L.R. Lombardia 6/2019
Disposizioni in merito alla fusione delle società partecipate in modo totalitario Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca S.p.A.), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa) - Nuova denominazione della società incorporante: Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge dispone la fusione per incorporazione di Arca in Lispa e poi di Ilspa nella società risultante, che assume il nome Aria S.p.A. Stabilisce gli effetti sui riferimenti normativi, sulla successione nei rapporti e sul mantenimento delle funzioni regionali. Contiene inoltre modifiche a leggi regionali su acquisti e infrastrutture, efficaci dall’entrata in vigore, e prevede termini: 1 luglio 2019 per la prima fusione e 12 mesi per la seconda.
Fusione di Arca, Lispa e Ilspa e rinomina in Aria S.p.A.
Fusione societaria e nuova denominazione di Aria S.p.A.
La legge regionale della Lombardia disciplina una razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali mediante la fusione di tre società interamente partecipate: Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (Arca), Lombardia Informatica S.p.A. (Lispa) e Infrastrutture Lombarde S.p.A. (Ilspa). La società incorporante, a seguito delle operazioni previste, assume la denominazione di Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti S.p.A. (Aria S.p.A.).
Articolazione dell’operazione di fusione
L’intervento è strutturato in due passaggi successivi:
- fusione per incorporazione di Arca in Lispa;
- successiva fusione per incorporazione di Ilspa nella società risultante dalla prima fusione.
La disciplina richiama espressamente le regole del codice civile in materia di fusione societaria.
Termine per la prima fusione e decorrenza degli effetti
Entro il 1° luglio 2019 la Giunta regionale deve compiere gli atti necessari a rendere efficace la fusione per incorporazione di Arca in Lispa. Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese:
- la società incorporante assume il nome Aria S.p.A.;
- i riferimenti ad Arca e Lispa contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono riferiti ad Aria S.p.A.;
- Aria S.p.A. subentra in tutti i diritti e obblighi delle società incorporate, proseguendo nei rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione.
Continuità delle funzioni regionali
Le funzioni attribuite dalla normativa regionale ad Arca e a Ilspa continuano ad essere esercitate dalla società incorporante Aria S.p.A. La legge assicura quindi la continuità operativa delle attività già affidate alle società estinte per fusione.
Seconda fusione: incorporazione di Ilspa in Aria S.p.A.
Entro dodici mesi dalla data prevista per la prima fusione, la Giunta regionale deve compiere gli atti necessari a rendere efficace anche la fusione per incorporazione di Ilspa in Aria S.p.A., sempre nel rispetto degli articoli 2501 e seguenti del codice civile.
La Giunta è inoltre autorizzata a definire le determinazioni connesse a tale operazione, con particolare attenzione alla partecipazione societaria in Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (CAL S.p.A.).
Dal momento dell’iscrizione dell’atto di fusione nel registro delle imprese:
- i riferimenti a Ilspa contenuti in leggi, regolamenti o altri atti si intendono riferiti ad Aria S.p.A.;
- Aria S.p.A. subentra nei diritti e obblighi della società incorporata, con prosecuzione di tutti i rapporti, anche processuali, preesistenti;
- le funzioni attribuite a Ilspa dalla normativa regionale vigente continuano ad essere esercitate da Aria S.p.A.
Modifiche immediate ad altre leggi regionali
Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge:
- è abrogato l’articolo 23 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12;
- nella l.r. 28 dicembre 2018, n. 24, la disciplina richiamata viene aggiornata sostituendo il riferimento alla società risultante dalla fusione con Aria S.p.A. e precisando che il finanziamento è destinato alle attività in favore degli enti del servizio sanitario regionale.
Aggiornamenti alla disciplina su autostrade e strade regionali
La legge modifica anche la l.r. 4 maggio 2001, n. 9, sostituendo i riferimenti a Infrastrutture Lombarde S.p.A. con formule più generali riferite a una società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione.
In particolare:
- l’articolo 10-bis è riformulato come conferimento di funzioni in tema di autostrade regionali;
- l’articolo 10-ter è riformulato come conferimento di funzioni in tema di strade regionali e provinciali di interesse regionale;
- la Giunta regionale può affidare o conferire tali funzioni nel rispetto della normativa europea e statale, mediante concessione ove previsto.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 3 apr 2019L.R. Lombardia 7/2019
- Regolamento · 3 apr 2019R.R. Lombardia 7/2019
- Regolamento · 29 mar 2019R.R. Lombardia 6/2019
- Regolamento · 22 mar 2019R.R. Lombardia 5/2019
- Regolamento · 19 apr 2019R.R. Lombardia 8/2019
- Regolamento · 13 mar 2019R.R. Lombardia 4/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →