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Sentenza

Sentenza del 11/03/2020 n. 6860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente denunciava la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n.112/1999, art.39 e del D.Lgs. n.546/1992, art.23, comma 3 (in relazione all'art. 360 c.p.c. comma 1 n.4), lamentando che la CTR aveva rinviato la causa al primo grado per un presunto vizio di contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. In sostanza la questione verteva sulla legittimazione passiva del concessionario e sulla tempestività e correttezza della chiamata in causa dell'ente impositore da parte del concessionario.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso; ha ritenuto che la CTR abbia errato nel ritenere che dovesse essere disposta la rimessione al primo grado per vizio del contraddittorio. La Corte ha osservato che, per ottenere l'integrazione del contraddittorio mediante chiamata del terzo (Agenzia delle Entrate), il concessionario avrebbe dovuto proporre istanza nei termini previsti dal D.Lgs. n.546/1992 art.23 (entro 60 giorni dalla notifica del ricorso). Nel caso di specie il concessionario si era costituito tardivamente e non aveva validamente chiesto l'autorizzazione alla chiamata del terzo nei termini, pertanto è intervenuta la decadenza e la rimessione disposta dalla CTR non era giustificata. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di Palermo in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di causa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 112/1999, art. 39

    Stabilisce il principio che l'agente della riscossione può chiamare in causa l'ente impositore per essere tenuto indenne quando sono contestati il merito della pretesa o gli atti presupposti; la Corte ricorda l'onere dell'agente di chiamare l'ente se non vuol assumersi le conseguenze della lite.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 23

    Regola la costituzione in giudizio e la procedura di chiamata del terzo: l'istanza per la chiamata deve essere proposta nei termini (costituzione entro 60 giorni dalla notifica del ricorso) a pena di decadenza; la Corte ha ritenuto che il concessionario non abbia rispettato tale termine e non abbia validamente formalizzato la chiamata del terzo.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, comma 1, lett. b)

    Norma che disciplina la rimessione al giudice di primo grado nei casi tassativi previsti; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fatto un'interpretazione non conforme della fattispecie richiamando impropriamente l'art.59 per disporre la rimessione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Fondamento di cassazione invocato (violazione di legge) per la presunta errata applicazione delle norme tributarie e processuali; la Corte ha ritenuto fondato il motivo per l'errata applicazione dell'art.23/59 del decreto tributario.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3

    Richiamato in relazione al requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto rispettato il requisito in quanto la esposizione consentiva di comprendere chiaramente i fatti sostanziali e processuali.

Massime di principio

  • Il contribuente può impugnare la cartella emessa dal concessionario o l'atto impositivo direttamente nei confronti dell'ente impositore: non esiste, di regola, un litisconsorzio necessario tra concessionario e amministrazione finanziaria.
  • Se il concessionario è chiamato in causa e la controversia investe il merito della pretesa o la validità degli atti presupposti, l'agente della riscossione ha l'onere (facoltà per la propria tutela) di chiamare in giudizio l'ente impositore per essere tenuto indenne; tale chiamata deve però seguire la procedura e i termini prescritti dall'art.23 D.Lgs. n.546/1992.
  • La mancata proposizione, nei termini, dell'istanza di chiamata del terzo comporta la decadenza dalla facoltà di chiamata e non giustifica automaticamente la rimessione al primo grado: il giudice d'appello non deve disporre la rimessione se la parte resistente ha perduto per tempo tale possibilità.
  • La rimessione al primo grado per vizio di contraddittorio (art.59) è ammessa solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma; non può essere disposta come conseguenza automatica della mancata integrazione del contraddittorio quando siano applicabili le regole di decadenza dell'art.23.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è essenziale che il ricorso sia autosufficiente nel descrivere i fatti sostanziali e processuali rilevanti; tuttavia non è necessario riportare ogni atto di causa se la narrazione consente alla Corte di comprendere il vizio denunciato.

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