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Sentenza

Sentenza n. 1828/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1209/21 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Giustizia amministrativa202302862

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1209/21 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha promosso il giudizio di ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1209/21, dichiarato esecutivo, notificato al Comune e passato in giudicato. Nelle more del giudizio, il Comune ha provveduto al pagamento delle somme dovute. Il ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'amministrazione alle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché il pagamento è intervenuto dopo l'instaurazione della fase di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell'intervenuta esecuzione del decreto ingiuntivo e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha posto le spese di lite a carico del Comune di Caserta applicando il criterio della soccombenza virtuale, in quanto il pagamento è stato effettuato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito che ne aveva fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Applicato quale base processuale della pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere a seguito dell'adempimento intervenuto nelle more del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo avvenuta nelle more del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'interesse alla prosecuzione della domanda esecutiva.
  • Quando l'amministrazione adempie al titolo solo dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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