Ordinanza n. 761/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento 1) quanto al ricorso: dell'ordinanza n.47 datata 26 febbraio 2014, di demolizione delle opere realizzate abusivamente e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi. 2) quanto ai motivi aggiunti: del provvedimento prot. n.-OMISSIS-del 23 maggio 2014 di diniego espresso su istanza di permesso a costruire prot. n-OMISSIS- del 9 maggio 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive, nonché diniego espresso di permesso di costruire
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione delle opere realizzate abusivamente e, con motivi aggiunti, il successivo diniego espresso sull'istanza di permesso di costruire. Nel corso del giudizio è stata proposta, davanti al Tribunale ordinario di Latina, querela di falso relativa a documentazione ritenuta rilevante per la decisione amministrativa. Per tale ragione il TAR aveva già sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 77, comma 4, c.p.a. Il giudizio civile per querela di falso è stato definito in primo grado con dichiarazione di inammissibilità della querela e rigetto delle domande, ma la sentenza è stata appellata e il relativo giudizio è ancora pendente davanti alla Corte d'Appello di Roma, con udienza per la rimessione della causa in decisione fissata al 9 marzo 2028.
La decisione
Il TAR ha confermato la sospensione del giudizio già disposta con la precedente ordinanza, ritenendo che la controversia amministrativa non possa essere decisa fino alla definizione con sentenza definitiva del giudizio civile per querela di falso. Il Collegio ha applicato l'art. 77, comma 4, c.p.a., secondo cui, proposta la querela, la decisione del giudizio amministrativo deve essere sospesa fino alla definizione del giudizio di falso. Ha inoltre richiamato l'art. 78 c.p.a., precisando che, una volta definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositare in segreteria copia autentica della sentenza e che, se nessuna parte provvede entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, il ricorso è dichiarato estinto. Non è stata quindi adottata alcuna decisione sul merito delle impugnazioni edilizie.
Norme richiamate
art. 77, comma 4, c.p.a.
Proposta la querela, il collegio sospende la decisione fino alla definizione del giudizio di falso
La proposizione di una querela di falso su documentazione rilevante per la controversia impone la sospensione della decisione del giudizio amministrativo fino alla definizione del giudizio di falso con sentenza definitiva.
art. 78 c.p.a.
Definito il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deposita copia autentica della sentenza in segreteria; il ricorso è dichiarato estinto se nessuna parte deposita la copia della sentenza nel termine di novanta giorni dal suo passaggio in giudicato
La definizione del giudizio di falso attiva l'onere di deposito della sentenza e, in caso di mancato deposito entro novanta giorni dal passaggio in giudicato, determina l'estinzione del ricorso amministrativo.
art. 79, comma 1, c.p.a.
Richiamato come disposizione processuale applicabile alla sospensione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio amministrativo, viene proposta una querela di falso relativa a documenti rilevanti per la decisione, il collegio deve sospendere la decisione fino alla definizione del giudizio di falso con sentenza definitiva; la sola pronuncia di primo grado non è sufficiente se è stata impugnata.
- Dopo il passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di falso, la parte che ha dedotto la falsità deve depositarne copia autentica nella segreteria del giudice amministrativo; in mancanza di deposito da parte di qualsiasi parte entro novanta giorni, il ricorso amministrativo deve essere dichiarato estinto.
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