Sentenza del 23/04/2018 n. 3838 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato l'avviso di irrogazione di sanzioni per insufficiente versamento del contributo unificato, deducendo carenza di motivazione, insussistenza del potere impositivo e illegittimità dell'applicazione della presunzione relativa al valore massimo della lite. Il Comune sosteneva inoltre di poter usufruire della prenotazione a debito prevista per le pubbliche amministrazioni dall'art. 158 del Testo Unico sulle spese di giustizia. Il Ministero ha appellato la decisione di primo grado, sostenendo sia la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sia l'infondatezza del ricorso comunale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha respinto l'eccezione di nullità sollevata dal Ministero, ritenendo legittimo che il primo giudice avesse esaminato, anche d'ufficio, la validità dell'obbligo principale di pagamento quale presupposto della sanzione. Tuttavia, nel merito, ha stabilito che non ogni pubblica amministrazione può beneficiare della prenotazione a debito: ai sensi degli artt. 3 e 158 del d.P.R. 115/2002 è necessaria una specifica disposizione di legge che ammetta l'ente a tale istituto. Il Comune non risultava incluso tra i soggetti autorizzati. Inoltre, la mancata dichiarazione formale del valore della lite nelle conclusioni dell'atto di appello comportava, in modo inderogabile, l'applicazione della presunzione del valore massimo prevista dall'art. 13, comma 6, del d.P.R. 115/2002. L'indicazione contenuta nella nota di iscrizione a ruolo non poteva sanare l'omissione perché priva di firma e data. L'appello del Ministero è stato quindi accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e il ricorso del Comune è stato respinto. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 158 del d.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle spese di giustizia)
Nel processo in cui è parte l'amministrazione pubblica sono prenotati a debito, se a carico dell'amministrazione: a) il contributo unificato, nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo tributario.
La disposizione non è stata interpretata come applicabile automaticamente a qualsiasi ente pubblico. La prenotazione a debito opera solo per le amministrazioni pubbliche ammesse a tale beneficio da una specifica norma di legge.
Art. 3 del d.P.R. 115/2002
Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito e l'amministrazione dello Stato o altra pubblica amministrazione ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico.
La norma definisce e delimita la categoria delle amministrazioni abilitate alla prenotazione a debito, richiedendo un'apposita previsione legislativa.
Art. 14, comma 3-bis, del d.P.R. 115/2002
Il valore della lite deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso.
La dichiarazione del valore della controversia è un adempimento formale necessario e deve essere inserita nelle conclusioni dell'atto processuale.
Art. 13, comma 6, del d.P.R. 115/2002
In mancanza della dichiarazione del valore della lite, opera la presunzione, qualificata dalla sentenza come assoluta, del valore massimo ai fini del calcolo del contributo unificato.
Direttiva MEF del 14 dicembre 2012
È ammessa, in determinate condizioni, la sanatoria dell'omessa dichiarazione mediante un atto separato, purché sia dimostrato che la dichiarazione proviene dalla stessa parte obbligata a renderla nelle conclusioni del ricorso. Nel caso concreto, la nota di iscrizione a ruolo era priva di firma e data e non poteva quindi produrre tale effetto.
Art. 37, comma 6, lettera a), del d.l. 98/2011, convertito dalla legge 111/2011
La disposizione ha modificato la disciplina del contributo unificato e della prenotazione a debito, senza però estendere automaticamente quest'ultima a tutti gli enti pubblici.
Massime di principio
- La prenotazione a debito delle spese processuali non spetta automaticamente a ogni amministrazione pubblica o ente locale: occorre verificare l'esistenza di una specifica norma che abiliti proprio quell'ente.
- In un giudizio avente a oggetto una sanzione per omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, il giudice può esaminare anche la legittimità dell'obbligo principale di pagamento, perché tale obbligo costituisce il presupposto logico della sanzione.
- La dichiarazione del valore della lite deve essere resa nelle forme previste dalla legge, normalmente nelle conclusioni dell'atto processuale. La sua omissione può determinare l'applicazione automatica dello scaglione massimo.
- Un'indicazione del valore contenuta in un documento separato può essere utile solo se formalmente riconducibile alla parte obbligata, sottoscritta e completa degli elementi necessari; documenti privi di firma o data possono essere ritenuti inidonei a sanare l'omissione.
- Gli adempimenti formali relativi al valore della controversia e al contributo unificato devono essere verificati prima del deposito dell'atto, poiché la successiva contestazione dell'importo o dell'attività dell'ufficio può non neutralizzare una presunzione legale derivante dall'omissione.
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