R.R. Lombardia 8/2019
Disposizioni sull'applicazione dei principi di invarianza idraulica ed idrologica. Modifiche al regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 'Legge per il governo del territorio')
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Regione Lombardia aggiorna il r.r. 7/2017 sui criteri per l’invarianza idraulica e idrologica: amplia e precisa gli interventi soggetti, le esclusioni, le modalità di calcolo, la monetizzazione e gli obblighi documentali. Introduce anche un termine transitorio prorogato al 31 dicembre 2019 per alcune istanze edilizie presentate in quel periodo.
Modifiche al regolamento lombardo sull’invarianza idraulica e idrologica
Modifiche alla disciplina regionale dell’invarianza idraulica e idrologica
Il regolamento regionale della Lombardia 19 aprile 2019, n. 8 interviene sul r.r. 23 novembre 2017, n. 7, aggiornandone criteri applicativi, ambito di assoggettamento, procedure tecniche, regime transitorio e allegati. La disciplina resta limitata al territorio della Regione Lombardia e si applica ai soli interventi ricadenti nei casi previsti dal testo consolidato.
Finalità e impianto generale
La disciplina ha lo scopo di perseguire l’invarianza idraulica e idrologica delle trasformazioni d’uso del suolo, riequilibrare progressivamente il regime idrologico e idraulico naturale, ridurre i deflussi quantitativi, attenuare il rischio idraulico e contenere l’impatto inquinante sui corpi idrici ricettori tramite la separazione e la gestione locale delle acque meteoriche non suscettibili di inquinamento. I criteri regionali devono essere utilizzati anche dai regolamenti edilizi comunali.
Ambito di applicazione: interventi assoggettati
Il regolamento si applica agli interventi edilizi che comportano una determinata incidenza sul suolo e sulla superficie coperta, oltre ad alcune opere esterne e pertinenziali. In particolare rientrano:
- gli interventi di ristrutturazione edilizia solo se prevedono demolizione totale, almeno fino alla quota più bassa del piano campagna in aderenza all’edificio, e ricostruzione con aumento della superficie coperta, con esclusione degli aumenti dovuti a efficientamento energetico nei limiti dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 102/2014;
- le nuove costruzioni, compresi gli ampliamenti, con esclusione delle sopraelevazioni che non aumentano la superficie coperta;
- la ristrutturazione urbanistica;
- le pavimentazioni e finiture di spazi esterni, comprese le aree di sosta, se di estensione superiore a 150 mq o, se pari o inferiore a 150 mq, solo quando facenti parte di interventi già soggetti;
- gli interventi pertinenziali con volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale, se di estensione superiore a 150 mq o, se pari o inferiore a 150 mq, solo quando collegati a interventi già soggetti;
- parcheggi, aree di sosta e piazze di estensione superiore a 150 mq, oppure fino a 150 mq se inseriti in interventi soggetti;
- aree verdi sovrapposte a nuove solette, se inserite in interventi soggetti.
Per gli interventi relativi a infrastrutture stradali e autostradali, pertinenze e parcheggi soggetti ai requisiti di invarianza, restano esclusi dall’applicazione del regolamento gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ciclopedonale, stradale e autostradale, alcuni interventi di ammodernamento e potenziamento stradale e la realizzazione di nuove strade ciclopedonali, secondo le specifiche eccezioni riportate nel testo coordinato.
Esclusioni espresse
Non sono soggetti al regolamento, in particolare:
- gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione o ripristino di immobili vincolati dal d.lgs. 42/2004, se non aumentano la superficie coperta dell’edificio crollato o demolito;
- le aree verdi di qualsiasi estensione, se non sovrapposte a nuove solette e prive di sistemi di raccolta e convogliamento delle acque, anche se incluse in interventi altrimenti soggetti;
- le strutture di contenimento di acqua o altri liquidi a cielo libero, come piscine, bacini, vasche, specchi d’acqua e fontane, salvo quelle realizzate ai fini del regolamento.
Criteri di unitarietà dell’intervento e soggetto gestore
Ai fini della classificazione dell’intervento, le opere realizzate per lotti funzionali devono essere considerate nella loro unitarietà: la superficie interessata è la somma delle superfici dei singoli lotti. Lo stesso vale quando più interventi indipendenti condividano un’unica opera di invarianza idraulica o idrologica: anche in tal caso si considera la superficie complessiva. Per tale opera deve essere individuato un unico soggetto gestore, salvo specifiche eccezioni previste dal regolamento.
Criteri tecnici per la gestione delle acque pluviali
Nella scelta delle soluzioni da adottare per la gestione delle acque pluviali devono essere preferiti, ove possibile, gli interventi di tipo naturale, quali avvallamenti, rimodellazioni morfologiche, depressioni del terreno e trincee drenanti, nonché le soluzioni multifunzionali. La proposta degli interventi è rimessa alla discrezionalità degli operatori tenuti alla realizzazione.
Gli interventi per la gestione delle acque pluviali possono essere realizzati anche all’interno di aree permeabili, ferma restando l’applicazione delle regole sul requisito minimo per la classe di intervento.
Procedura, documentazione e titoli edilizi
La disciplina raccorda gli adempimenti con permesso di costruire, SCIA e CILA. In particolare:
- la domanda o segnalazione deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica prevista dal regolamento;
- quando si utilizza uno scarico esistente, un allacciamento esistente o uno scarico in reticolo privato, devono essere indicati rispettivamente gli estremi della concessione, del permesso di allacciamento o dell’accordo col proprietario del reticolo;
- se si applica il requisito minimo di cui all’art. 12, comma 1, lettera a), va allegata la dichiarazione del progettista;
- per alcune fattispecie, l’efficacia della SCIA o della CILA è subordinata all’acquisizione preventiva della concessione, del permesso o dell’accordo necessari.
