Cassazione Civile, Ordinanza n. 27216/2025 del 11/10/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di pagamento TARI emesso da Roma Capitale per il secondo semestre 2019, relativo a un immobile sito in Roma, utilizzato come sede legale e luogo di culto dell’associazione contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece rigettato l’appello del Comune, ritenendo che il fabbricato, essendo adibito a luogo di culto aperto al pubblico, dovesse essere escluso totalmente dalla tassazione perché non suscettibile di produrre rifiuti urbani. Con il ricorso per cassazione Roma Capitale ha dedotto: (1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente/contraddittoria e per asserito richiamo meramente per relationem a una decisione di altro giudice senza autonoma spiegazione delle ragioni di rigetto dell’appello; (2) violazione della disciplina TARI e del regolamento comunale, sostenendo che il giudice di merito avesse erroneamente riconosciuto un’esenzione per i luoghi di culto, anziché verificare in concreto se l’immobile fosse davvero non idoneo a produrre rifiuti. La contribuente ha resistito con controricorso e ha anche invocato un giudicato esterno relativo ad annualità successive.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi. Ha affermato che la motivazione per relationem è legittima solo se autosufficiente e se consente di ricostruire le ragioni della decisione; nella specie, la sentenza impugnata aveva fatto leva su un’astratta affermazione di esenzione per il luogo di culto senza un effettivo accertamento in fatto sulla concreta inidoneità dell’immobile a produrre rifiuti urbani. Ha inoltre ribadito che, in materia TARSU/TARI, la peculiare destinazione a culto non determina di per sé l’esenzione, che può discendere solo dall’oggettiva e concreta non produttività di rifiuti, da provare dal contribuente; il giudicato relativo ad annualità diverse non era estensibile perché la condizione rilevante è variabile nel tempo e richiede un autonomo accertamento per ciascun periodo d’imposta. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Richiamato quale parametro della nullità per motivazione apparente o mancante della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione può integrare nullità.
art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.
Utilizzato come vizio processuale dedotto per nullità della sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Richiamato per la censura di violazione di legge in materia TARI.
art. 1, commi 641, 642, 649, 659 e 660, legge 27 dicembre 2013, n. 147
La Corte vi riconduce la disciplina della TARI e delle esclusioni/esenzioni per locali che non producono rifiuti o producono rifiuti speciali; la mera destinazione a culto non basta senza inidoneità concreta alla produzione di rifiuti.
art. 8 del regolamento TARI di Roma Capitale
Interpretato nel senso che, dopo la modifica vigente dal 2018, gli edifici di culto non godono di un’esenzione automatica ma possono essere esclusi dal tributo solo se in concreto non produttivi di rifiuti urbani.
art. 62, commi 2 e 3, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
Richiamato come antecedente normativo della disciplina TARSU sulle aree/locali non producibili di rifiuti, con onere probatorio in capo al contribuente.
art. 8, terzo comma, Cost.
Richiamato solo per escludere che la mancanza di intese con la confessione religiosa impedisca il riconoscimento del beneficio, se previsto dalla disciplina applicabile.
art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1159
Citato come indice presuntivo per l’individuazione della confessione religiosa, nell’ambito della verifica della natura del culto.
artt. 1 ss. della legge 20 maggio 1985, n. 222
Richiamati in relazione al riconoscimento delle attività di religione o di culto, ma non come fonte di automatica esenzione TARSU/TARI.
art. 16 della legge 20 maggio 1985, n. 222
Qualificato come norma programmatica, non applicabile in via estensiva alla TARSU/TARI.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiama in modo comprensibile e autonomo le ragioni decisorie, così da rendere verificabile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice d’appello.
- È nulla la sentenza che si limiti a un richiamo acritico di altra decisione senza dare conto dell’esame dei motivi di gravame e senza esporre, anche sinteticamente, le ragioni di infondatezza dell’appello.
- In materia TARSU/TARI, l’esenzione o esclusione per immobili adibiti a culto non discende automaticamente dalla destinazione religiosa del bene, ma richiede l’accertamento concreto della sua oggettiva inidoneità a produrre rifiuti urbani.
- La disciplina che esclude dal tributo locali e aree non produttivi di rifiuti opera come presunzione relativa: il contribuente deve allegare e provare le specifiche condizioni strutturali o di destinazione che giustificano l’esclusione.
- La prova dell’esenzione non può essere surrogata dalla sola classificazione catastale né dalla mera qualifica di luogo di culto, occorrendo un accertamento in fatto sulle effettive modalità d’uso dell’immobile.
- Il giudicato tributario non si estende automaticamente ad annualità diverse quando la situazione rilevante è variabile nel tempo e richiede un accertamento di fatto specifico per ciascun periodo d’imposta.
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