Cassazione Penale, Ordinanza n. 31214/2025 del 17/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo un unico motivo di ricorso per cassazione, articolato in violazione di legge e vizio di motivazione, contro la declaratoria di responsabilità per concorso nel reato di ricettazione. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era priva della necessaria specificità ai sensi dell'art. 591, comma 1, c.p.p., perché non si confrontava in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata. Ha inoltre osservato che il ricorso mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori posti a base della decisione di merito, attività non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di ricorso, desumibile anche dall'assenza di correlazione tra censure e motivazione della sentenza impugnata, integra causa di inammissibilità dell'impugnazione.
art. 606 c.p.p.
È richiamato in via implicita il limite del ricorso per cassazione, che non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo non è specifico e non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione degli elementi di fatto e delle prove già apprezzati dal giudice di merito.
- La doglianza che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, miri in sostanza a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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