Cassazione Penale, Ordinanza n. 11082/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per tentato furto in luogo di privata dimora è quindi rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado, dopo la riqualificazione del fatto in tentato furto in luogo di privata dimora. L'unico motivo dedotto riguardava l'asserita erronea applicazione dell'art. 624-bis c.p. in relazione alla qualificazione del luogo come privata dimora. La Corte di cassazione ha ritenuto che la censura riproducesse profili già esaminati e disattesi dai giudici di merito con argomentazioni corrette, e dunque non fosse consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
La norma è richiamata solo come parametro della censura sulla qualificazione del fatto come furto in luogo di privata dimora; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, rilevando che il motivo ripropone questioni già decise dai giudici di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile un motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già compiutamente esaminate e disattese dal giudice di merito con motivazione giuridicamente corretta.
- La qualificazione del luogo come privata dimora, quando sia stata già vagliata nei giudizi di merito, non può essere contestata in cassazione mediante una mera reiterazione delle stesse doglianze senza specifiche critiche alla motivazione impugnata.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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