L’obbligo di trasmettere il modulo dell’allegato D via PEC alla Regione resta operativo fino alla disponibilità di un applicativo informatico regionale; successivamente la trasmissione avviene tramite l’applicativo stesso.
Classi di intervento e metodi di calcolo
Il regolamento articola gli interventi in classi in funzione della superficie interessata, del coefficiente di deflusso medio ponderale e dell’ambito territoriale. La superficie di riferimento comprende anche le superfici occupate dagli interventi finalizzati al rispetto del regolamento.
La tabella di classificazione aggiornata distingue, in sintesi:
- classe 0 per impermeabilizzazione potenziale qualsiasi fino a 0,03 ha (300 mq), con applicazione dei requisiti minimi dell’art. 12, comma 1;
- classe 1 per bassa impermeabilizzazione potenziale tra oltre 0,03 ha e 0,1 ha e coefficiente fino a 0,4, con requisiti minimi dell’art. 12, comma 2;
- classe 2 per superfici maggiori e per casi con coefficiente superiore a 0,4, con applicazione del metodo delle sole piogge o dei requisiti minimi secondo la fascia;
- classe 3 per impermeabilizzazione potenziale alta, con ricorso alla procedura dettagliata nei casi previsti.
Le soglie dei 100 mq sono state innalzate a 300 mq per alcune ipotesi di applicazione dei requisiti minimi e delle semplificazioni.
Le metodologie di calcolo si applicano sia quando è previsto uno scarico verso un ricettore, sia quando non è previsto alcuno scarico. Le soluzioni tecniche possono essere basate su laminazione, infiltrazione o entrambe, con aggiornamenti puntuali sui criteri di verifica idraulica e idrogeologica.
Requisiti minimi, infiltrazione e verifiche tecniche
La disciplina aggiornata specifica meglio:
- la verifica delle condizioni idrogeologiche del sottosuolo, che può essere supportata da indagini sito-specifiche;
- la preferenza per soluzioni naturali e multifunzionali;
- la possibilità di utilizzare strutture di infiltrazione anche senza scarico verso ricettore;
- la necessità di considerare aree non adatte o poco adatte all’infiltrazione, come falda subaffiorante, terreni a bassa permeabilità, zone instabili o contaminati e aree con cavità sotterranee;
- la computabilità del volume dei vuoti di un sistema di infiltrazione, ridotto per tenere conto del progressivo intasamento, ai fini del volume da realizzare;
- il conteggio della portata infiltrata come portata uscente dal sistema ai fini del tempo di svuotamento.
In caso di sola realizzazione di strutture di infiltrazione, senza scarichi verso ricettori, il requisito minimo può essere ridotto del 30% se il dimensionamento si basa su prove di permeabilità allegate al progetto e conformi all’allegato F; la riduzione non si applica se si adotta il requisito minimo senza usare il metodo delle sole piogge o la procedura dettagliata.
Esclusioni e limiti specifici per opere stradali
Per le infrastrutture stradali e autostradali, loro pertinenze e parcheggi, il regolamento esclude dalla propria applicazione gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e alcuni interventi di ammodernamento e potenziamento, con eccezioni rilevanti per specifiche categorie di strade e per nuove rotatorie oltre una certa dimensione. Le nuove strade ciclopedonali di tipo F-bis restano parimenti escluse nei casi previsti.
Pianificazione comunale e studi di rischio idraulico
I Comuni devono approvare con atto del consiglio comunale gli strumenti previsti dal regolamento e adeguare il PGT nei termini stabiliti. Lo studio comunale di gestione del rischio idraulico, e per i comuni a bassa criticità idraulica il documento semplificato, devono essere aggiornati ogni volta che il quadro conoscitivo di riferimento muti per aggiornamenti, eventi naturali o interventi antropici.
I contenuti degli studi comunali includono anche l’individuazione delle porzioni di territorio non adatte o poco adatte all’infiltrazione delle acque pluviali.
Incentivi, promozione comunale e rigenerazione urbana
I Comuni, tramite i meccanismi previsti dal regolamento, possono promuovere l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica o idrologica anche per interventi edilizi ricadenti in ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati nei PGT. La disciplina quindi consente una possibile estensione di applicazione in chiave di riqualificazione urbana, nei limiti regolamentari.
Monetizzazione
La monetizzazione è ammessa solo per gli interventi edilizi per i quali sia impossibile rispettare le prescrizioni del regolamento, alle condizioni tassative indicate. Per gli interventi da lettera b) a e) dell’art. 3, comma 2, devono ricorrere tutte le condizioni previste; per gli interventi di nuova costruzione di cui alla lettera a), anche in ambiti di rigenerazione urbana, sono richieste le condizioni delle lettere a) e b) e almeno una di quelle successive.
La monetizzazione non è ammessa per le infrastrutture stradali e autostradali, pertinenze e parcheggi. Il valore è determinato moltiplicando il volume di laminazione per il costo unitario parametrico di 750 euro per metro cubo di invaso, secondo l’allegato M.
Regime transitorio
Il termine transitorio per l’applicazione della disciplina è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2019 per le istanze di permesso di costruire e per le SCIA presentate tra la scadenza del termine originario e il 31 dicembre 2019, limitatamente agli interventi di nuova costruzione, di ampliamento e di ristrutturazione urbanistica indicati nel testo consolidato. Per tali pratiche continua a rilevare il riferimento temporale fissato dal regolamento.
Allegati e coordinamento tecnico
Il regolamento sostituisce integralmente gli allegati A, B, C, D, E, F, G e H del r.r. 7/2017, che costituiscono parte integrante della disciplina tecnica applicabile. Il testo consolidato va letto in coordinamento con tali allegati e con il regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7, come modificato.
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