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Legge

L.R. Lombardia 11/2019

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)

Normativa regionaleL.R. Lombardia 11/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Lombardia 31/2008: abroga l’art. 8 ter, introduce una disciplina del florovivaismo e riscrive la normativa su agriturismo, fattorie didattiche, fattorie sociali ed enoturismo. Prevede limiti di superficie e merceologia per la vendita, requisiti, SCIA, controlli e sanzioni, con transitorio di 12 mesi per l’adeguamento dei florovivaisti ai nuovi parametri.

Modifiche al testo unico regionale su agricoltura, florovivaismo e agriturismo

Modifiche al testo unico regionale in materia agricola, florovivaismo e multifunzionalità

La legge regionale Lombardia 18 giugno 2019, n. 11 interviene sulla l.r. 31/2008, aggiornando in modo organico la disciplina del florovivaismo e riscrivendo le norme su agriturismo e attività connesse. Il provvedimento opera solo nel territorio della Lombardia e introduce anche regole transitorie per l’adeguamento degli operatori.

Florovivaismo: finalità, ambito e vendita diretta

La nuova sezione dedicata al florovivaismo mira a promuovere e modernizzare il settore, nel quadro dei riferimenti statali sull’imprenditore agricolo professionale. Il florovivaismo è definito come attività principale di coltivazione di fiori, piante e materiali di moltiplicazione, soggetta ad autorizzazione ai sensi dell’art. 71, e come attività complementare di vendita diretta al dettaglio.

La vendita diretta può riguardare:

  • prodotti provenienti in prevalenza dalla coltivazione del fondo o da essi derivati;
  • prodotti agricoli acquistati da altri agricoltori, dello stesso o di altro settore merceologico;
  • prodotti complementari all’attività principale, nei limiti fissati dalla disciplina regionale.

La prevalenza si valuta sul ricavo derivante dalla vendita dei prodotti del fondo rispetto a quelli forniti da terzi. Per i limiti di fatturato che fanno ricadere la vendita nella disciplina del commercio si applicano le regole del d.lgs. 228/2001 e, in particolare, l’art. 4, comma 8.

Strutture di vendita e assortimento merceologico nel florovivaismo

La superficie destinata alla vendita dei soli prodotti complementari non può superare il 10% della superficie aziendale complessiva e, in ogni caso, non oltre 1.000 mq, salvo quanto previsto dall’art. 59 della l.r. 12/2005.

Tra i prodotti vendibili rientrano, oltre ai prodotti agricoli e derivati della produzione aziendale o di fornitori terzi, anche:

  • substrati colturali, concimi, terricci, humus, torbe, cortecce e prodotti fitosanitari non professionali;
  • vasi, fioriere, sostegni e graticci;
  • materiali per confezionare e decorare piante e derivati;
  • attrezzi e accessori per la cura del verde;
  • animali da compagnia e da cortile, con relativi prodotti e accessori.

La Giunta regionale può dettagliare ulteriormente l’elenco merceologico e fissare soglie massime di vendita per i prodotti di origine extra aziendale, al fine di valorizzare le produzioni locali.

Clausola valutativa sul florovivaismo

La Giunta regionale deve riferire al Consiglio sull’attuazione delle norme in materia di florovivaismo. Entro due anni dall’entrata in vigore della legge deve trasmettere una relazione su:

  • stato di avanzamento dell’attuazione;
  • dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale delle aziende florovivaistiche;
  • criticità emerse.

Successivamente la relazione è biennale. Dati e informazioni raccolti devono essere resi accessibili e il Consiglio pubblica gli esiti dell’esame svolto.

Multifunzione aziendale e attività agrituristiche

Il Titolo X viene rinominato per ricomprendere la multifunzionalità dell’azienda agricola e la diversificazione in agricoltura. La Regione sostiene l’agricoltura e il mondo rurale, favorendo in particolare:

  • la permanenza dei produttori nelle zone rurali e montane mediante integrazione del reddito;
  • il recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato o dismesso e la tutela del paesaggio;
  • la valorizzazione delle produzioni regionali tipiche, tradizionali, di qualità e biologiche, anche tramite attività didattiche, divulgative e sociali.

Nel concetto di multifunzionalità rientrano tutte le attività esercitabili in connessione con l’attività agricola dagli imprenditori agricoli.

