Cassazione Penale, Sentenza n. 2019/2024 del 17/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 14/06/2023 con cui il Tribunale di Roma, in sede di appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo delle somme presenti sui conti correnti del ricorrente fino alla concorrenza di euro 279.200 in relazione al reato di truffa. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione rispetto all'art. 240 c.p., lamenta carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, nonché violazione degli artt. 125 c.p.p., 111 Cost. e 6 CEDU; sostiene che il Tribunale non ha adeguatamente considerato la memoria difensiva depositata e che la motivazione non sarebbe sufficiente per disporre il sequestro finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ex art. 325, comma 1, c.p.p., ritenendo che l'impugnazione non rientrasse nelle ipotesi consentite e fosse, in sostanza, un riesame di censure di merito sulle risultanze valutate dal giudice del gravame. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale circa la sussistenza del fumus commissi delicti, valorizzando querela e scambio di messaggi relativi alla compravendita delle sedici autovetture, la quantificazione del profitto e la decisione di apporre il vincolo ai fini della confisca diretta ai sensi dell'art. 240 c.p. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca del denaro profittuale va qualificata come diretta per la fungibilità del denaro. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Il provvedimento impugnato è divenuto esecutivo e sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria.
Norme richiamate
art. 240 cod. pen.
La Corte conferma l'applicabilità dell'art. 240 c.p. per la confisca diretta del denaro costituito profitto del reato, in considerazione della natura fungibile del denaro; il sequestro è stato disposto ai fini della confisca diretta.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Norma limitativa dell'ammissibilità del ricorso in cassazione contro ordinanze su sequestro: la Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché proposto al di fuori delle ipotesi consentite dall'art. 325 c.p.p.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato per distinguere il grado di prova richiesto: il fumus commissi delicti non equivale ai gravi indizi di colpevolezza ex art. 273, ma richiede concreti e persuasivi elementi indiziari.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di motivazione e rispetto dei diritti di difesa; la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero ricadute nel merito e non configurassero un vizio di legge tale da rendere il ricorso ammissibile.
art. 111 Cost.
Citando il principio del giusto processo, il ricorrente invocava violazione; la Corte non ha ritenuto sussistere nel provvedimento impugnato un vizio tale da ledere tale principio.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente come garanzia del giusto processo; la Corte ha ritenuto che le censure non dimostrassero una violazione sopravveniente di tale diritto nel provvedimento impugnato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che ha consentito alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di applicare la sanzione pecuniaria per l'inammissibilità.
art. 28 Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale
Disposta l'esecuzione degli adempimenti di cancelleria previsti per rendere esecutivo il provvedimento.
Giurisprudenza: Sez. U, Sent. n. 42415 del 27/05/2021 e Sez. U, Sent. n. 31617 del 26/06/2015
Richiamate per affermare che la confisca del denaro quale profitto del reato deve essere qualificata come confisca diretta, vista la fungibilità del denaro; non è ostativa la prova dell'origine lecita della specifica somma.
Giurisprudenza: Sez. 5, Sent. n. 3722 del 11/12/2019
Citata per precisare il contenuto del fumus commissi delicti, che richiede elementi concreti e persuasivi, pur non equivalendo ai gravi indizi ex art. 273 c.p.p.
Giurisprudenza: Sez. 2, Sent. n. 18951 del 14/03/2017
Ribadisce che il ricorso per cassazione avverso ordinanze di sequestro è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; la Corte ha applicato questo principio per dichiarare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per specifiche ipotesi di violazione di legge o per vizi motivazionali così gravi da rendere incomprensibile la decisione: non è ammesso un mero riesame di valutazioni di merito.
- Per disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca è sufficiente il fumus commissi delicti, che richiede elementi concreti e persuasivi di fatto (anche indiziari) ma non i gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell'art. 273 c.p.p.
- La confisca del denaro identificato come profitto del reato è qualificata come confisca diretta per la natura fungibile del denaro; non è necessario individuare la specifica traccia della provenienza illecita della somma per escludere la confisca diretta.
- Le doglianze che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze processuali senza evidenziare un vizio di diritto sono inammissibili in Cassazione e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.
- Quando si impugna un provvedimento cautelare è fondamentale concentrarsi su profili di illegittimità giuridica o su vizi motivazionali strutturali (incoerenza, incompletezza, irragionevolezza), piuttosto che su una semplice contestazione del convincimento del giudice di merito.
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