condizione di ammissibilità della domanda. L’azienda deve indicare i dati richiesti nel quadro N della domanda telematica e allegare, a pena di inammissibilità, la comunicazione inviata alle organizzazioni sindacali e, se svolta, copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo.

Per le imprese dell’industria e dell’artigianato edile e lapidei, l’obbligo si applica solo alle richieste di proroga con sospensione oltre le 13 settimane continuative, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 5.

Contributo addizionale ed eventi oggettivamente non evitabili

Il contributo addizionale non è dovuto quando la CIGO è autorizzata per eventi oggettivamente non evitabili. La circolare considera tali, in linea generale:

  • gli eventi meteorologici, indipendentemente dal settore di attività;
  • le fattispecie dell’art. 8 del decreto, cioè incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica, impraticabilità dei locali e sospensione per ordine della pubblica autorità per cause non imputabili.

La disciplina di dettaglio del contributo addizionale è rinviata a successive istruzioni tecniche e operative.

Cumulo tra CIGO, CIGS e contratto di solidarietà

L’art. 10 del decreto disciplina il cumulo tra CIGO e contratto di solidarietà. I due istituti possono coesistere nel medesimo periodo se riferiti a lavoratori distinti e se la CIGO riguarda brevi periodi, comunque non superiori a tre mesi, salvo eventi oggettivamente non evitabili.

È richiamata anche la disciplina del cumulo tra CIGO e CIGS: la coesistenza è ammessa solo se i lavoratori interessati ai due trattamenti sono diversi e individuati con specifici elenchi nominativi, fin dall’inizio e per tutto il periodo di sovrapposizione. Le giornate di coesistenza tra CIGO e contratto di solidarietà sono computate interamente come giornate di CIGO ai fini della durata massima complessiva.

Precisazioni introdotte dalla legge di stabilità 2016

La seconda parte della circolare recepisce le modifiche introdotte dall’art. 1, commi 308 e 309, della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

In particolare:

  • per gli eventi oggettivamente non evitabili, il requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa effettiva non si applica in tutti i settori, e la disposizione vale per le domande presentate dal 1° gennaio 2016;
  • viene confermata l’esclusione definitiva dall’applicazione delle norme sulla Cassa integrazione guadagni delle imprese già elencate nell’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. 869/1947, come richiamato dalla circolare.

Durata, limiti e verifiche degli eventi oggettivamente non evitabili

Per gli eventi oggettivamente non evitabili, i periodi di CIGO non sono computati nel limite delle 52 settimane nel biennio mobile, salvo le eccezioni previste per l’edilizia e per l’escavazione/lavorazione lapidea. Tali periodi restano però rilevanti:

  • ai fini del limite massimo complessivo di 24 mesi nel quinquennio mobile;
  • ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile.

Le autocertificazioni aziendali sono ritenute valide ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore lavorabili, purché riferite alle ore di integrazione effettivamente fruite.

Anzianità di effettivo lavoro e unità produttiva

Ai fini dell’anzianità di effettivo lavoro si computano come giornate lavorate anche il sabato, quando l’orario è articolato su cinque giorni, e il riposo settimanale, in quanto inclusi nel normale rapporto continuativo. In caso di cambio di qualifica, l’anzianità presso l’unità produttiva va considerata in modo unitario, includendo anche il periodo anteriore alla variazione.

La corretta individuazione dell’unità produttiva è centrale per l’istruttoria. L’azienda deve autocertificarne:

  • l’autonomia organizzativa, finanziaria e tecnico-funzionale;
  • l’idoneità a realizzare l’intero ciclo produttivo o una fase completa;
  • la presenza di maestranze adibite in via continuativa.

Per i cantieri edilizi e affini, compresa l’impiantistica industriale, se il contratto di appalto è verbale l’azienda deve autocertificarlo. Per questi cantieri, il limite minimo di durata dell’appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva è fissato in un mese. Sono previsti controlli automatizzati e verifiche amministrative o ispettive su base campionaria.

Ferie e CIGO

In caso di sospensione totale dell’attività lavorativa, le ferie residue e quelle annuali in corso di maturazione possono essere posticipate fino alla cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività. Nelle ipotesi di CIGO parziale, invece, il differimento delle ferie non è consentito, perché deve essere garantito il recupero psico-fisico del lavoratore anche se l’attività è ridotta.

Coordinamento regionale e nuovi codici evento

Le Direzioni regionali sono chiamate a monitorare l’applicazione uniforme delle nuove regole e a fornire gli elenchi aggiornati dei referenti regionali, che saranno coinvolti in sessioni formative dedicate. La circolare segnala infine l’allegazione di una tabella con i nuovi codici evento CIGO derivanti dalla riforma.

Punti principali

Decorrenza e nuovo procedimento

La nuova disciplina si applica alle domande di CIGO presentate dal 29 giugno 2016. La competenza concessoria è attribuita esclusivamente alle sedi INPS, con soppressione delle Commissioni provinciali CIGO, e il procedimento si fonda sul sistema del ticket, sul flusso Uniemens e sull’abbinamento dei dati trasmessi dall’azienda.

Relazione tecnica obbligatoria e istruttoria

L’azienda deve allegare una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 DPR 445/2000, con le ragioni della sospensione o riduzione e con elementi oggettivi che dimostrino la continuità operativa sul mercato. La mancata o insufficiente prova consente all’INPS di richiedere integrazioni via PEC o cassetto bidirezionale; il mancato riscontro entro 15 giorni rileva ai fini motivazionali del provvedimento.

Requisiti generali: transitorietà, ripresa e non imputabilità

La CIGO è ammessa solo per eventi transitori, temporanei e non imputabili, con fondata previsione di ripresa dell’attività al momento della domanda. La circolare chiarisce che la ciclicità delle sospensioni esclude la transitorietà, che la ripresa va valutata sull’azienda o unità produttiva nel suo complesso e che licenziamenti o dimissioni sono sintomatici ma non incidono automaticamente sulla spettanza della prestazione.

Causali tipizzate e relativa prova

Sono dettagliate le causali ammesse: mancanza di lavoro/commesse e crisi di mercato, fine cantiere/fine lavoro e fine fase lavorativa, perizia di variante, mancanza di materie prime/componenti, eventi meteo, sciopero di reparto o di altra azienda, eventi straordinari (incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza energia, ordini dell’autorità), guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria. Per ciascuna causale sono indicati gli elementi documentali richiesti e le situazioni non integrabili.

Pagamento diretto, consultazione sindacale e contributo addizionale

Il pagamento diretto è ammesso solo in presenza di difficoltà finanziarie comprovate con la documentazione prevista dalla circolare n. 197/2015; l’azienda può richiederlo già in domanda tramite il quadro X. La procedura sindacale ex art. 14 D.Lgs. 148/2015 è condizione di ammissibilità della domanda. Il contributo addizionale non è dovuto per eventi oggettivamente non evitabili, come eventi meteo ed eventi dell’art. 8 del decreto.

Ulteriori precisazioni operative

La circolare chiarisce che i 90 giorni di anzianità non sono richiesti per gli eventi oggettivamente non evitabili, che l’anzianità si calcola includendo sabato e riposo settimanale e che, per cantieri edili e affini, la durata minima dell’appalto per l’unità produttiva è di un mese. Sono inoltre forniti chiarimenti su ferie durante CIGO, regole di cumulo con CIGS e contratto di solidarietà e monitoraggio regionale.

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