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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 974 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava una cartella di pagamento emessa dopo il controllo automatizzato della dichiarazione relativa al 2002. La società contestava la legittimità della liquidazione e dell’iscrizione a ruolo, la formazione e motivazione della cartella, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità e il calcolo degli interessi; sosteneva inoltre che l’Ufficio avesse utilizzato il controllo automatizzato nonostante vi fossero incertezze non risolvibili sulla base dei dati dichiarati. In cassazione ha articolato sei motivi: difetto di motivazione sulla natura del controllo; violazione delle norme sul controllo automatizzato e formale; nullità dell’intera riscossione per mancato invio dell’avviso; vizio motivazionale sulla mancata declaratoria di nullità; contraddittorietà sul computo degli interessi successivi all’avviso; e difetto di motivazione circa l’impossibilità di verificare gli interessi in assenza della data di consegna del ruolo.

La decisione

La Cassazione, con decisione del 22 dicembre 2015, depositata il 20 gennaio 2016, ha preliminarmente dichiarato inammissibile il ricorso notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva. Ha rigettato il terzo motivo: la mancata comunicazione dell’esito della liquidazione ex art. 36-bis, comma 3, non determina la nullità della cartella, poiché la legge non prevede tale sanzione e l’avviso serve a favorire la regolarizzazione e a prevenire errori futuri. Gli altri cinque motivi sono stati dichiarati inammissibili: i motivi fondati sul vizio di motivazione non rispettavano l’art. 366-bis c.p.c. e, in parte, prospettavano questioni di diritto come vizi motivazionali; il secondo e il sesto si basavano su presupposti di fatto non accertati dal giudice di merito. La Corte ha inoltre chiarito che la mancata prova dell’invio dell’avviso, che la CTR aveva valorizzato riducendo le sanzioni a un terzo, non dimostra di per sé l’esistenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione tali da imporre il contraddittorio. Il ricorso è stato quindi rigettato nel merito quanto al terzo motivo e dichiarato inammissibile per il resto; la ricorrente è stata condannata a rimborsare le spese, liquidate in Euro 2.465,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. La riduzione delle sanzioni disposta dalla CTR è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3

    è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell'esito della liquidazione, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, comma 3, sia perchè la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perchè tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell'interessato ed esula, quindi, dall'ambito dell'esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell'emittenda cartella di pagamento

    La comunicazione dell’esito della liquidazione non è condizione di validità della cartella: la sua omissione non comporta nullità, perché l’adempimento è diretto a orientare la condotta futura e consentire la correzione di aspetti formali, non a garantire il contraddittorio sulla cartella.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 6, comma 5

    Come affermato da questa Corte, l'esistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, che è la circostanza ricorrendo la quale la L. n. 212 del 2002, art. 6 impone l'obbligo del contraddittorio, non ricorre necessariamente nei casi di cui all'art. 36 bis, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati direttamente riportati in dichiarazione, senza riscontro documentale esterno e margini di tipo interpretativo

    L’obbligo di contraddittorio preventivo presuppone incertezze effettive su aspetti rilevanti della dichiarazione; tali incertezze non si presumono dal solo fatto che sia stato svolto un controllo automatizzato, che normalmente verifica i dati dichiarati senza valutazioni interpretative.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    In primo luogo non risulta rispettato il requisito di cui all'art. 366 bis c.p.c., mancando la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume essere omessa o contraddittoria.

    Per denunciare in cassazione un vizio di motivazione occorre indicare chiaramente il fatto controverso cui il vizio si riferisce; la mancanza di tale indicazione comporta l’inammissibilità del motivo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, n. 5

    In secondo luogo la censura attiene ad una violazione di legge, laddove invece il vizio motivazionale può essere riferito solo a circostanze di fatto e non anche a questioni di diritto

    Il vizio di motivazione riguarda l’accertamento di fatti, non può essere utilizzato per contestare una questione di diritto o la corretta interpretazione della norma.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    La disposizione è indicata tra le norme invocate dalla ricorrente per denunciare una mancata pronuncia, ma la Corte non ha accolto né sviluppato una distinta interpretazione della norma.

Massime di principio

  • Nei controlli automatizzati, l’omesso invio della comunicazione di irregolarità non rende di per sé nulla la cartella, salvo che una specifica norma preveda tale conseguenza.
  • La comunicazione di irregolarità e l’obbligo di contraddittorio preventivo sono piani distinti: la mancata prova dell’invio dell’avviso non dimostra automaticamente l’esistenza di incertezze rilevanti nella dichiarazione.
  • Il contraddittorio preventivo è richiesto quando sussistono concrete incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; il controllo meramente documentale dei dati dichiarati non comporta necessariamente tale presupposto.
  • In cassazione, un motivo di vizio motivazionale deve indicare con precisione il fatto controverso e il difetto della motivazione; non è possibile presentare come vizio motivazionale una contestazione che riguarda in realtà la violazione o interpretazione della legge.
  • Le censure basate su fatti non accertati dal giudice di merito non possono essere introdotte in cassazione come se fossero circostanze già provate: la Corte di legittimità non può svolgere una nuova ricostruzione fattuale.

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