Contenuto delle attività agrituristiche

Le attività agrituristiche sono quelle previste dalla legge statale sull’agriturismo e possono comprendere:

  • ospitalità in alloggi o aree attrezzate per campeggiatori, fino a 100 ospiti al giorno;
  • somministrazione di alimenti e bevande, fino a 160 pasti al giorno, prevalentemente improntati alla tradizione della cucina rurale lombarda;
  • degustazione di prodotti aziendali;
  • attività agri-turistico-venatorie e cinotecniche, ricreativo-culturali, ludico-didattiche, di rilevanza sociale, nonché ittiturismo e ippoturismo.

I pasti non somministrati nei giorni risultanti dal certificato di connessione possono essere recuperati su base annuale, nei limiti massimi annui e giornalieri e nel rispetto dei vincoli strutturali. Le aziende che producono prodotti tradizionali o certificati possono organizzare eventi promozionali nei beni fondiari di pertinenza. È inoltre ammessa, in via derogatoria, la somministrazione fuori azienda per 20 giornate l’anno.

Le attività di ospitalità e ristorazione possono essere svolte anche usando abitazione e cucina dell’imprenditore agricolo, purché non si superino 45 pasti al giorno e 15 persone ospitate al giorno.

Requisiti per l’esercizio dell’agriturismo

Per svolgere attività agrituristica l’imprenditore deve:

  • ottenere una certificazione di connessione tra attività agricola e agrituristica;
  • frequentare un corso di formazione riconosciuto o istituito dalla Regione.

La certificazione è rilasciata dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio e dalla Regione per il resto della Lombardia, secondo i criteri regolamentari. La prevalenza agricola sussiste quando il tempo dedicato all’agriturismo nell’anno solare è inferiore a quello dedicato all’attività agricola.

Se modifiche aziendali rendono prevalente l’agriturismo, l’operatore deve darne comunicazione: l’ente competente può fissare un termine fino a 3 mesi per ripristinare i requisiti o richiedere il rinnovo del certificato; in caso di espropriazioni o forza maggiore il termine può arrivare a 12 mesi.

Dopo l’attestato e la certificazione, l’interessato chiede l’iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici, iscrizione necessaria per presentare la SCIA al comune. Non possono esercitare l’attività i soggetti in condizioni ostative ex art. 6 della legge 96/2006.

SCIA, variazioni aziendali e comunicazioni

L’operatore presenta la SCIA allo sportello unico del comune dove sono ubicati gli immobili utilizzati. Il comune ne trasmette copia alla Regione o alla Provincia di Sondrio e all’ATS competente, indicando nella segnalazione attività, limiti e periodi di apertura.

In caso di variazione del CUAA o della partita IVA, entro 60 giorni deve essere richiesto un nuovo certificato di connessione e presentata una nuova SCIA.

Locali, edifici rurali e requisiti strutturali

Possono essere utilizzati gli edifici rurali già esistenti da almeno tre anni e dotati del requisito di ruralità fiscale, se la destinazione agrituristica non compromette l’attività agricola. Tali edifici sono compatibili con ogni destinazione d’uso prevista dagli strumenti urbanistici.

Il riuso può avvenire mediante ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo e ampliamenti per adeguamenti igienico-sanitari e tecnologici. È consentito un solo ampliamento fino al 10% della superficie lorda di pavimento agrituristica, sulla base della potenzialità risultante dal certificato di connessione.

Nelle aree agricole sono ammessi anche spazi per la sosta dei campeggiatori e i locali tecnici e igienici accessori, sempre in rapporto alla potenzialità agrituristica. Le regole sui requisiti di ruralità non si applicano agli edifici già indicati nei certificati di connessione alla data di entrata in vigore della legge.

Igiene alimentare, macellazione e accessibilità

Le strutture agrituristiche devono rispettare i requisiti di abitabilità e agibilità previsti dai regolamenti edilizi e igienici, tenendo conto delle caratteristiche rurali degli edifici.

Per alimenti e bevande si applicano i regolamenti UE n. 852/2004 e n. 853/2004. È possibile attrezzare un locale polifunzionale per lavorazione, trasformazione, conservazione e preparazione di prodotti aziendali. La macellazione di bovini, equini, suini, ovini, caprini e avicunicoli è ammessa solo in impianti riconosciuti; fa eccezione, fuori dal campo del regolamento 853/2004, la macellazione fino a 500 capi annui di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura per vendita diretta.

