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Legge

L.R. Lombardia 8/2019

Modifiche agli articoli 2, 3, 5, 10, 15 e 16 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 8/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lombardia 28/2016 sulla riorganizzazione del sistema delle aree protette, introducendo un'unificazione volontaria, nuovi obblighi e scadenze per i parchi (entro il 30 settembre 2019 e il 31 luglio 2019), una disciplina finanziaria valida per il triennio 2019-2021 e il divieto di fuochi d'artificio tradizionali nelle aree protette. Si applica dalla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina lombarda su aree protette e tutela del territorio

Modifiche alla riorganizzazione del sistema lombardo delle aree protette

La legge regionale Lombardia n. 8 del 17 maggio 2019 interviene sulla l.r. 28/2016, aggiornando la disciplina della gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio. Le modifiche incidono soprattutto sul processo di riorganizzazione, sui termini per la presentazione delle proposte, sui finanziamenti e su alcune misure di tutela ambientale.

Ambito della riorganizzazione e definizioni

La nozione di «unificazione» viene precisata come unificazione volontaria. Viene inoltre ridefinito il concetto di progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela, che è quello approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta degli enti gestori dei parchi per eventuali aggregazioni volontarie tra parchi, ove presenti più parchi nello stesso ambito, e per l’integrazione nei parchi delle riserve naturali e dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.

Proposte dei gestori dei parchi e contenuti richiesti

Gli enti gestori dei parchi devono trasmettere alla Giunta regionale, entro il 30 settembre 2019, una proposta di programma di razionalizzazione dei servizi finalizzata a promuovere l’esercizio in forma associata delle funzioni amministrative e delle attività gestionali, tecniche, di comunicazione, legali ed educative. Nello stesso termine devono presentare anche una proposta di progetto di riorganizzazione, anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, corredata da:

  • eventuale proposta di aggregazione volontaria tra parchi;
  • proposta di integrazione nei parchi delle riserve naturali e dei monumenti naturali dell’ambito;
  • elenco, a fini informativi, delle convenzioni già sottoscritte per l’integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi.

Ambiti territoriali e soggetti interessati

La disciplina di riorganizzazione viene estesa anche ai monumenti naturali già esistenti, gestiti da enti locali, purché di dimensioni non inferiori a 500 ettari. È inoltre previsto che, quando sia dimostrata l’esigenza di integrazione, ne siano informate per competenza le Province e la Città metropolitana.

Termini procedurali e supporto regionale

Il termine per le procedure collegate alla riorganizzazione e alle convenzioni è fissato al 31 luglio 2019 in luogo del precedente richiamo al termine mobile collegato all’individuazione degli ambiti. Regione Lombardia è tenuta ad accompagnare gli enti gestori dei parchi nel processo di elaborazione del programma di razionalizzazione dei servizi e del progetto di riorganizzazione. Sono inoltre abrogati i commi 14 e 15 dell’articolo 3 della l.r. 28/2016.

Risorse economiche e riparto dei fondi

Per il periodo 2019-2022, le risorse non integralmente utilizzate previste dall’articolo 10, comma 2, sono attribuite ai parchi regionali secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale. Le somme sono destinate agli adempimenti connessi all’integrazione di riserve e monumenti naturali nei parchi di riferimento e a favorire il processo di riorganizzazione delle altre forme di tutela. La copertura finanziaria è quantificata in 800.000 euro per ciascun anno del triennio 2019-2021, a valere sulla missione 9, programma 05, titolo 1 del bilancio regionale, con possibilità di rideterminazione in sede di legge di bilancio.

Disciplina ambientale: fuochi d’artificio nelle aree protette

Nelle aree regionali protette è vietato l’uso di fuochi d’artificio tradizionali, in quanto ritenuti pericolosi per l’ambiente e la fauna per l’elevata rumorosità e le sostanze tossiche. Restano consentiti gli spettacoli pirotecnici, previa autorizzazione delle competenti autorità locali, se realizzati con fuochi a rumore ridotto e a basso impatto ambientale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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