Cassazione Civile, Ordinanza n. 24984/2021 del 15/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da un'opposizione esecutiva proposta avverso due cartelle di pagamento. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ma compensato le spese di lite; la Corte d'appello, in riforma sul punto, aveva condannato l'agente della riscossione alla rifusione delle spese e liquidato quelle di primo grado in euro 400 complessivi. Il ricorrente per cassazione deduceva, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 132 c.p.c. e dell'art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55, sostenendo che la Corte d'appello avesse errato: a) nel liquidare le spese in una somma omnicomprensiva anziché per fasi; b) nel liquidarle sotto il minimo tabellare. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo: per l'opposizione all'esecuzione il valore della causa si determina ai sensi dell'art. 17, comma 1, c.p.c. in base al credito per cui si procede, e non rileva il criterio del decisum previsto dall'art. 5 d.m. 55/2014 per i giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni. Poiché il credito era pari a euro 1.124,24, il compenso tabellare minimo per il relativo scaglione era pari a euro 1.378 complessivi per le fasi previste. La sentenza d'appello è stata quindi cassata solo in parte qua e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, rideterminando le spese del primo grado in euro 1.378 e lasciando ferme le altre statuizioni; ha inoltre posto a carico dell'agente della riscossione le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Cassazione ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese del primo grado e, decidendo nel merito, ha condannato l'agente della riscossione a rifondere al ricorrente le spese di primo grado nella misura di euro 1.378 oltre accessori di legge, ferme le restanti statuizioni della decisione d'appello. Ha inoltre condannato la resistente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 900 di cui euro 200 per spese vive, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 91 c.p.c.
richiamato in relazione alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 132 c.p.c.
richiamato quale norma la cui violazione è stata dedotta con riguardo alla motivazione/dispositivo sulla liquidazione delle spese.
art. 4 d.m. 5 aprile 2014 n. 55
richiamato come norma sui parametri di liquidazione delle spese, la cui violazione è stata ravvisata per la liquidazione sotto minimo tabellare.
art. 5, comma 1, d.m. 55/2014
il valore della causa si determina "a norma del codice di procedura civile"
per la liquidazione delle spese il valore va determinato secondo le regole processuali; il criterio del decisum opera solo per i giudizi di pagamento di somme o liquidazione di danni, non per le opposizioni all'esecuzione.
art. 615 c.p.c.
qualifica il primo grado come opposizione esecutiva.
art. 17, comma 1, c.p.c.
"dal credito per cui si procede"
nelle opposizioni all'esecuzione il valore della causa si determina in base al credito posto a fondamento dell'azione esecutiva.
art. 4 dell'Allegato unico al d.m. 10.3.2014 n. 55
il compenso non può essere liquidato al di sotto del minimo tabellare previsto per lo scaglione di valore applicabile.
§ 2 dell'Allegato unico al d.m. 10.3.2014 n. 55
individua, per il valore considerato, il compenso minimo complessivo per le fasi di giudizio.
art. 385, comma 1, c.p.c.
le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
richiamato per le spese forfettarie da aggiungere alla liquidazione dei compensi.
Massime di principio
- Nelle opposizioni all'esecuzione, ai fini della liquidazione delle spese processuali, il valore della causa si determina in base al credito per cui si procede, non al mero esito economico finale della controversia.
- Il criterio del "decisum" previsto dal d.m. n. 55 del 2014 per i giudizi di pagamento di somme o di liquidazione di danni non si applica alle opposizioni all'esecuzione.
- La liquidazione dei compensi professionali deve rispettare il minimo tabellare previsto per lo scaglione di valore applicabile; una liquidazione inferiore integra violazione della disciplina parametrica.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza limitatamente al capo sulle spese e decidere direttamente nel merito sulla loro quantificazione.
- La regolazione delle spese segue il principio di soccombenza anche nel giudizio di legittimità, salvo diversa statuizione di legge.
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