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Legge

L.R. Lombardia 9/2019

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

Normativa regionaleL.R. Lombardia 9/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 9/2019 aggiorna in modo diffuso la normativa istituzionale, economica, sanitaria, territoriale e agricolo-ambientale. Introduce semplificazioni, nuove procedure e alcune disposizioni puntuali su personale, bilancio, sanità, caccia, commercio, trasporti e uso del territorio. Diverse misure hanno decorrenze specifiche o si applicano solo dal 2019-2021 o a procedure avviate dopo date determinate.

Legge lombarda di revisione normativa e semplificazione 2019

Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019

La legge regionale Lombardia n. 9 del 6 giugno 2019 interviene in modo trasversale su numerose leggi regionali, con finalità di semplificazione, revisione ordinamentale e aggiornamento di discipline settoriali. La portata è limitata al territorio della Regione Lombardia e, per alcune disposizioni, anche alla Provincia di Sondrio per le competenze speciali previste.

Ambito istituzionale e organizzazione regionale

La Regione rafforza la programmazione di iniziative normative: il Presidente della Regione deve presentare al Consiglio regionale almeno una volta l’anno, di norma entro marzo, un progetto di legge di semplificazione, contenente solo misure di semplificazione amministrativa, organizzativa o procedimentale, oltre a delegificazione o deregolamentazione. Deve inoltre presentare due volte l’anno, di norma entro marzo e ottobre, un progetto di legge di revisione normativa ordinamentale, limitato a modifiche puntuali, integrazioni o sostituzioni specifiche, senza revisioni organiche di materie o settori.

Sul personale e sull’organizzazione regionale sono introdotti alcuni adeguamenti: per la Giunta regionale, l’ammontare da assegnare a ciascun componente è stabilito con provvedimento della Giunta nel rispetto dello stanziamento complessivo; il numero dei componenti dell’OIV passa da cinque a tre, ma la modifica opera dalla prima nomina successiva all’entrata in vigore della legge; viene inoltre abrogato un comma del testo unico sul personale.

Per il CORECOM vengono ampliate le competenze sui nuovi media, sulla reputazione digitale, sul cyberbullismo e sull’educazione all’uso responsabile delle tecnologie. È istituito un Osservatorio con funzioni di ricerca, formazione e assistenza; il CORECOM può stipulare protocolli con amministrazioni, autorità indipendenti e università lombarde e usare le risorse AGCOM. Sono previste specifiche basi giuridiche per il trattamento di dati personali, anche particolari, per finalità di tutela e ricerca. Le risorse per le funzioni delegate sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale e possono finanziare, al ricorrere di determinate condizioni, anche contratti flessibili e trattamento accessorio senza concorrere ai limiti di spesa ordinari, purché vi sia copertura integrale e rispetto della normativa nazionale e collettiva.

In materia di partecipazione ai lavori consiliari, è consentito l’uso di sistemi biometrici per rilevare presenza e voto, con disciplina dei dati affidata a regolazione specifica. Infine, gli enti e le società regionali della sezione I dell’allegato A1 devono garantire autonomia alla funzione di internal auditing, che deve riferire direttamente all’organo amministrativo di vertice.

Ambito economico, bilancio e società partecipate

La disciplina regionale in materia finanziaria e societaria viene aggiornata con varie norme di dettaglio. Nelle società in house a partecipazione regionale, escluse le quotate, possono essere nominati dirigenti della Giunta regionale nei consigli di amministrazione; non possono però assumere la presidenza o la carica di amministratore delegato e l’incarico è gratuito. È esclusa la nomina dei dirigenti che svolgono vigilanza o controllo sulle società interessate.

È inoltre prevista, per i processi di acquisizione di nuove professionalità da parte di società partecipate totalitarie e di altre società regionali non quotate, una preventiva ricerca di personale tra le altre società del sistema, con comunicazione scritta e pubblicazione intranet delle posizioni vacanti per favorire mobilità volontarie; il trasferimento avviene nel rispetto di legge e contratti collettivi. Tuttavia questa specifica previsione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 159/2020.

