Cassazione Penale, Sentenza n. 36553/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di secondo grado deducendo: (1) erronea applicazione della legge penale; (2) vizio di motivazione. Successivamente il difensore ha depositato memoria chiedendo la declaratoria di improcedibilità sostenendo che la persona offesa aveva rimesso la querela. Dagli atti risultava effettivamente la remissione della querela e l'accettazione della stessa da parte dell'imputato; il reato era procedibile solo a querela di parte, per cui la remissione intervenuta in pendenza del ricorso e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Ha precisato che, in presenza di causa di estinzione del reato (remissione di querela accettata), il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla, limitando il controllo all'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129, comma 2, c.p.p.; l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione. Ha altresì condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e disposto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese vadano a carico del querelato. Decisione resa il 17 luglio 2023.
Norme richiamate
art. 129 cod. proc. pen.
comma primo e comma secondo
La Corte interpreta l'art. 129 c.p.p. nel senso che, ove sussista una causa di estinzione del reato (es. remissione di querela) intervenuta e accettata, tale causa va rilevata dal giudice di legittimità; il controllo è limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni di cui al comma 2, senza possibilità di annullamento con rinvio.
art. 620 cod. proc. pen.
Richiamato per richiamare la regola che la declaratoria di estinzione del reato è incompatibile con l'annullamento con rinvio previsto per altre ipotesi, giustificando l'annullamento senza rinvio.
procedibilità a querela di parte
Nel caso di reato procedibile solo a querela di parte, la remissione della querela e la sua accettazione dall'imputato determinano l'estinzione del reato.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini); Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci); Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 (Mazza muto)
I precedenti affermano il principio che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l'estinzione del reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità, con ambito di controllo circoscritto alla constatazione delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p.
Massime di principio
- Se il reato è procedibile solo a querela di parte, la remissione della querela e la sua accettazione dall'imputato estinguono il reato anche se la remissione interviene in pendenza di ricorso per Cassazione.
- La Corte di Cassazione, verificata l'evidenza delle condizioni previste dall'art. 129 c.p.p., deve dichiarare l'estinzione del reato e annullare senza rinvio la sentenza impugnata; non si procede ad annullamento con rinvio quando l'estinzione è accertata.
- Il controllo di legittimità sulla remissione è limitato alla constatazione formale delle condizioni che legittimano l'estinzione (tempestività del ricorso, effettiva remissione, accettazione dell'imputato): non è richiesta una rivalutazione ampiamente motivata.
- La remissione deve risultare dagli atti o essere provata; l'accettazione dell'imputato è un elemento essenziale per l'effetto estintivo.
- Quanto alle spese processuali, in mancanza di diversa pattuizione, esse restano a carico del querelato anche in caso di estinzione per remissione di querela.
- È opportuno che la parte difensiva segnali tempestivamente al giudice di legittimità l'intervenuta remissione di querela, depositando documentazione idonea, perché la declaratoria di estinzione possa essere pronunciata dal giudice di cassazione.
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