Sentenza del 17/09/2020 n. 19341 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2005 che ha negato la detrazione dell'IVA su costi per consulenze professionali sostenuti dalla controllante e riaddebitati alla societa' veicolo, ritenuti dall'Ufficio spese non inerenti e qualificati come "shareholder activities". In primo grado la CTP ha accolto il ricorso; la CTR Lombardia ha invece accolto l'appello dell'Ufficio motivando la non detraibilita' per mancata produzione delle fatture/notule e ritenendo incombente sul contribuente l'onere di provare l'inerenza ai sensi dell'art. 75 TUIR (comma 5 pro tempore vigente). La contribuente ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizi di motivazione, violazioni di norme tributarie e di principio (anche con prospettazione di questioni pregiudiziali comunitarie).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato vari motivi preliminari e processuali (primo-quarto, quinto-sesto, nono e decimo in tutto o in parte inammissibili/infondati), ma ha accolto i motivi settimo e ottavo. La Corte ha richiamato il principio di neutralita' dell'IVA dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e ha ritenuto che la CTR non poteva escludere la detrazione senza aver accertato la "macroscopica antieconomicita'" dell'operazione o altro elemento che dimostrasse l'estraneita' dell'acquisto all'attivita' imponibile. Per tali ragioni la sentenza di appello e' stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame anche sulla regolazione delle spese.
Norme richiamate
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), articolo 75, comma 5
Richiamato dalla CTR quale parametro per l'inerenza ai fini diretti; la Cassazione osserva che il concetto di inerenza per l'IVA va interpretato in linea con il principio di neutralita' comunitario e non puo' giustificare da solo la negazione della detrazione senza accertamenti sulla macroscopica antieconomicita'.
Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 19
Norma nazionale sul diritto alla detrazione IVA; la Cassazione richiama che il diritto di detrarre si valuta secondo principi di neutralita' e non richiede la prova di un vantaggio economico immediato, salvo che l'operazione sia estranea all'attivita' imponibile.
Direttiva IVA 77/388/CEE (Dir. IVA), articolo 17
Norma comunitaria richiamata quale fonte del principio di detraibilita' e neutralita' dell'IVA; la Corte di Cassazione si uniforma alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che interpreta questo principio.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 36
Norma sul divieto di motivazione insufficiente e sul sindacato di legittimita'; citata in relazione all'onere motivazionale delle decisioni giudiziali.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), articoli 7 e 12, comma 7
Riferimenti procedurali sul termine a difesa e sulla motivazione degli atti dell'Amministrazione; la Corte ha esaminato le censure relative a presunte nullita' dell'avviso ma le ha ritenute infondate per carenza di dati probatori sull'accesso in loco o per omessa trascrizione dell'atto nel gravame.
Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, articoli 16, 17 e 6
Norme sulle sanzioni tributarie (irrogazione e valutazione del dolo/colpa e della buona fede); contestate dal contribuente ma le censure sono state in gran parte ritenute inammissibili o non decisive dalla Corte.
Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 8
Richiamato breve in relazione alla deduzione della buona fede e questioni procedurali; la Corte l'ha ritenuta questione nuova o non adeguatamente dedotta.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es.: Volkswagen C-533/16; Sea Chefs C-133/18; Hotel Scandic C-412/03; SPA Landesorganisation Karnten C-267/08; Lajver C-263/15)
Principi ricorrenti richiamati: il diritto alla detrazione e' principio fondamentale del sistema IVA; la neutralita' impone che l'IVA non costituisca costo per l'imprenditore salvo che l'acquisto sia chiaramente estraneo all'attivita' imponibile, falso o manifestamente antieconomico.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA va valutato in base al principio di neutralita' comunitario: l'IVA assolta a monte e', in linea di principio, detraibile se l'acquisto e' connesso ad attivita' economiche soggette ad IVA.
- L'Amministrazione non puo' escludere la detrazione limitandosi a valutazioni di congruita' o al mero rilievo che i costi siano "shareholder activities": deve dimostrare che l'operazione e' estranea all'attivita' imponibile, che la fattura e' fittizia o che sussiste una macroscopica antieconomicita' che renda evidente l'assenza di nesso con l'attivita' aziendale.
- Il concetto di "inerenza" usato per le imposte dirette non puo' essere applicato meccanicamente all'IVA: per l'IVA il giudizio e' qualitativo e collegato all'impiego dei beni/servizi per operazioni imponibili piuttosto che al conseguimento di un vantaggio economico immediato.
- Sebbene la prova dell'inerenza possa gravare sul contribuente in certe circostanze processuali, l'Ufficio deve comunque fornire elementi probatori idonei a giustificare la disconoscimento della detrazione; l'assenza di documentazione nelle motivazioni dell'atto o della sentenza puo' portare a cassazione quando impedisce la verifica del convincimento motivazionale.
- Dal punto di vista procedurale, le eccezioni formali (es. termini a difesa, mancata motivazione) vanno opportunamente dedotte e trascritte nel gravame: la mancanza di trascrizione degli atti impugnati puo' precludere il sindacato di legittimita'.
- In caso di contestazioni di documentazione (fatture, notule), e' prudente per il contribuente conservare e riprodurre gli originali o ricostruire puntualmente le ragioni dell'impiego dei servizi per l'attivita' d'impresa, per evitare valutazioni di merito sfavorevoli che poi difficilmente il giudice di legittimita' puo' riformare.
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