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Sentenza

Sentenza n. 126/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento a) della deliberazione della Giunta Comunale di Sessa Aurunca, n. 85/E.I., del 29 aprile 2022 – pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio per giorni 15, decorrenti dal 3 maggio 2022 – recante ad oggetto “Individuazione aree da adibire a parcheggio a pagamento e determinazione tariffe. Anno 2022”; b) della “Relazione tecnico-illustrativa per individuazione ed organizzazione delle aree di sosta a pagamento sul territorio del Comune di Sessa Aurunca”, elaborata dal Comando di Polizia Municipale, allegata alla delibera gravata sub a); c) una agli atti preordinati, conseguenti e/o, comunque, connessi con quelli che precedono tra cui, in particolare e per quanto possa occorrere: 1) la determina del 26 maggio 2022, n. 133, con cui il Comune di Sessa Aurunca ha indetto una gara europea per l'affidamento del servizio di gestione della sosta a pagamento e delle operazioni materiali afferenti i procedimenti sanzionatori relative alla violazione del Codice della Strada; 2) i verbali concernenti le attività di sopralluogo asseritamente eseguiti da Agenti della Polizia Municipale di Sessa Aurunca, richiamate nella delibera impugnata sub a).

Giustizia amministrativa202204169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione comunale di individuazione delle aree di sosta a pagamento e determinazione delle tariffe, con relativa relazione tecnico-illustrativa e atti conseguenti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condominio proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il condominio ha impugnato la deliberazione comunale con cui erano state individuate le aree di sosta a pagamento nel territorio di Sessa Aurunca, sostenendo che fosse stata inclusa anche un’area di parcheggio di sua proprietà e destinata all’uso esclusivo dei condomini. Ha dedotto: violazione dell’art. 7 l. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione degli artt. 42 e 97 Cost. e degli artt. 6, comma 4, e 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992, nonché difetto di istruttoria, assumendo che il Comune potesse assoggettare a sosta a pagamento soltanto aree di proprietà comunale e non beni privati sottratti all’uso pubblico; violazione degli artt. 42 e 97 Cost. e dell’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992, oltre a difetto di istruttoria, illogicità manifesta e ingiustizia, per avere previsto stalli a pagamento senza contestualmente riservare un’adeguata quota di parcheggi gratuiti. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto il primo e il secondo motivo, rilevando che entrambi presupponevano la proprietà esclusiva condominiale dell’area e la sua sottrazione all’uso pubblico, circostanze non adeguatamente provate. L’atto di acquisto prodotto non identificava aree di parcheggio riservate in via esclusiva al condominio; inoltre, prevedeva la destinazione al pubblico transito delle strade e riferiva l’area di parcheggio catastalmente individuata a una diversa società, senza dimostrare che fosse riservata ai condomini. Il terzo motivo è stato accolto nei limiti del difetto di istruttoria. L’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992 subordina l’istituzione della sosta a pagamento alla disponibilità, sulla stessa area o nelle immediate vicinanze, di un’adeguata area di sosta gratuita, salvo le eccezioni previste dalla norma. La delibera indicava il numero degli stalli a pagamento, ma per gli stalli gratuiti riportava soltanto la dicitura “da verificare”. Secondo il TAR, l’individuazione successiva e non specificata degli stalli gratuiti non dimostra che, al momento dell’istituzione della sosta a pagamento, fosse stata effettuata una valutazione ex ante e simultanea dell’adeguatezza delle aree gratuite. La delibera e gli atti connessi sono stati quindi annullati nei limiti dell’interesse del ricorrente e con riferimento all’area limitrofa al condominio. Il Comune dovrà rieditare il potere, verificando in concreto l’adeguatezza degli stalli esclusi dalla sosta a pagamento. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 7 l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione di avvio del procedimento; il motivo non è stato accolto.

  • artt. 42 e 97 Cost.

    Invocati dal ricorrente a sostegno delle censure relative all’incidenza della delibera sulla proprietà privata, alla competenza dell’ente e al difetto di istruttoria; non risultano autonomamente decisivi nella motivazione.

  • art. 6, comma 4, d.lgs. 285/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina della circolazione e della sosta; la censura collegata non è stata accolta.

  • art. 7, comma 1, lett. f), d.lgs. 285/1992

    Richiamato dal ricorrente in relazione all’istituzione e alla regolamentazione delle aree di sosta a pagamento; il motivo è stato respinto per mancata prova della natura privata ed esclusiva dell’area.

  • art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992

    Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

    L’istituzione di aree di sosta a pagamento richiede una valutazione preventiva e contestuale dell’esistenza e dell’adeguatezza di aree di sosta gratuita sulla stessa area o nelle immediate vicinanze. La mera previsione di verificare successivamente gli stalli gratuiti integra difetto di istruttoria.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale base procedurale per la trattazione dell’udienza straordinaria da remoto; non incide sul merito della controversia.

Massime di principio

  • L’istituzione comunale di aree di sosta a pagamento è legittima, ai sensi dell’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992, solo se l’amministrazione abbia previamente individuato e valutato l’adeguatezza di aree di sosta gratuita sulla stessa area o nelle immediate vicinanze, salvo le eccezioni previste dalla legge.
  • La previsione, nell’atto istitutivo della sosta a pagamento, di una successiva e non specificata verifica degli stalli gratuiti non soddisfa l’obbligo di istruttoria e di valutazione ex ante imposto dall’art. 7, comma 8, d.lgs. 285/1992.
  • Quando l’annullamento è disposto per difetto di istruttoria sui presupposti della sosta a pagamento, il giudice può limitare gli effetti della pronuncia all’area interessata dall’interesse azionato e imporre all’amministrazione la riedizione del potere mediante una nuova verifica dell’adeguatezza degli stalli gratuiti.
  • Chi contesta l’assoggettamento di un’area alla sosta a pagamento per asserita proprietà privata esclusiva deve fornire una prova adeguata sia della titolarità dell’area sia della sua sottrazione all’uso pubblico; la mera produzione di un atto di acquisto che non identifichi chiaramente l’area come riservata non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàMotivazione del provvedimento
RamiTrasporti e circolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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