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Sentenza

Sentenza n. 777/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500956

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso, con ordine di demolizione delle opere realizzate; originariamente, provvedimento di sospensione dei lavori e dell’efficacia dell’autorizzazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento comunale che aveva sospeso, ai sensi dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21-quater l. 241/1990, i lavori di realizzazione di un’infrastruttura per comunicazioni elettroniche. Il ricorso introduttivo deduceva violazione dell’art. 27 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 21-quater l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto dei presupposti, illogicità e arbitrarietà. Con motivi aggiunti la società ha impugnato il successivo provvedimento comunale che aveva annullato in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies l. 241/1990, il titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso e ordinato la demolizione delle opere già realizzate. Il provvedimento era fondato su due autonome ragioni: la mancata autorizzazione allo svincolo idrogeologico, per la quale il Comune aveva ritenuto escluso il silenzio-assenso dall’art. 20, comma 4, l. 241/1990, e la violazione della fascia di rispetto stradale, poiché l’impianto era collocato a meno di 20 metri dal confine di una strada comunale di tipo F. I motivi aggiunti contestavano, tra l’altro, la violazione dell’art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003, la falsa applicazione dell’art. 20, comma 4, l. 241/1990, la violazione dell’art. 26, lett. d), d.P.R. 495/1992 e del d.lgs. 259/2003, nonché difetto di istruttoria, difetto dei presupposti, illogicità, arbitrarietà e manifesta ingiustizia. La società sosteneva che la strada fosse extraurbana, in zona rurale e percorribile a velocità moderata; che la recinzione fosse a circa 10-10,50 metri dalla strada e il palo a oltre 15 metri; e che sussistesse comunque una sufficiente via di fuga per gli utenti della strada. Il Comune ha eccepito l’improcedibilità del ricorso introduttivo, il quale era stato superato dal successivo annullamento in autotutela, e ha chiesto il rigetto dei motivi aggiunti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento di sospensione dei lavori era stato superato dal successivo annullamento in autotutela del titolo abilitativo, trasferendosi l’interesse della ricorrente sull’atto successivo. Ha poi respinto il ricorso per motivi aggiunti. Applicando il principio della ragione più liquida e quello secondo cui, in presenza di un atto plurimotivato, è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’atto, il Collegio ha esaminato la censura relativa alla distanza dalla strada e ha ritenuto legittima tale motivazione, assorbendo le altre. La verificazione disposta in sede cautelare ha accertato che l’area era esterna al centro abitato, ricadeva in zona agricola non edificabile, era servita da una strada di tipo F e soggiaceva, secondo lo strumento urbanistico comunale, a una fascia di rispetto stradale di 20 metri. La recinzione risultava distante circa 10-10,50 metri e il palo circa 14,50-15 metri dal confine stradale. Il TAR ha ritenuto applicabile la distanza minima di 20 metri e non le deroghe previste per le zone edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale. Ha affermato che anche le stazioni radio base sono soggette alle distanze dalle strade e che le fasce di rispetto stradale costituiscono vincoli assoluti e inderogabili posti a tutela della sicurezza della circolazione. In tale situazione non era necessario un ulteriore accertamento concreto della pericolosità o dell’esistenza di una via di fuga, poiché l’impianto era comunque collocato a una distanza inferiore a quella prescritta. Il Collegio ha inoltre escluso che l’art. 231, comma 3, Codice della strada, o la disciplina del d.lgs. 259/2003, derogassero alle norme sulle fasce di rispetto: la deroga riguarda le procedure autorizzative e gli oneri connessi all’occupazione, non le prescrizioni urbanistico-edilizie e di sicurezza stradale. Le spese di lite sono state compensate; il compenso del verificatore, quantificato in euro 3.000 oltre accessori, è stato posto a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Fondava il provvedimento originario di sospensione dei lavori; la relativa impugnazione è stata dichiarata improcedibile perché l’atto era stato superato dal successivo annullamento in autotutela.

