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Sentenza

Sentenza n. 1852/2026 - Napoli, Sezione 5

per l’esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 2386/2013, del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 07.05.2013, depositata e resa pubblica in pari data, relativa al giudizio recante R.G. n. 1897/2012;

Giustizia amministrativa202506621

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, recante condanna del Ministero della Salute al pagamento della rivalutazione dell'indennizzo ex legge n. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice privata)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza n. 2386/2013 del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione lavoro e previdenza, che aveva accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennizzo spettante per il periodo 1 gennaio 2009-31 dicembre 2011 e condannato il Ministero della Salute al pagamento di euro 5.695,08, oltre interessi e accessori. La sentenza era passata in giudicato, non essendo stata impugnata, ed era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 15 marzo 2018. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il Ministero non aveva dimostrato di avere adempiuto, limitandosi a riferire di avere predisposto gli atti propedeutici alla liquidazione. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'obbligo del Ministero della Salute di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato e di pagare alla ricorrente le somme dovute in base alla sentenza ottemperanda, maggiorate degli accessori e detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha assegnato all'amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero, con facoltà di delega, attribuendogli, in caso di ulteriore inerzia, un termine di 60 giorni per compiere gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa. Il giudice ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre applicato un'astreinte pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, ulteriore rispetto agli interessi già dovuti, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta ... delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora, secondo criteri di non manifesta iniquità, per assicurare l'effettività e la tempestività dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 1 c.p.a.

    La penalità di mora svolge una funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi alla decisione per quanto riguarda il caso concreto deciso.
  • La mera predisposizione degli atti propedeutici alla liquidazione non integra l'esecuzione del giudicato: l'amministrazione deve dimostrare il completamento delle attività dovute e l'effettivo pagamento delle somme riconosciute, salvo detrazione di quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare allo scadere del termine assegnato all'amministrazione, attribuendogli il compito di compiere tutte le attività contabili e amministrative necessarie all'integrale pagamento, comprese l'allocazione della somma in bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento.
  • L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione; l'organo incaricato deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • La penalità di mora può essere determinata in misura pari agli interessi legali dovuti sull'importo risultante dal giudicato, in aggiunta agli interessi già previsti dal titolo, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento, cessazione al momento dell'adempimento spontaneo anche se tardivo e fissazione di un tetto massimo, nel caso concreto pari al 10% dell'importo dovuto, per evitare una sproporzionata locupletazione del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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