Sul bilancio regionale sono introdotte regole per i comuni fino a 5.000 abitanti, per gli enti sanitari e per la gestione dei debiti fuori bilancio. Per i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti si amplia l’ambito di applicazione di alcuni contributi; è anche soppressa una specifica lettera della disciplina finanziaria regionale. Per gli enti sanitari si chiarisce che una disposizione del comma 2-bis opera solo nei rapporti tra Giunta regionale ed enti sanitari, e la Giunta deve disciplinarne le modalità operative. In materia di spesa, si precisa che l’impegno è la prima fase del procedimento e deve essere assunto prima della fornitura o prestazione; in caso contrario si applica la procedura del d.lgs. 118/2011 sui debiti fuori bilancio.

Per i debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, il dirigente competente può autorizzare il pagamento contestualmente alla presentazione dell’iniziativa legislativa di riconoscimento, per evitare oneri accessori; la regola vale anche per sentenze già esecutive alla data di entrata in vigore della legge. Inoltre viene riconosciuto un debito fuori bilancio di € 9.756,00 a favore di RFI S.p.A., con copertura sull’esercizio 2019.

Sul piano finanziario sono altresì abrogate le norme del 2014 e del 2018 in materia di riduzione dei costi della politica e assegno vitalizio.

Definizione agevolata delle entrate regionali

È aperta ai contribuenti la possibilità di aderire alla definizione agevolata delle entrate regionali, anche tributarie, non riscosse tramite ingiunzioni notificate dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. L’adesione esonera dal pagamento delle sanzioni. Dalla presentazione dell’istanza sono sospesi prescrizione e decadenza e il concessionario della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi o ipoteche, né concludere il recupero coattivo in corso, salvo i casi già consolidati. Le modalità attuative sono definite dalla Giunta regionale.

Ambito agricolo, forestale, pesca e sviluppo rurale

Nel settore agricolo vengono introdotti indirizzi per l’uso di prodotti locali nelle mense scolastiche e nella ristorazione collettiva, con un osservatorio istituito senza oneri a carico del bilancio regionale. La Giunta definisce le linee di indirizzo e l’osservatorio ha compiti di studio, analisi, monitoraggio e proposta.

Sono poi modificati numerosi istituti del testo unico agricolo. Per le imprese agricole montane la Regione assicura, nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato, sostegni per investimenti strutturali, dotazioni tecniche e servizi di consulenza. Vengono ridefinite le competenze in materia di funghi epigei e ipogei.

La legge introduce inoltre un nuovo capo sulle associazioni fondiarie, riconosciute come strumento di ricomposizione fondiaria, miglioramento produttivo e tutela ambientale. Le associazioni possono raggruppare terreni agricoli e boschi incolti o abbandonati per un uso economicamente sostenibile; gli statuti disciplinano l’ordinamento nel rispetto del codice civile. Ogni proprietario conserva la titolarità dei beni, non usucapibili; è istituito un elenco delle proprietà associate, e la Giunta deve approvare entro 180 giorni linee guida per il piano di gestione. La Regione può includere le associazioni tra i beneficiari di bandi regionali.

Nel settore forestale si chiarisce che piani di assestamento e piani di indirizzo forestale possono derogare alle norme forestali regionali; se non approvati dalla Regione, la deroga richiede parere obbligatorio e vincolante. Sono inoltre ridefiniti alcuni profili sanzionatori, sostituendo la competenza del dirigente generale con quella del dirigente e trasferendo l’irrogazione e l’introito delle sanzioni alla Regione e alla Provincia di Sondrio secondo competenza.

In materia di pesca si introduce il libretto del pescato per la pesca professionale nelle acque di tipo A, con modalità demandate alla Giunta. È modificato anche il regime degli obblighi ittiogenici dei concessionari, consentendo il versamento monetario, la semina diretta o progetti mirati. Le guide professionali di pesca iscritte ad associazioni nazionali sono esonerate dalla licenza di tipo B se non esercitano personalmente la pesca.

