Cassazione Penale, Sentenza n. 25125/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., il G.i.p. aveva applicato la pena concordata nei confronti di un imputato in relazione a più reati unificati dalla continuazione, previa riqualificazione della detenzione di cocaina nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva, con due motivi, l'illegalità della pena ex art. 606 lett. b) c.p.p. sostenendo che, in presenza di reati con pena congiunta e reati satellite puniti con sola pena detentiva, l'aumento per continuazione non potesse estendersi alla componente pecuniaria ma dovesse riguardare solo la pena detentiva del reato principale; inoltre lamentava difetto di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. sulla misura dell'aumento per continuazione, perché il giudice avrebbe omesso di indicare le singole pene-base dei reati satellite e i criteri del cumulo progressivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, nel patteggiamento, sono deducibili in cassazione solo i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; gli eventuali errori nel procedimento interno di calcolo della pena non sono censurabili se il risultato finale resta entro i limiti di legge e non integra una pena illegale. Quanto alla censura sulla motivazione degli aumenti per continuazione, la Corte l'ha ritenuta inammissibile perché il ricorrente non aveva indicato quale concreto vantaggio avrebbe ottenuto da un eventuale accoglimento. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
nel patteggiamento la decisione si fonda sull'accordo tra le parti e rileva il risultato finale della pena concordata
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativi: volontà dell'imputato, difetto di correlazione, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza
art. 606 lett. b) c.p.p.
la doglianza sull'illegalità della pena è scrutinabile solo se la pena finale sia fuori sistema o illegale per specie o quantità
art. 606 lett. e) c.p.p.
la censura di motivazione sulla quantificazione della pena non è ammissibile se non si indica il concreto pregiudizio derivante dall'asserito vizio
art. 609, comma 2, c.p.p.
gli errori interni di calcolo della pena non sono rilevabili d'ufficio quando la pena finale non è illegale
art. 81 c.p.
richiamato quale base normativa dell'aumento per continuazione
art. 337 c.p.
indicato come uno dei reati satellite oggetto dell'aumento per continuazione
art. 582 c.p.
indicato come uno dei reati satellite oggetto dell'aumento per continuazione
art. 583-quater c.p.
indicato come uno dei reati satellite oggetto dell'aumento per continuazione
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
la condotta di detenzione di cocaina è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità
Massime di principio
- Nel patteggiamento il sindacato di legittimità sulla pena è limitato alla verifica della legalità del risultato finale, non ai singoli passaggi aritmetici o valutativi interni che hanno condotto alla sua determinazione.
- Un errore di calcolo nella commisurazione della pena concordata non determina l'annullamento della sentenza se la pena complessivamente irrogata rientra nel trattamento sanzionatorio astrattamente previsto dalla legge.
- La nozione di pena illegale ricorre solo quando la sanzione, per specie o per quantità, esuli dal sistema normativo applicabile, oppure sia stata determinata sulla base di una cornice edittale non utilizzabile perché costituzionalmente illegittima o violativa dell'irretroattività della lex mitior.
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenza ex art. 444 c.p.p. non è sufficiente lamentare la mancata esplicitazione dei singoli aumenti per continuazione: occorre indicare anche il concreto interesse o vantaggio derivante dall'eventuale accoglimento.
- La valutazione di congruità dell'accordo sulla pena deve avere riguardo al solo esito finale dell'intesa, poiché è tale risultato a esprimere la volontà negoziale delle parti.
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