L’operatore deve prevedere nel piano di autocontrollo le procedure di sicurezza alimentare. L’autorità sanitaria, nei controlli, deve considerare la ruralità dei locali, la limitata quantità delle produzioni, l’uso di locali comuni, i metodi tradizionali e l’impiego di prodotti propri. L’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche sono assicurati con opere compatibili con la ruralità degli edifici.

Vincoli sull’approvvigionamento dei pasti

Nella somministrazione di pasti e bevande deve essere usata una quota di prodotto proprio, anche tramite lavorazioni interne o esterne. In particolare:

  • i prodotti propri, o ottenuti da lavorazioni esterne di materie prime aziendali, devono essere almeno il 35% del totale; nelle aree montane svantaggiate indicate dal PSR 2014-2020 la quota scende al 30%;
  • possono essere impiegati anche prodotti acquistati da altre aziende agricole lombarde, compresi i prodotti tradizionali e con marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG, nonché prodotti acquistati da aziende di province contigue anche di altre Regioni;
  • le carni di selvaggina selvatica prelevata nel territorio regionale sono assimilate ai prodotti locali, se conformi alla normativa vigente.

Nel complesso, i prodotti dei punti precedenti devono rappresentare almeno l’80% del valore totale annuo dei prodotti utilizzati. Nel restante 20% non possono rientrare prodotti ittici marini né vini di altre Regioni, salvo vini prodotti da aziende agricole di province non lombarde contigue.

Per le prime colazioni deve essere garantito almeno il 40% di prodotti propri o acquistati secondo le regole sopra indicate. I prodotti serviti, inclusi i vini, devono essere esposti con carta di provenienza. In caso di forza maggiore, come calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, è possibile ottenere una deroga limitata all’annualità interessata.

Obblighi dell’operatore agrituristico

Chi esercita attività agrituristiche deve:

  • rispettare quanto indicato nella SCIA;
  • esporre al pubblico SCIA e tariffe;
  • comunicare l’eventuale sospensione dell’attività, che non può superare un anno;
  • comunicare la cessazione entro 30 giorni;
  • trasmettere gli arrivi e le presenze degli ospiti tramite piattaforma telematica per le statistiche turistiche;
  • registrare le generalità degli alloggiati;
  • conservare scritture contabili e documentazione per i controlli;
  • diffondere informazioni corrette sui servizi offerti;
  • esporre la provenienza dei prodotti utilizzati;
  • comunicare al comune, entro il 1° ottobre, i prezzi massimi per alta e bassa stagione validi dal 1° gennaio successivo, con aggiornamento solo in caso di variazioni.

Classificazione, denominazione e segni distintivi

La denominazione “agriturismo” e i relativi derivati sono riservati alle aziende agricole che svolgono attività agrituristica. La Giunta regionale adotta un marchio di riconoscimento che gli operatori iscritti nell’elenco devono utilizzare, insieme al marchio nazionale e ai criteri di classificazione ministeriali e regionali.

All’ingresso della struttura deve essere affisso almeno un cartello ben visibile con marchio, denominazione e servizi offerti; possono essere apposti anche altri cartelli utili, incluso l’eventuale divieto di esercizio venatorio.

Fattorie didattiche e fattorie sociali

La Regione promuove le fattorie didattiche come attività, anche associate, finalizzate alla diffusione della conoscenza delle attività agricole, agroalimentari, silvo-pastorali e del territorio rurale. Si tratta di attività complementari rispetto all’attività agricola prevalente.

Per esse è istituito un elenco presso la Giunta regionale ed è adottato un marchio di riconoscimento. Possono esservi iscritti gli operatori agrituristici che abbiano frequentato un corso di formazione regionale con attestato finale.

Sono inoltre promosse le fattorie sociali secondo la l.r. 35/2017; per gli aspetti non specifici si applicano le disposizioni del titolo sulla multifunzionalità.

Enoturismo

La Regione promuove l’enoturismo come aspetto della multifunzionalità aziendale, secondo la definizione statale. La Giunta regionale istituisce un elenco regionale degli operatori enoturistici, pubblicato sul portale regionale, e disciplina tenuta dell’elenco e formazione degli addetti.

