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Sentenza

Sentenza n. 1193/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'accertamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’illegittimità del comportamento silente ed omissivo del Comune di Taviano sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 2 febbraio 2026, con cui l’Ufficio è stato sollecitato a provvedere alla riqualificazione urbanistica dell'area di sua proprietà distinta in Catasto Terreni del Comune di Taviano al foglio 22, particella 1656, mediante l'attribuzione di una nuova destinazione urbanistica conforme a legge, all'adozione dei necessari atti di pianificazione urbanistica e alla comunicazione tempestiva delle determinazioni assunte; - e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune intimato di provvedere sulla predetta istanza entro un termine non superiore a trenta giorni, trascorso inutilmente il quale provvederà un commissario ad acta. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente in data 26 agosto 2026: - per l’annullamento, previa conversione del rito da camerale a ordinario e concessione della tutela cautelare, della nota del Comune di Taviano prot. n. 13220 del 28.07.2026, a firma dell'Ing. Luigi Giannì, Funzionario Responsabile del Settore Urbanistica e Ambiente, comunicata alla ricorrente in data 28.7.2026, recante riscontro alla diffida del 2 febbraio 2026 e con la quale l'Amministrazione, senza attribuire alcuna nuova destinazione urbanistica all'area della ricorrente, ne rinvia sine die la definizione al completamento del procedimento di formazione del nuovo Piano Urbanistico Generale, così sostanzialmente respingendo l'istanza di riqualificazione urbanistica presentata dalla ricorrente medesima; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; - e per l’accertamento dell'obbligo del Comune di Taviano di provvedere sulla predetta istanza mediante l'adozione di una specifica variante urbanistica relativa all'area della ricorrente, con conseguente condanna dell'Amministrazione al facere, fissazione di un termine e nomina, sin d'ora, di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.

Giustizia amministrativa202600295

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Comune sull'istanza del 2 febbraio 2026 volta alla riqualificazione urbanistica dell'area di proprietà della ricorrente; con motivi aggiunti, nota comunale del 28 luglio 2026 che rinviava l'esame dell'istanza al procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La proprietaria ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Comune di Taviano sull'istanza del 2 febbraio 2026, diretta a ottenere una nuova destinazione urbanistica per l'area censita al foglio 22, particella 1656, l'adozione degli atti di pianificazione necessari e una risposta espressa. Ha chiesto inoltre che fosse dichiarato l'obbligo del Comune di provvedere. Dopo la nota comunale del 28 luglio 2026, che prospettava di esaminare l'istanza nell'ambito della formazione del nuovo strumento urbanistico, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti per ottenerne l'annullamento e per far accertare l'obbligo di adottare una specifica variante urbanistica. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il ricorso introduttivo è accolto: la nota del 28 luglio 2026 non ha definito l'istanza né in senso favorevole né in senso negativo, ma ha rinviato la decisione al procedimento di formazione del nuovo strumento urbanistico senza indicare tempi certi. Essa è quindi un atto soprassessorio, privo di autonoma impugnabilità e inidoneo a far venir meno l'inerzia. In forza dell'obbligo generale di provvedere, il Comune deve riscontrare espressamente l'istanza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, svolgendo un'apposita istruttoria per verificare se sussistano i presupposti della riqualificazione. Solo in caso di esito positivo dovrà concludere il relativo procedimento entro i successivi sei mesi. Se anche uno solo dei termini decorre inutilmente, su istanza di parte sarà nominato un commissario ad acta, con spese a carico del Comune. I motivi aggiunti diretti all'annullamento della nota sono dichiarati inammissibili per carenza di interesse, poiché la nota non costituisce un rigetto. Il Comune è condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    A fronte dell’istanza di riqualificazione di un’area incisa da vincolo decaduto, non può esplicare alcun effetto la dichiarazione di intenti espressa dall'Amministrazione in ordine alla complessità delle (seppur già avviate) attività funzionali alla definizione della procedura per l’adozione di un nuovo strumento urbanistico senza peraltro fornire tempi certi al riguardo, atteso che l'avvio del procedimento di revisione del p.r.g. è atto avente valenza programmatica ben lontana dal soddisfare l'istanza di ripianificazione dell’area incisa da vincolo decaduto.

    L'avvio o lo svolgimento delle attività per la formazione di un nuovo strumento urbanistico, se richiamati senza un percorso sufficientemente definito e senza tempi certi, non soddisfano l'obbligo di concludere con un provvedimento espresso il procedimento avviato dall'istanza di riqualificazione urbanistica.

  • art. 35, co. 1, lett. b, c.p.a.

    Da quanto evidenziato discende, pertanto, da una parte, l’inammissibilità per carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. b, cod. proc. amm. della domanda di annullamento di cui ai motivi aggiunti e, dall’altra, la persistente procedibilità dell’azione avverso il silenzio proposta con il ricorso introduttivo, non potendosi attribuire alla nota del 28 luglio 2026 valore di atto conclusivo del procedimento.

    La domanda di annullamento della nota soprassessoria è inammissibile per carenza di interesse quando la nota non conclude il procedimento e non contiene un rigetto dell'istanza; ciò non impedisce la prosecuzione dell'azione avverso il silenzio.

Massime di principio

  • La comunicazione con cui l'amministrazione rinvia la definizione di un'istanza al futuro procedimento di formazione di un nuovo piano urbanistico, senza assumere una decisione e senza indicare tempi certi, è un atto soprassessorio: non è autonomamente impugnabile e non supera l'inerzia ai fini dell'azione avverso il silenzio.
  • A fronte di un'istanza di riqualificazione urbanistica, l'ampia discrezionalità comunale in materia di pianificazione non esclude l'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, assunto all'esito di un'istruttoria, che dia una risposta positiva o negativa.
  • Il mero richiamo alla formazione di un nuovo strumento urbanistico non consente di rinviare sine die la decisione su un'istanza di riqualificazione; l'amministrazione deve indicare un percorso sufficientemente definito, almeno nei passaggi e nei tempi di maggior rilievo.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiTermini del procedimento e silenzio
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimento

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