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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35768/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un accertamento fiscale su somme accreditate sul conto della società, che la contribuente sosteneva non dovessero essere tassate come sopravvenienze attive. Secondo la società, l’importo era in realtà il risultato di una donazione indiretta effettuata dal padre dei soci, tramite una fiduciaria, per evitare un doppio passaggio bancario; pertanto avrebbe dovuto essere trattato come versamento dei soci a fondo perduto o in conto capitale, rientrante nell’esenzione prevista dalla disciplina fiscale. La CTR aveva invece qualificato l’importo come sopravvenienza attiva imponibile ai fini IRES. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione dell’art. 88, comma 4, d.P.R. 917/1986, nonché degli artt. 769, 782 e 809 c.c., sostenendo che la liberalità fosse comunque riconducibile ai soci e che, in ogni caso, l’agevolazione fiscale si applicasse ai versamenti destinati alla società anche se provenienti da terzi delegati dai soci.

La decisione

La Corte ha preliminarmente respinto l’eccezione di tardività del ricorso, rilevando che il ricorso era stato consegnato all’UNEP entro il termine utile. Nel merito ha rigettato il ricorso: ha ribadito che l’esenzione dalle sopravvenienze attive prevista per i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile ai conferimenti eseguiti da soggetti diversi dai soci, anche se il pagamento sia stato effettuato da terzi su delega dei soci o nell’ambito di assetti infragruppo. Conseguentemente, la somma restava imponibile come sopravvenienza attiva. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    censura ex art. 360 n. 3 c.p.c.

    è stato invocato come parametro del vizio di violazione di legge dedotto in cassazione.

  • art. 88, comma 4, d.P.R. 917/1986

    art. 88, comma quarto, d.P.R. 917/1986

    l’esenzione per i versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale non si applica ai conferimenti eseguiti da soggetti diversi dai soci; trattandosi di norma agevolativa/eccezionale, va interpretata restrittivamente.

  • art. 55, comma 4, d.P.R. 917/1986

    art. 55 (oggi 88), quarto comma

    nella formulazione ratione temporis, esclude le sopravvenienze attive per i versamenti dei soci in denaro o in natura a fondo perduto o in conto capitale.

  • art. 95, primo comma, d.P.R. 917/1986

    combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma

    richiamato per l’estensione della disciplina alle società di capitali.

  • art. 87, primo comma, d.P.R. 917/1986

    combinato disposto degli artt. 95, primo comma, e 87, primo comma

    richiamato insieme all’art. 95 per l’applicazione della regola anche alle società di capitali.

  • art. 769 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente per qualificare l’operazione come donazione.

  • art. 782 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente in tema di forma della donazione, per sostenere la nullità della liberalità diretta per difetto di forma.

  • art. 809 c.c.

    norma richiamata dalla ricorrente per sostenere la riconducibilità dell’operazione alla disciplina delle liberalità indirette.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • L’esenzione fiscale prevista per i versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale costituisce una norma eccezionale e, come tale, non è suscettibile di applicazione analogica o estensiva a conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci.
  • Ai fini della qualificazione tributaria dell’entrata nelle casse sociali, rileva la provenienza del versamento: se la somma proviene da un terzo e non dal socio, non opera la disciplina agevolativa riservata ai versamenti soci, anche quando il terzo abbia agito per conto o su indicazione dei soci.
  • In cassazione, l’eccezione di tardività va respinta se dagli atti risulta che la consegna del ricorso all’UNEP è avvenuta entro il termine finale, essendo tale adempimento decisivo per il perfezionamento dell’impugnazione per la parte ricorrente.
  • Quando la norma tributaria invocata ha natura agevolativa, il giudice deve adottare un’interpretazione strettamente letterale, senza ricostruzioni sostanzialistiche idonee ad ampliare la platea dei beneficiari oltre i casi espressamente previsti.

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