Possono iscriversi gli operatori che:

  • possiedono i requisiti previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019;
  • hanno presentato la SCIA per l’attività enoturistica;
  • hanno frequentato un corso formativo autorizzato dalla Regione.

Il comune trasmette la SCIA alla Regione o alla Provincia di Sondrio e all’ATS. La vigilanza sui requisiti e sugli standard di servizio è affidata agli enti competenti individuati per i controlli agrituristici.

Controlli e vigilanza

La Regione e la Provincia di Sondrio verificano il possesso e il mantenimento dei requisiti per l’attività agrituristica e il rispetto di limiti e obblighi. L’esito dei controlli è comunicato al comune per i provvedimenti di competenza.

Sanzioni amministrative

Il regime sanzionatorio è articolato e copre le principali violazioni della disciplina agrituristica. In sintesi:

  • avvio dell’attività senza SCIA: sanzione da 1.000 a 6.000 euro e divieto di prosecuzione fino alla presentazione;
  • mancata SCIA dopo nuovo certificato di connessione: da 200 a 1.000 euro;
  • esercizio senza requisiti: da 2.000 a 10.000 euro, divieto di prosecuzione per almeno 6 mesi e revoca del certificato di connessione;
  • violazione dei vincoli sugli approvvigionamenti: da 2.000 a 5.000 euro;
  • mancato rispetto della soglia minima di prodotti propri per le fattispecie specifiche: da 500 a 2.000 euro;
  • superamento dei limiti di pasti o ospiti: 50 euro per ogni pasto o ospite in più, con qualificazione di grave violazione oltre determinate soglie percentuali;
  • omessa o difforme segnaletica: 200 euro;
  • mancata esposizione di SCIA e carta di provenienza, o indicazioni non veritiere: 500 euro;
  • mancata trasmissione telematica di flussi turistici e tariffe: 100 euro;
  • superamento di altri limiti del certificato di connessione: 100 euro per singola violazione;
  • irregolare tenuta delle scritture contabili: da 1.000 a 5.000 euro;
  • violazione di obblighi generali non specificamente sanzionati: 100 euro;
  • violazione dei criteri regolamentari di cui all’art. 163, comma 1, lett. c): da 100 a 1.000 euro;
  • mancato rispetto dei requisiti e standard di servizio previsti dal decreto ministeriale 12 marzo 2019 per l’enoturismo: 100 euro, oppure da 500 a 1.000 euro per i requisiti più rilevanti.

La reiterazione quinquennale di una grave violazione comporta, come sanzione accessoria, il divieto di prosecuzione dell’attività per almeno 6 mesi. I comuni applicano le sanzioni e incassano i proventi; restano salve le eventuali sanzioni penali.

Regolamento di attuazione

Il regolamento di attuazione deve disciplinare, tra l’altro:

  • criteri per valutare il rapporto di connessione tra attività agricole e agrituristiche, con parametro tempo di lavoro;
  • criteri per la somministrazione di pasti e bevande;
  • criteri, obblighi e vincoli delle diverse attività agrituristiche;
  • iscrizione e tenuta dell’elenco degli operatori;
  • organizzazione dei corsi di formazione;
  • classificazione delle attività;
  • requisiti, svolgimento e marchio delle fattorie didattiche;
  • criteri per l’ittiturismo;
  • controlli e regole per trasferimenti e variazioni di attività;
  • ogni altra disposizione necessaria all’attuazione.

Ulteriori attività connesse all’attività agricola

Resta ferma la possibilità per l’imprenditore agricolo di svolgere, oltre all’attività agrituristica, le attività connesse previste dal codice civile e dal d.lgs. 228/2001.

Adeguamento del regolamento e norme transitorie

Il regolamento attuativo del Titolo X deve essere adeguato entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge; fino ad allora continua ad applicarsi, se compatibile, la disciplina regolamentare vigente.

Ai florovivaisti è concesso un termine di 12 mesi, decorrente dal 1° gennaio successivo alla pubblicazione della legge sul BURL, per adeguarsi ai nuovi parametri sulla superficie destinata alla vendita dei prodotti complementari. Restano salvi i provvedimenti sulle fattorie didattiche già adottati alla data di entrata in vigore sulla base del previgente art. 8 ter.

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