Sentenza n. 126/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Comunale di Sessa Aurunca, n. 85/E.I., del 29 aprile 2022 – pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per giorni 15, decorrenti dal 3 maggio 2022 – recante ad oggetto “Individuazione aree da adibire a parcheggio a pagamento e determinazione tariffe. Anno 2022”; b) della “Relazione tecnico-illustrativa per individuazione ed organizzazione delle aree di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Sessa Aurunca”, elaborata dal Comando di Polizia Municipale, allegata alla delibera gravata sub a); c) una agli atti preordinati, conseguenti e/o, comunque, connessi con quelli che precedono tra cui, in particolare e per quanto possa occorrere: 1) la determina del 26 maggio 2022, n. 133, con cui il Comune di Sessa Aurunca ha indetto una gara europea per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento e delle operazioni materiali afferenti i procedimenti sanzionatori relative alla violazione del Codice della Strada; 2) i verbali concernenti le attività di sopralluogo asseritamente eseguiti da Agenti della Polizia Municipale di Sessa Aurunca, richiamate nella delibera impugnata sub a).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione comunale di individuazione delle aree di sosta a pagamento e determinazione delle tariffe, con relativa relazione tecnico-illustrativa e atti conseguenti
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato la deliberazione comunale con cui erano state individuate le aree di sosta a pagamento nel territorio di Sessa Aurunca, sostenendo che fosse stata inclusa anche un’area di parcheggio di sua proprietà e destinata all’uso esclusivo dei condomini. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 42 e 97 Cost. e degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992, nonché difetto di istruttoria, assumendo che il Comune potesse assoggettare a sosta a pagamento soltanto aree di proprietà comunale e non beni privati sottratti all’uso pubblico; violazione degli artt. 42 e 97 Cost. e dell’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992, oltre a difetto di istruttoria, illogicità manifesta e ingiustizia, per avere previsto stalli a pagamento senza contestualmente riservare un’adeguata quota di parcheggi gratuiti. Il Comune non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha respinto il primo e il secondo motivo, rilevando che entrambi presupponevano la proprietà esclusiva condominiale dell’area e la sua sottrazione all’uso pubblico, circostanze non adeguatamente provate. L’atto di acquisto prodotto non identificava aree di parcheggio riservate in via esclusiva al condominio; inoltre, prevedeva la destinazione al pubblico transito delle strade e riferiva l’area di parcheggio catastalmente individuata a una diversa società, senza dimostrare che fosse riservata ai condomini. Il terzo motivo è stato accolto nei limiti del difetto di istruttoria. L’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992 subordina l’istituzione della sosta a pagamento alla disponibilità, sulla stessa area o nelle immediate vicinanze, di un’adeguata area di sosta gratuita, salvo le eccezioni previste dalla norma. La delibera indicava il numero degli stalli a pagamento, ma per gli stalli gratuiti riportava soltanto la dicitura “da verificare”. Secondo il TAR, l’individuazione successiva e non specificata degli stalli gratuiti non dimostra che, al momento dell’istituzione della sosta a pagamento, fosse stata effettuata una valutazione ex ante e simultanea dell’adeguatezza delle aree gratuite. La delibera e gli atti connessi sono stati quindi annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente e con riferimento all’area limitrofa al condominio. Il Comune dovrà rieditare il potere, verificando in concreto l’adeguatezza degli stalli esclusi dalla sosta a pagamento. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato accolto.
artt. 42 e 97 Cost.
Invocati dal ricorrente a sostegno delle censure relative all’incidenza della delibera sulla proprietà privata, alla competenza dell’ente e al difetto di istruttoria; non risultano autonomamente decisivi nella motivazione.
art. 6, comma 4, d.lgs. 285/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della circolazione e della sosta; la censura collegata non è stata accolta.
art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione all’istituzione e alla regolamentazione delle aree di sosta a pagamento; il motivo è stato respinto per mancata prova della natura privata ed esclusiva dell’area.
art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992
Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
L’istituzione di aree di sosta a pagamento richiede una valutazione preventiva e contestuale dell’esistenza e dell’adeguatezza di aree di sosta gratuita sulla stessa area o nelle immediate vicinanze. La mera previsione di verificare successivamente gli stalli gratuiti integra difetto di istruttoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base procedurale per la trattazione dell’udienza straordinaria da remoto; non incide sul merito della controversia.
Massime di principio
- L’istituzione comunale di aree di sosta a pagamento è legittima, ai sensi dell’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992, solo se l’amministrazione abbia previamente individuato e valutato l’adeguatezza di aree di sosta gratuita sulla stessa area o nelle immediate vicinanze, salvo le eccezioni previste dalla legge.
- La previsione, nell’atto istitutivo della sosta a pagamento, di una successiva e non specificata verifica degli stalli gratuiti non soddisfa l’obbligo di istruttoria e di valutazione ex ante imposto dall’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992.
- Quando l’annullamento è disposto per difetto di istruttoria sui presupposti della sosta a pagamento, il giudice può limitare gli effetti della pronuncia all’area interessata dall’interesse azionato e imporre all’amministrazione la riedizione del potere mediante una nuova verifica dell’adeguatezza degli stalli gratuiti.
- Chi contesta l’assoggettamento di un’area alla sosta a pagamento per asserita proprietà privata esclusiva deve fornire una prova adeguata sia della titolarità dell’area sia della sua sottrazione all’uso pubblico; la mera produzione di un atto di acquisto che non identifichi chiaramente l’area come riservata non è sufficiente.
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