  • art. 21-quater l. 241/1990

    Era stato richiamato dal Comune per sospendere l’efficacia dell’autorizzazione; la relativa censura non è stata esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Costituisce la base normativa dell’annullamento in autotutela del titolo abilitativo formatosi per silenzio-assenso; il provvedimento è stato ritenuto legittimamente sostenuto dalla distinta ragione della violazione della fascia di rispetto stradale.

  • art. 20, comma 4, l. 241/1990

    agli atti e procedimenti riguardanti la tutela dal rischio idrogeologico

    Era stato invocato dal Comune per escludere il silenzio-assenso in relazione all’autorizzazione allo svincolo idrogeologico; la relativa questione è stata assorbita perché il provvedimento era comunque sostenuto dalla legittima motivazione concernente la distanza dalla strada.

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    Invocato dalla ricorrente con riferimento al titolo abilitativo per l’infrastruttura di comunicazione elettronica; la censura è stata assorbita.

  • art. 26 d.P.R. 495/1992

    le distanze dal confine stradale, da rispettare [...] non possono essere inferiori a [...]

    Impone il rispetto delle distanze minime dal confine stradale. Nel caso concreto, non essendo l’area edificabile o trasformabile secondo lo strumento urbanistico, il TAR ha ritenuto applicabile la distanza di 20 metri prevista per la strada di tipo F.

  • art. 28 Codice della strada

    Concorre, insieme all’art. 26, a sottoporre ogni nuova costruzione, comprese le opere di urbanizzazione, al rispetto delle fasce di rispetto stradale.

  • art. 231, comma 3, Codice della strada

    In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni

    La deroga è stata interpretata restrittivamente: riguarda le procedure autorizzative e gli oneri connessi all’occupazione, non esclude l’applicazione delle prescrizioni urbanistiche, edilizie e delle fasce di rispetto stradale.

  • art. 87 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio delle infrastrutture di comunicazione elettronica, ma non deroga alle prescrizioni urbanistico-edilizie del sito interessato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio della ragione più liquida.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale fondamento del principio della ragione più liquida e delle esigenze di economia e celerità processuale.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato in relazione al deposito delle memorie difensive in vista dell’udienza pubblica.

Massime di principio

  • Le infrastrutture per comunicazioni elettroniche e le stazioni radio base, pur essendo assimilabili alle opere di urbanizzazione primaria e soggette a un procedimento autorizzatorio speciale, restano assoggettate alle prescrizioni urbanistico-edilizie e alle distanze minime dalle strade, salvo una specifica deroga normativa.
  • Le fasce di rispetto stradale sono misure assolute e inderogabili poste a tutela della sicurezza della circolazione; quando l’opera è collocata a distanza inferiore a quella minima prescritta, non è necessario un ulteriore accertamento concreto della pericolosità o dell’assenza di una via di fuga.
  • La deroga prevista dall’art. 231, comma 3, Codice della strada in favore della disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica ha portata restrittiva e riguarda le procedure autorizzative e gli oneri connessi all’occupazione, senza derogare alle prescrizioni sulle fasce di rispetto stradale o alle altre norme urbanistico-edilizie del sito.
  • La distanza minima prevista dalla normativa sulle fasce di rispetto stradale non può essere sostituita dalle distanze applicabili alle zone edificabili o trasformabili quando l’area interessata è qualificata dallo strumento urbanistico come non edificabile; in tal caso, trovano applicazione le distanze ordinarie stabilite dalla disciplina stradale.
  • In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola delle ragioni autonome poste a fondamento dell’atto è sufficiente a sostenerne la validità, con assorbimento delle censure rivolte contro le altre motivazioni.
  • Quando l’atto impugnato è superato da un successivo provvedimento che ne sostituisce gli effetti, l’interesse all’annullamento si trasferisce sull’atto successivo e il ricorso contro l’atto originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEdiliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaSopravvenuta carenza di interesse

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