Cassazione Penale, Sentenza n. 46317/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo che la Sezione Quinta aveva erroneamente interpretato la proposta di concordato e la dichiarazione di rinuncia ai motivi di appello attribuendole valore di rinuncia all'eccezione di prescrizione. Il ricorrente sosteneva di avere espressamente riservato la questione della prescrizione nel caso di riqualificazione delle condotte da bancarotta fraudolenta per distrazione a bancarotta preferenziale e che l'annullamento con rinvio ottenuto da alcuni coimputati avrebbe dovuto estendersi anche alla sua posizione.
La decisione
Il ricorso straordinario è stato respinto. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore percettivo ma una valutazione di merito: la rinuncia invocata da Fusi risultava, nella sua formulazione integrale, una rinuncia a ogni altro motivo d'impugnazione ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. e quindi precludente la valutazione dei motivi sulla qualificazione delle singole condotte. La riserva relativa all'interesse alla declaratoria di prescrizione non equivaleva a una rinuncia all'effetto estensivo dei motivi di ricorso dei coimputati; inoltre non risultava dagli atti evidenza immediata della prescrizione tale da imporre la declaratoria ex art. 129 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola la possibilità di concordare in appello la pena e la conseguente rinuncia ai motivi d'impugnazione; la Corte ha ritenuto che la proposta di concordato contenesse una esplicita "rinuncia a ogni altro motivo d'impugnazione", determinando la preclusione di nuovi esami di merito.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha richiamato il principio che la declaratoria ex art. 129 richiede un'evidenza della prescrizione emergente dagli atti, non meramente ipotetica in vista di una diversa qualificazione del fatto da svolgersi in sede di merito.
art. 625-bis cod. proc. pen.
Istituisce il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione; la Corte ha richiamato i limiti del rimedio, precisando che esso è ammissibile solo per errori percettivi evidenti nella lettura degli atti e non per censure di merito o rivalutazioni giuridiche.
artt. 216, 217, 223, 224 legge fallimentare
Norme sostanziali in materia di bancarotta (preferenziale e fraudolenta); nel caso le diverse qualificazioni delle condotte (distrazione vs preferenziale) erano decisive ai fini dell'eventuale prescrizione, ma la valutazione di tali questioni spettava al giudice di merito nel giudizio di rinvio.
Sentenze richiamate (Sezioni Unite e altra giurisprudenza)
La Corte si è richiamata a precedenti di legittimità (es. Sez. U. n. 18651/2015, n. 16103/2002, Sez. U. n. 19415/2022) per ribadire la distinzione tra errore percettivo e valutazione di merito e il principio che l'erronea percezione degli atti deve essere evidente per giustificare il ricorso straordinario.
Massime di principio
- La riserva di interesse alla declaratoria di prescrizione non equivale automaticamente a una rinuncia alla impugnazione: tuttavia una dichiarazione espressa di "rinuncia a ogni altro motivo d'impugnazione" ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. preclude la valutazione in Cassazione dei motivi di merito che siano stati rinunciati.
- Il ricorso straordinario per errore di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è limitato agli errori percettivi evidenti nella lettura degli atti interni e non consente semplici rivalutazioni o critiche di merito alla decisione della Corte di cassazione.
- La declaratoria di estinzione per prescrizione ex art. 129 c.p.p. richiede che la prescrizione emerga con evidenza dagli atti disponibili al giudice; non può essere pronunciata sulla base di una mera possibilità che emergerà solo dopo una diversa qualificazione del fatto in sede di merito.
- L'effetto estensivo dell'accoglimento dei motivi di ricorso dei coimputati verso i non impugnanti è limitato: non opera se il non impugnante ha espressamente rinunciato a tutti i motivi d'appello o sussistono preclusioni processuali.
- Le questioni di qualificazione giuridica del fatto (es. bancarotta fraudolenta vs preferenziale) restano valutazioni di merito delegate al giudice di merito in sede di rinvio e non possono essere risolte ex novo in sede di ricorso straordinario per errore di fatto.
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