Cassazione Civile, Ordinanza n. 17924/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del lavoratore di accertare che l'ente previdenziale non avesse diritto a ripetere il trattamento di cassa integrazione straordinaria percepito in un determinato periodo, sostenendo che non operasse la decadenza prevista dall'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988, perché la comunicazione della nuova assunzione era stata resa all'esito del c.d. periodo neutro. La Corte d'appello, però, aveva rigettato la domanda ritenendo che la decadenza operasse per l'intero periodo di fruizione della CIGS e non solo per le giornate lavorate presso la nuova compagnia; aveva inoltre escluso la sussistenza del periodo neutro, osservando che il lavoratore era stato assunto a tempo indeterminato con patto di prova e che il contratto non prevedeva una fase iniziale esclusivamente finalizzata al mantenimento delle precedenti licenze di volo. Con il ricorso per cassazione il lavoratore denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, sostenendo che la revoca della CIGS avrebbe dovuto riguardare solo il periodo successivo all'inizio dell'attività presso la nuova compagnia aerea e richiamando la Corte cost. n. 190/1996; deduce inoltre che la comunicazione all'Inps sarebbe intervenuta dopo il periodo neutro.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione impugnata. Ha ribadito che la decadenza ex art. 8, comma 5, d.l. n. 86/1988 ha funzione sanzionatoria e si applica all'intero periodo di fruizione della CIGS, anche in caso di reimpiego a tempo indeterminato. Ha inoltre escluso la sussistenza del c.d. periodo neutro, rilevando che la comunicazione preventiva della nuova attività lavorativa è necessaria e che, per i piloti di volo, tale esonero opera solo se dal regolamento negoziale emerga un'attività iniziale esclusivamente destinata al mantenimento delle licenze di volo; nel caso concreto, il contratto era un ordinario contratto a tempo indeterminato con periodo di prova, senza previsione di una fase iniziale con quella esclusiva finalità. La Corte ha aggiunto che era irrilevante la censura sulla mancata autocertificazione, perché la sentenza d'appello era comunque sorretta da autonoma ratio relativa all'assenza del periodo neutro. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate e, per effetto del rigetto, è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, commi 4 e 5, d.l. n. 86/1988, conv. in l. n. 160/1988
La Corte lo interpreta nel senso che l'obbligo di comunicazione preventiva della nuova attività lavorativa è presupposto della tutela e che la decadenza per omessa comunicazione opera con funzione sanzionatoria sull'intero periodo di fruizione della CIGS, non limitatamente ai soli giorni di effettivo lavoro presso il nuovo datore.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La decadenza prevista per l'omessa preventiva comunicazione della nuova attività lavorativa in costanza di CIGS opera, per la sua natura sanzionatoria, con riferimento all'intero periodo di fruizione del trattamento e non solo al tempo in cui il lavoratore abbia concretamente svolto la nuova prestazione.
- La comunicazione della nuova attività lavorativa deve essere preventiva; la mera contestualità tra inizio dell'attività e comunicazione non è sufficiente, essendo necessario che il lavoratore comunichi prima di iniziare la prestazione.
- Per i piloti di volo, l'eventuale esonero dall'obbligo di preventiva comunicazione per il c.d. periodo neutro ricorre solo se dal contratto e dal regolamento negoziale risulti che l'attività iniziale sia esclusivamente finalizzata al mantenimento delle precedenti licenze di volo.
- L'accertamento del periodo neutro non può prescindere dal contenuto del contratto con il nuovo vettore aereo: se il rapporto è un ordinario contratto di assunzione con finalità più ampia, permane l'obbligo di comunicazione preventiva all'Inps.
- Quando la decisione impugnata è sorretta da una ratio decidendi autonoma e sufficiente, la censura rivolta a un'ulteriore affermazione della sentenza diventa irrilevante se non incide su quella ratio principale.
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