Cassazione Penale, Sentenza n. 36952/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'imputato con tre motivi principali: 1) vizio di procedibilità per presunta mancanza di querela dopo che la Corte territoriale aveva escluso l'aggravante della "violenza sulle cose"; 2) censura della valutazione probatoria e dell'attribuzione del fatto all'imputato (sostenendo che la violazione di domicilio fosse stata commessa da altro soggetto e che gli oggetti ritrovati fossero dovuti a una temporanea presenza dell'imputato); 3) contestazione del diniego delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle condizioni di salute del ricorrente e del comportamento processuale difensivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha accertato, tramite interpello alla Procura della Repubblica, che la persona offesa aveva effettivamente presentato querela il 6 ottobre 2020, quindi la doglianza era infondata. Il secondo motivo è stato ritenuto aspecifico e valutazione di merito impropria per la Corte di legittimità (vietata la riconsiderazione delle valutazioni probatorie del giudice di merito salvo errori di diritto evidenti). Il terzo motivo è stato considerato aspecifico perché non ha dimostrato un vizio giuridico nella valutazione delle circostanze da parte della Corte territoriale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen.
Norma richiamata quale capo di imputazione confermato in appello (violazione di domicilio). Non è fornita una citazione testuale nella sentenza, ma la norma è stata applicata dai giudici di merito nella contestazione dei fatti.
art. 633 cod. pen.
Norma richiamata fra i reati per i quali è stata confermata la condanna in appello. La sentenza di legittimità si limita a confermarne la valutazione di merito senza rivedere le risultanze probatorie.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Interpretata come limite al sindacato della Corte di cassazione sulle questioni di fatto: la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella valutazione delle prove né operare una rivalutazione globale delle risultanze processuali; il ricorso che si fonda su una diversa lettura dei fatti è aspecifico e inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen. (modificato dalla L. 23/06/2017, n.103)
Norma utilizzata per la condanna alle spese e al versamento in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso ritenuto inammissibile per colpa del ricorrente; la Corte ha quantificato equitativamente la somma in Euro 3.000,00.
L. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.) e richiamo a giurisprudenza delle Sezioni Unite
Richiamata per confermare l'orientamento secondo cui la Corte di cassazione è limitata nel sindacare le valutazioni di merito e non può effettuare una 'rilettura' dei fatti; la decisione si allinea alla giurisprudenza consolidata citata in motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere alla Corte di cassazione una riconsiderazione ex novo delle prove: i motivi che si traducono in mera diversa valutazione dei fatti sono aspecifici e frequentemente inammissibili.
- La presunta mancanza di querela rende il reato improcedibile solo se effettivamente non è stata presentata; il giudice di legittimità può verificare l'esistenza della querela mediante interpello alla Procura e, se questa risulta presentata, il motivo è infondato.
- Per ottenere la riforma per vizio di motivazione occorre dimostrare errori di diritto, omissioni logiche o contraddizioni specifiche nel ragionamento del giudice di merito; affermazioni generiche o alternative probatorie non bastano.
- La censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche deve mostrare concretamente che il giudice non ha valutato o ha travisato elementi decisivi; la semplice indicazione di elementi favorevoli non sconfessa la motivazione reputata irrilevante dal giudice di merito.
- Presentare ricorsi infondati o aspecifici espone al rischio di condanna alle spese e a sanzioni economiche (versamento alla Cassa delle ammende) ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi consigliabile che il difensore valuti con attenzione la specificità e la rilevanza giuridica dei motivi prima di proporre ricorso.
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