Cassazione Penale, Ordinanza n. 15401/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché i motivi non rispettavano il requisito di specificità richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p.: le doglianze erano generiche e non si confrontavano con le argomentazioni della decisione impugnata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità per guida in stato di ebbrezza. Con un unico motivo ha dedotto un vizio di motivazione della decisione impugnata, ma la censura è stata formulata in modo del tutto generico e aspecifico, senza un confronto puntuale con le ragioni poste a fondamento della sentenza di merito.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
I motivi del ricorso devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno della richiesta; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
art. 591 c.p.p.
La carenza di specificità dei motivi integra causa di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo che deduce vizio di motivazione deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata; censure meramente generiche non sono ammissibili.
- L'inosservanza del requisito di specificità dei motivi, richiesto dagli artt. 581 e 591 c.p.p., determina l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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