Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1682/2026 - Firenze, Sezione 3

per l’accertamento ex artt. 31 e 117 c.p.a. dell’obbligo del Comune di Pisa di provvedere in ordine alla diffida inoltrata il 19 febbraio 2020 con cui la ricorrente ha invitato l’amministrazione comunale a verificare la conformità alla normativa urbanistico-edilizia dell’opera realizzata nel resede dell’appartamento sito in Fraz. Marina di Pisa, via dell’Ordine di Santo Stefano, n. 122; e per la condanna del Comune di Pisa a dare espresso riscontro a tale diffida nonché a provvedere agli accertamenti in ordine alla legittimità dell’opera edilizia in questione e all’adozione dei conseguenti atti inibitori, sanzionatori e/o ripristinatori finalizzati all’eliminazione delle opere abusive; nonché per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi in cui, a fronte della auspicata condanna del Comune a dare espresso riscontro alla diffida e/o a esercitare i poteri di vigilanza e repressivi dell’abuso, il Comune non provveda entro il termine assegnato. Con i motivi aggiunti depositati da Galletto Rossella in data 23.11.2021: l’annullamento - della nota dirigenziale del 25.08.2021 del Comune di Pisa, conosciuta con il deposito nel presente giudizio del 13.09.2021, nella parte in cui ha ritenuto di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio/repressivo relativamente all’opera realizzata in località Marina di Pisa, via dell’Ordine di Santo Stefano, n. 122, qualificando l’intervento come attività di edilizia libera; - di tutti gli atti ad esso presupposti e/o successivi, comunque connessi, se lesivi, anche dal contenuto ignoto alla ricorrente, tra cui il verbale di sopralluogo effettuato dal Comando di Polizia Municipale di Pisa l’11.06.2021, conosciuta con il deposito nel presente giudizio del 13.09.2021 e la nota del medesimo Dirigente prot. n. 17929 del 20.02.2019.

Giustizia amministrativa202100758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nota dirigenziale del 25 agosto 2021 con cui il Comune di Pisa ha qualificato come attività di edilizia libera la struttura ombreggiante installata nel resede di un’abitazione e ha escluso l’adozione di provvedimenti sanzionatori o repressivi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva inizialmente agito contro il silenzio del Comune sulla diffida del 19 febbraio 2020, chiedendo l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di verificare la conformità urbanistico-edilizia dell’opera e di adottare gli eventuali provvedimenti inibitori, sanzionatori e ripristinatori, nonché la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato la nota del 25 agosto 2021, sicché il ricorso contro il silenzio è stato dichiarato improcedibile con sentenza non definitiva non impugnata. La ricorrente ha quindi proposto motivi aggiunti per l’annullamento della nota, deducendo violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, degli artt. 137 e 192 ss. della legge regionale Toscana n. 65/2014, del punto 50 del D.M. 2 marzo 2018 ed eccesso di potere per carenza dei presupposti. Ha sostenuto che il manufatto, avente dimensioni di circa 2,60 x 3,00 metri e altezza di circa 2,20 metri, ancorato al suolo con piastre metalliche, fosse un gazebo e non una struttura ombreggiante di edilizia libera. Ha inoltre dedotto che, durante la stagione estiva, il manufatto sarebbe stato chiuso con tendaggi e coperto con un telo in PVC impermeabile, che avrebbe occupato una superficie superiore al 30% del resede e che non avrebbe rispettato le distanze dai confini e dalle costruzioni vicine.

La decisione

Il TAR ha respinto i motivi aggiunti, ritenendo infondata l’unica censura articolata. Sulla base del sopralluogo della Polizia Municipale dell’11 giugno 2021 e della documentazione fotografica, il manufatto è risultato costituito da una struttura metallica astiforme, facilmente amovibile, priva di copertura e di chiusure laterali, con esclusiva funzione ombreggiante. Il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui rientrano nell’edilizia libera le strutture leggere destinate a sostenere tende o coperture analoghe, purché non determinino la stabile configurazione di uno spazio chiuso, la realizzazione di nuovi volumi o superfici utili, né una significativa e permanente trasformazione del territorio. La contestazione relativa all’installazione stagionale di tendaggi è stata ritenuta priva di adeguato supporto probatorio; inoltre, i sopralluoghi avevano riscontrato l’assenza di copertura e chiusure laterali, anche in prossimità dell’inizio della stagione estiva. Il carattere precario è stato valutato in relazione alla destinazione d’uso e all’assenza di elementi di fissità e stabilità idonei a creare uno spazio permanentemente chiuso, non in funzione dei soli materiali impiegati. Il Comune ha quindi legittimamente qualificato l’opera come struttura ombreggiante priva di rilevanza edilizio-urbanistica, riconducibile al punto 50 del D.M. 2 marzo 2018 e alla disciplina regionale richiamata, senza necessità di titolo edilizio né di provvedimenti repressivi. Le ulteriori censure, fondate sulla diversa qualificazione del manufatto, sono state respinte per difetto di prova e perché incompatibili con la qualificazione accolta. La ricorrente è stata condannata al pagamento di 4.000 euro di spese di lite in favore del Comune; nulla spese nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Il ricorso contro il silenzio mira all’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere; la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso determina il venir meno dell’interesse all’azione contra silentium e l’improcedibilità della domanda.

  • art. 2 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, ma la censura è stata respinta poiché il Comune aveva adottato una determinazione espressa sulla diffida.

  • punto 50 D.M. 2 marzo 2018

    Le strutture ombreggianti prive di significativa incidenza edilizio-urbanistica rientrano nell’attività edilizia libera quando non realizzano stabilmente nuovi volumi o superfici né uno spazio chiuso permanente.

  • art. 137 L.R. Toscana n. 65/2014

    Sono riconducibili all’edilizia libera, tra gli altri, i manufatti con esclusiva funzione ombreggiante che non incidono in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio.

  • artt. 192 ss. L.R. Toscana n. 65/2014

    La disciplina repressiva degli abusi edilizi non trova applicazione quando il manufatto è legittimamente qualificato come intervento di edilizia libera.

Massime di principio

  • Una struttura ombreggiante rientra nell’attività edilizia libera quando è leggera, facilmente amovibile, priva di copertura e chiusure laterali stabilmente configurate e destinata esclusivamente a migliorare la fruizione dello spazio esterno, senza creare nuovi volumi o superfici utili e senza trasformare in modo significativo o permanente il territorio.
  • La qualificazione di una pergotenda o di un manufatto analogo come intervento di edilizia libera richiede che la struttura sia accessoria rispetto alla tenda, non stabilmente infissa al suolo e dotata di elementi di copertura o chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili, tali da non creare uno spazio chiuso stabile.
  • Il carattere precario di un manufatto edilizio deve essere valutato principalmente in base alla sua destinazione d’uso e alla presenza di elementi di fissità e stabilità idonei a configurare un’opera permanente, non sulla base dei soli materiali utilizzati.
  • La deduzione secondo cui una struttura ombreggiante viene temporaneamente completata con tendaggi o coperture stagionali deve essere adeguatamente provata; in mancanza di prova, prevalgono gli accertamenti compiuti dall’amministrazione mediante sopralluoghi e documentazione fotografica.
  • La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso da parte dell’amministrazione determina l’improcedibilità dell’azione avverso il silenzio, mentre le contestazioni relative al contenuto del provvedimento devono essere proposte mediante motivi aggiunti e sono esaminate secondo il rito ordinario.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneOnere della prova e principio dispositivoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.