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Sentenza

Sentenza del 12/08/2015 n. 16722 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la qualificazione dell'associazione come ente non commerciale e ONLUS per l'anno d'imposta 1998. Dalla verifica fiscale era emersa la mancata tenuta della documentazione contabile obbligatoria, tra cui il rendiconto o bilancio annuale, il libro dei verbali delle assemblee, il libro giornale e il libro degli inventari. L'Amministrazione riteneva inoltre non dimostrata la natura di semplici rimborsi spese delle somme riscosse per il trasporto di persone, anche non socie, né verificabile la destinazione delle raccolte di fondi effettuate in modo stabile. La CTR aveva ritenuto che tali irregolarità formali non impedissero di accertare concretamente lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'associazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la tenuta del bilancio o rendiconto e delle altre scritture contabili costituisca un requisito essenziale per verificare il perseguimento delle finalità statutarie e il rispetto del divieto di distribuzione di utili o avanzi di gestione. Tali requisiti non possono essere sostituiti da un accertamento meramente fattuale dell'attività svolta, poiché la disciplina ONLUS è di stretta interpretazione. La sentenza della CTR Toscana è stata cassata e la causa è stata rinviata a una diversa sezione della stessa CTR, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, art. 10, comma 1, lett. g)

    La disposizione impone agli enti qualificati come ONLUS specifici obblighi di rendicontazione e documentazione contabile.

    La Corte ha ritenuto che il bilancio o rendiconto sia funzionale e indispensabile per verificare il perseguimento delle finalità istituzionali e il rispetto del divieto di distribuzione degli utili. La mancanza di tali documenti non è una mera irregolarità formale facilmente sostituibile con altre prove.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 20 e 20-bis

    Prevedono obblighi contabili per gli enti non commerciali, tra cui la tenuta di specifici libri e scritture.

    L'omessa istituzione del libro dei verbali delle assemblee, del libro giornale e del libro degli inventari costituisce una violazione rilevante ai fini del controllo della gestione dell'ente.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 143, comma 3

    Disciplina la rilevanza fiscale delle raccolte pubbliche di fondi e delle attività degli enti non commerciali.

    La destinazione e la natura delle somme raccolte devono poter essere verificate attraverso una documentazione contabile idonea; in sua assenza non è sufficiente qualificare automaticamente gli incassi come rimborsi spese o entrate istituzionali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 148, commi 3 e 8

    Prevede condizioni e limiti per la non imponibilità di determinate attività e raccolte degli enti associativi.

    Le agevolazioni fiscali richiedono il rispetto delle condizioni sostanziali e documentali previste dalla legge, nonché la possibilità di verificare l'effettiva destinazione delle somme alle finalità istituzionali.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 149

    Disciplina la perdita della qualifica di ente non commerciale.

    La qualificazione dell'ente deve essere valutata alla luce dell'attività effettivamente esercitata e della relativa documentazione; l'assenza delle scritture può impedire di escludere la natura commerciale dell'attività.

  • Cass. civ., sez. V, 30 giugno 2011, n. 14371

    I requisiti previsti dal D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, non possono ritenersi surrogabili con il concreto accertamento della fattuale osservanza dei precetti della norma.

    Gli obblighi formali e documentali previsti per le ONLUS sono requisiti autonomi e non possono essere sostituiti dalla prova che l'ente abbia comunque svolto attività apparentemente coerenti con lo statuto.

Massime di principio

  • Per beneficiare di un regime fiscale agevolato, un ente deve rispettare sia i requisiti sostanziali sia gli obblighi formali e contabili espressamente previsti dalla legge.
  • La mancata tenuta del bilancio, del rendiconto e dei libri obbligatori può impedire all'Amministrazione finanziaria e al giudice di verificare l'effettivo perseguimento delle finalità istituzionali.
  • La prova dello svolgimento concreto di attività solidaristiche o non lucrative non sostituisce automaticamente la documentazione contabile richiesta dalla normativa.
  • Le somme ricevute per servizi prestati a terzi non possono essere qualificate come semplici rimborsi spese senza adeguata documentazione che ne dimostri natura, importo e destinazione.
  • Le norme che attribuiscono agevolazioni fiscali agli enti non commerciali o alle ONLUS sono di stretta interpretazione: in caso di dubbio, l'ente deve dimostrare puntualmente il possesso e il mantenimento di tutti i requisiti richiesti.

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