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Sentenza

Sentenza n. 1422/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento prot.0088076 del 14/02/2023 – inviato tramite PEC il medesimo giorno – con cui il Comune di Milano ha comunicato la chiusura negativa del procedimento cambio d’uso e ha contemporaneamente ordinato il ripristino dello stato dei luoghi; di ogni altro atto precedente, successivo e/o comunque connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202300652

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione del ricorrente ha evidenziato il venir meno dell'interesse alla decisione nel merito. Le spese della fase di merito sono state compensate tra le parti; è stata lasciata ferma la pronuncia sulle spese relative alla fase cautelare, già disciplinata con precedente ordinanza della Sezione.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di chiusura negativa del procedimento di cambio d'uso e contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento con cui il Comune di Milano aveva concluso negativamente il procedimento relativo al cambio d'uso dell'immobile, ordinando contestualmente il ripristino dello stato dei luoghi, nonché gli atti connessi e conseguenti. Prima dell'udienza pubblica, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l'improcedibilità del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione dichiarata dal ricorrente.

Massime di principio

  • La sopravvenuta dichiarazione del ricorrente circa il venir meno dell'interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro l'atto amministrativo.
  • La decisione sulle spese della fase di merito può essere distinta da quella relativa a una precedente fase cautelare: la compensazione delle spese del merito non incide sulla pronuncia già resa, o ancora da rendere, quanto alle spese della fase cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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