Per gli incendi boschivi la Giunta può sostenere direttamente gli oneri assicurativi del personale addetto alla prevenzione e lotta attiva, dei direttori delle operazioni, dei capisquadra e dei volontari, nonché i programmi di intervento regionali e le collaborazioni con Carabinieri Forestali, Vigili del Fuoco e volontariato. Se si opta per questa modalità, la Giunta definisce condizioni uniformi, massimali e decorrenza.

Sono anche introdotte misure sulla gestione delle cave esaurite, dismesse o abbandonate, sui piani di recupero dei siti e sugli ambiti di localizzazione degli impianti di smaltimento rifiuti, con specifiche salvaguardie per gli ambiti agricoli strategici. Tali misure non si applicano agli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole e, per gli altri casi, operano dal primo aggiornamento del programma regionale dei rifiuti successivo alla legge, salvo procedimenti già avviati e con VIA o verifica già acquisita.

Infine, per la caccia sono numerose le modifiche alla legge sulla fauna selvatica: aggiornamenti sulle distanze e sulle caratteristiche degli appostamenti fissi e temporanei, sulla permanenza associativa agli ATC e CAC, sull’accesso dei cacciatori non residenti, sulla caccia di selezione agli ungulati, sull’iscrizione al tesserino regionale, sulle commissioni per l’abilitazione venatoria e sulla gestione delle prove d’esame. Sono previsti anche contributi ai proprietari dei terreni ove sono collocati impianti di cattura e nuove regole per la composizione dell’osservatorio venatorio.

Commercio, fiere e attività produttive

Nel commercio e nelle fiere la Regione rende più flessibile l’aggiornamento del calendario regionale, che può essere aggiornato durante tutto l’anno per includere eventi ulteriori non programmati entro il 30 novembre dell’anno precedente; i comuni devono trasmettere l’elenco delle manifestazioni fieristiche locali entro il 15 dicembre. È inoltre previsto che la carta di esercizio sia esposta in modo ben visibile sull’attrezzatura di vendita e vengono integrate le fattispecie di revoca o decadenza delle autorizzazioni per il mancato pagamento di tributi e altri oneri comunali.

Sono modificate anche le norme sulle fiere promosse da consorzi, società e altre forme associative tra enti locali e soggetti pubblici o privati. Viene abrogata una disposizione del testo unico commercio e aggiornata la disciplina del calendario fieristico locale.

In materia di impresa e semplificazione amministrativa, il soggetto interessato può chiedere un parere o chiarimento preistruttorio all’amministrazione prima di presentare istanza, SCIA o comunicazione, anche sulla conformità agli strumenti urbanistici, paesistici e alla normativa commerciale, ambientale, paesaggistica, culturale e igienico-sanitaria. Il riscontro deve essere fornito entro trenta giorni, gratuitamente salvo diritti di segreteria, e non vincola l’istruttoria successiva.

La legge aggiorna anche la disciplina degli investimenti pubblici regionali a tutela dell’occupazione, ampliando il riferimento agli “insediamenti e attività economiche”, estendendo alcune deroghe alle micro-imprese e ridefinendo la formulazione di specifici criteri.

Servizi abitativi, politiche sociali e sanità

Nel settore dei servizi abitativi pubblici la Regione introduce il limite dei 65 anni per i direttori generali ALER iscritti nell’elenco regionale, con cancellazione automatica al compimento dell’età, ma prevede una deroga per i direttori generali in carica alla data di entrata in vigore della legge, che restano in elenco e continuano fino alla scadenza del contratto. Vengono poi aggiornate le regole sui requisiti del nucleo familiare, sulla successione nell’assegnazione in caso di decesso, sugli aggiornamenti dell’anagrafe dell’utenza, sulla vendita di unità abitative e sul termine per la presentazione di alcune comunicazioni, spostato al 31 luglio. Il regolamento regionale è modificato per includere i discendenti di primo grado rientrati nel nucleo, con condizioni temporali precise, e per escludere la decadenza in alcuni nuclei anziani o con disabili/patologie gravi quando si supera la soglia reddituale.

