Cassazione Penale, Sentenza n. 27636/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la condanna per furto (artt. 56, 110, 624, 625 n.2 c.p.): 1) contestava l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. ("violenza sulle cose") sostenendo che la merce non risultava danneggiata; 2) contestava la qualificazione del fatto come furto tentato e/o sosteneva l'applicabilità della desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma c.p., deducendo che la merce era stata riposta sugli scaffali e gli atti compiuti non sarebbero stati idonei e non univocamente diretti alla sottrazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto integrata l'aggravante di cui all'art. 625 n.2 c.p. perché la manomissione delle placche antitaccheggio costituisce uso di energia fisica diretta a vincere la resistenza posta a protezione della cosa, ancorché la merce non sia risultata danneggiata. Ha confermato altresì la qualificazione come furto tentato: la manomissione delle placche è atto idoneo ed univocamente diretto all'impossessamento. Ha escluso l'applicabilità della desistenza volontaria ex art. 56, terzo comma c.p., perché l'abbandono della merce è avvenuto in conseguenza dell'essere stati scoperti (circostanza esterna) e non per una scelta volontaria e autonoma di rinunciare al reato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Codice penale - art. 625 n. 2
il furto è aggravato se, per commetterlo, "il colpevole usa violenza sulle cose"
L'aggravante "violenza sulle cose" si concreta non solo quando la cosa è danneggiata, ma anche quando si impiega energia fisica per vincere la resistenza posta a difesa della cosa o dello strumento di protezione (es. manomissione di placche antitaccheggio).
Codice penale - art. 392, secondo comma
"allorché la cosa viene danneggiata o trasformata, o ne è mutata la destinazione"
Fornisce la nozione normativa di danno/trasformazione correlata alla 'violenza sulle cose', ma la giurisprudenza amplia tale nozione includendo anche l'uso di energia sulla protezione del bene (es. dispositivi antitaccheggio) anche se la merce non risulta danneggiata.
Codice penale - art. 56, terzo comma
La desistenza volontaria esclude la punibilità solo se la mancata consumazione è frutto di una scelta autonoma e libera dell'agente, non determinata da circostanze esterne che rendono il proseguimento impraticabile o troppo rischioso; non si applica se l'abbandono deriva dall'essere scoperti.
Codice penale - art. 624
Norma che disciplina il furto; la sentenza applica la tipologia del furto tentato in combinazione con le aggravanti previste dall'art. 625.
Codice penale - art. 110
Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata nella imputazione per la partecipazione dell'ignoto complice.
Massime di principio
- La manomissione di dispositivi di protezione (es. placche antitaccheggio) può integrare l'aggravante "violenza sulle cose" anche se l'oggetto non risulta danneggiato: rileva l'uso di energia per neutralizzare la difesa della cosa.
- Per qualificare un comportamento come furto tentato è sufficiente che gli atti compiuti siano idonei e univocamente diretti all'impossessamento; la semplice riposizione successiva della merce non esclude il tentativo se gli atti erano idonei al proposito criminoso.
- La desistenza volontaria (art. 56, comma 3) esclude la punibilità solo quando la rinuncia alla consumazione è una scelta autonoma e libera dall'agente; l'abbandono dovuto a essere scoperti o a fattori esterni non integra la desistenza volontaria.
- Nella valutazione dell'aggravante e del tentativo, la giurisprudenza considera rilevante non solo il danno al bene, ma anche l'energia o la tecnica impiegata per neutralizzare i sistemi di protezione.
- In casi simili è fondamentale provare se l'abbandono dell'azione delittuosa sia avvenuto per una scelta interna (desistenza) o per circostanze esterne; la prova spesso dipende dalle dichiarazioni delle vittime, dalle modalità dell'azione e dagli elementi di fatto (es. essere stati visti, fuga immediata).
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