L.R. Lombardia 10/2019
Rideterminazione degli assegni vitalizi in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, commi 965 e 966 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante 'Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021' e dell'Intesa sancita in data 3 aprile 2019 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina il ricalcolo degli assegni vitalizi diretti e indiretti già in pagamento, sospesi o non ancora erogati, in attuazione della legge statale n. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. La nuova misura decorre dal 1° luglio 2019, con eventuali conguagli entro ottobre 2019, e prevede limiti minimi, criteri di calcolo contributivo e rivalutazione annuale.
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
Rideterminazione degli assegni vitalizi regionali
La legge regionale detta, per la Regione interessata, le regole per ricalcolare gli assegni vitalizi diretti e indiretti in attuazione dei commi 965, 966 e 967 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 e dell’Intesa del 3 aprile 2019. La disciplina riguarda i vitalizi in corso di erogazione, sospesi o ancora non erogati, e si applica con effetto dal 1° luglio 2019.
Ambito di applicazione e fonti richiamate
La legge si conforma all’Intesa in Conferenza Stato-Regioni e al documento di indirizzo della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Per gli aspetti non espressamente regolati rinvia a tali documenti.
- Sono inclusi gli assegni vitalizi diretti e indiretti.
- Il calcolo avviene sull’importo lordo, senza considerare la riduzione temporanea prevista dalla l.r. 25/2014.
Criteri di rideterminazione dell’assegno
La rideterminazione avviene secondo la nota metodologica allegata all’Intesa, applicando al montante contributivo individuale il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età del titolare alla data di decorrenza del vitalizio.
- Le frazioni di anno sono valorizzate con un incremento proporzionale ai mesi.
- Se il ricalcolo secondo il metodo contributivo risulta più favorevole, non si applicano le aliquote dell’Allegato A.
- In ogni caso il nuovo importo non può superare l’assegno spettante prima delle riduzioni temporanee della l.r. 25/2014.
- L’assegno indiretto è calcolato applicando all’assegno rideterminato la percentuale prevista dalla normativa vigente al momento della maturazione.
Limiti minimi e correttivi delle aliquote
La legge introduce un presidio minimo per l’importo rideterminato.
- L’assegno non può essere inferiore a due volte il trattamento minimo INPS, salvo che l’assegno già goduto prima della rideterminazione fosse inferiore a tale soglia.
- Se, alla prima applicazione, la spesa complessiva supera il limite di spesa fissato dall’Intesa, le aliquote base dell’Allegato A vengono incrementate per parametri di 0,1 fino al rientro nel limite.
- Le aliquote così determinate restano applicabili anche ai vitalizi erogati successivamente alla prima applicazione.
Montante contributivo e regole di calcolo
Il montante contributivo è ricostruito sulla base dei dati individuali dei consiglieri e degli allegati tecnici della legge.
- Gli Allegati B e C riportano importi delle indennità parlamentari e consiliari e le percentuali di trattenuta utili alla maturazione del diritto.
- Le contribuzioni volontarie per completare il versamento sono determinate per ciascuna legislatura sulla base dell’indennità consiliare lorda e dell’aliquota vigente al momento della nomina o della cessazione.
- Nei periodi in cui la normativa regionale non distingueva tra quota vitalizio e indennità di fine mandato, si assume l’ultima aliquota in cui la quota vitalizio era separatamente identificata.
- Il montante si rivaluta ogni anno al 31 dicembre, con capitalizzazione composta, usando il tasso basato sulla variazione media quinquennale del PIL nominale ISTAT, come da Allegato D, fino all’anno precedente la percezione dell’assegno.
- Se i periodi di contribuzione non sono consecutivi, si forma un unico montante solo quando l’assegno è erogato dopo l’ultimo versamento; altrimenti i vitalizi sono considerati separatamente.
Rivalutazione degli assegni dopo il ricalcolo
Gli assegni già rideterminati sono soggetti a un duplice regime di rivalutazione.
- La rideterminazione iniziale tiene conto dell’indice FOI ISTAT fino al 31 dicembre 2018.
- Dall’anno successivo all’applicazione della legge, opera la rivalutazione automatica annuale in base all’indice FOI.
- Con la prima rivalutazione successiva si recupera anche la variazione maturata dal 1° gennaio 2019 fino alla data effettiva di applicazione della rideterminazione.
Regime finanziario
La legge dichiara di non comportare maggiori oneri per il bilancio regionale.
- I minori oneri derivanti dal nuovo calcolo costituiscono risparmio sui costi della politica del Consiglio regionale.
- Tali risparmi rilevano per l’esercizio 2019 e per quelli successivi, secondo la disciplina regionale richiamata.
Decorrenza ed eventuali conguagli
Gli effetti della rideterminazione decorrono dal 1° luglio 2019.
- Gli eventuali conguagli sugli importi dei vitalizi devono essere effettuati entro ottobre 2019.
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