Cassazione Civile, Ordinanza n. 24536/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medico)
La controversia
Un medico aveva agito per ottenere il risarcimento/indennizzo da inadempimento dello Stato italiano alle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, chiedendo che fosse riconosciuto il diritto a un'adeguata remunerazione per la frequenza del corso di specializzazione svolto tra il 1981 e il 1985, con liquidazione parametrata alla legge n. 370/1999. La Corte d'appello aveva ritenuto inammissibile l'appello dell'Università, pur proposto con un unico atto insieme al Ministero, e aveva accolto l'appello del MIUR negando ogni indennizzo perché il corso era iniziato nel 1981, prima del momento in cui, secondo quella Corte, era configurabile l'inadempimento statale. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione di norme processuali per avere la Corte d'appello scisso le posizioni degli appellanti, dichiarando inammissibile l'impugnazione dell'Università e ammissibile quella del Ministero pur in presenza di un unico atto di appello; 2) violazione di norme di diritto per avere negato il diritto alla remunerazione facendo riferimento a precedenti che, secondo il ricorrente, non escludevano la spettanza del compenso per le specializzazioni iniziate prima del 1982.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo corretto che, in presenza di posizioni processuali scindibili, l'atto di impugnazione unico si separi in relazione alle diverse posizioni e possa essere dichiarato inammissibile solo per una di esse. Ha invece accolto il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva 82/76/CEE spetta anche a chi sia iscritto a corsi di specializzazione in anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo dal 10 gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione, purché la specializzazione rientri tra quelle previste dalle direttive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
direttiva 75/362/CEE
È richiamata come una delle direttive comunitarie in materia di formazione medica specialistica la cui attuazione rileva ai fini dell'adeguata remunerazione dei medici specializzandi.
direttiva 75/363/CEE
È richiamata insieme alle altre direttive comunitarie come base dell'obbligo statale di trasposizione e quindi del possibile diritto al risarcimento da inadempimento.
direttiva 82/76/CEE
È considerata la direttiva riassuntiva delle precedenti; l'inadempimento alla sua trasposizione fonda il diritto al risarcimento, ma solo dal 10 gennaio 1983 per i corsi già iniziati prima.
È indicata come parametro per la determinazione equitativa del danno/indennizzo richiesto.
art. 5 direttiva 75/362/CEE
È richiamato per individuare le specializzazioni mediche comuni a tutti gli Stati membri o a due o più Stati membri, requisito per il riconoscimento del diritto.
art. 7 direttiva 75/362/CEE
È richiamato, insieme all'art. 5, per delimitare le specializzazioni rilevanti ai fini del diritto al risarcimento.
Massime di principio
- Quando un'impugnazione è proposta con un atto formalmente unico da più parti portatrici di posizioni processuali scindibili, l'atto si fraziona in relazione a ciascuna posizione e gli esiti possono essere diversi per i singoli impugnanti.
- Il diritto al risarcimento del danno da mancata attuazione delle direttive sulla formazione medica specialistica spetta anche ai medici iscritti a corsi iniziati prima dell'anno accademico 1982-1983, ma la decorrenza del diritto non può essere anteriore al 10 gennaio 1983.
- Il riconoscimento dell'indennizzo per i medici specializzandi presuppone che la specializzazione rientri tra quelle indicate o richiamate dalle direttive europee applicabili.
- In sede di legittimità, è corretta la cassazione con rinvio quando la decisione di merito è errata solo su una parte autonoma della controversia e richiede nuovi accertamenti applicativi da parte del giudice di rinvio.
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