In sanità, il sistema di prenotazione regionale è indicato come unico canale per le strutture pubbliche e private che operano per il SSR, con conseguenze sulla remunerazione delle prestazioni prenotate fuori sistema. I costi di adesione e di prenotazione per i cittadini sono a carico del fondo sanitario regionale; l’efficacia piena è progressiva e collegata alla messa in esercizio del nuovo servizio di prenotazione.

Viene inoltre sostenuta l’integrazione con la piattaforma regionale per la presa in carico dei sistemi informativi di MMG e PLS, con contributo annuo integrativo definito dalla Giunta e verifiche sull’adesione e sulla gestione dei pazienti cronici e fragili.

Sono istituiti gli Uffici di pubblica tutela presso ATS, ASST, IRCCS pubblici e AREU come organismi indipendenti a tutela dei diritti degli utenti, con compiti di segnalazione, raccordo con il difensore regionale e verifica delle condizioni di accesso ai servizi. Il responsabile è scelto tramite avviso pubblico, dura da tre a cinque anni, è rinnovabile una sola volta ed è onorario salvo rimborso spese.

È inoltre istituito presso i comuni il catasto delle torri evaporative di raffreddamento a umido e dei condensatori evaporativi, per il monitoraggio del rischio legionella, con obblighi di notifica, aggiornamento entro novanta giorni per le nuove installazioni o cessazioni e trasmissione annuale dei dati all’ATS. La Giunta detta indicazioni operative.

La normativa veterinaria viene aggiornata per includere anche i gatti nelle disposizioni su identificazione, anagrafe e controlli. È vietato l’uso della catena o di strumenti analoghi di contenzione per gli animali d’affezione, salvo ragioni sanitarie, sicurezza temporanea o finalità cinotecniche con parere favorevole delle autorità competenti.

Territorio, ambiente, trasporti e infrastrutture

La disciplina territoriale è aggiornata su più fronti. Nel governo del territorio è ampliato da 12 a 24 mesi il termine in un istituto regionale; sono inoltre ammessi, in area agricola, la ristrutturazione e l’ampliamento di edifici non più agricoli per la realizzazione di centri ippici, anche a soggetti non imprenditori agricoli, con contributo di costruzione dovuto salvo il caso dell’imprenditore agricolo professionale. I centri ippici sono definiti come strutture mobili e immobili destinate a ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica.

Nel programma regionale di gestione dei rifiuti sono previste misure di salvaguardia per gli ambiti agricoli strategici, con esclusione degli impianti di compostaggio aerobico e digestione anaerobica gestiti da imprese agricole; le misure si applicano solo dal primo aggiornamento successivo e non incidono sui procedimenti già avviati e muniti di VIA o verifica. Viene anche modificata la disciplina dei progetti con modifiche sostanziali e quella su cave e recupero ambientale.

Sul piano dei trasporti, dal 1 gennaio 2020 l’archivio stradale regionale diventa il riferimento unico per le autorizzazioni alla circolazione di veicoli e trasporti eccezionali, comprese macchine agricole e operatrici eccezionali. Le cartografie pubblicate sostituiscono il nulla osta o il parere, e in alcuni casi la circolazione è esentata da autorizzazione se rispettate le condizioni tecniche e di massa. La Giunta definisce le modalità operative di trasferimento e aggiornamento dei dati. L’archivio è inoltre integrato con le cartografie e i dati relativi alle strade percorribili da tali veicoli. È infine esteso il riferimento alla mobilità ciclistica nella programmazione della rete viaria.

Decorrenza e norme transitorie

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Molte disposizioni hanno decorrenze speciali: alcune operano dal 2019 o dal 2020, altre dalla prima nomina o dal primo rinnovo utile, altre ancora solo per gli esercizi finanziari 2019-2021 o per il primo aggiornamento di piani e programmi successivo all’entrata in vigore. Alcune misure si applicano solo ai procedimenti non ancora avviati o sono fatte salve per quelli già incardinati con atti autorizzativi o valutativi già acquisiti.

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