Sentenza n. 1422/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento prot.0088076 del 14/02/2023 – inviato tramite PEC il medesimo giorno – con cui il Comune di Milano ha comunicato la chiusura negativa del procedimento cambio d’uso e ha contemporaneamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente ha evidenziato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti; è stata lasciata ferma la pronuncia sulle spese relative alla fase cautelare, già disciplinata con precedente ordinanza della Sezione.
Atto impugnato: provvedimento comunale di chiusura negativa del procedimento di cambio d'uso e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva concluso negativamente il procedimento relativo al cambio d'uso dell'immobile, ordinando contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti connessi e conseguenti. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente.
Massime di principio
- La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
- La decisione sulle spese della fase di merito può essere distinta da quella relativa a una precedente fase cautelare: la compensazione delle spese del merito non incide sulla pronuncia già resa, o ancora da rendere, quanto alle spese della fase cautelare.
Come è indicizzato
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