Sentenza del 20/05/2016 n. 4494 - Comm. Trib. Prov. Milano
REVOCA DI AGEVOLAZIONE FISCALE - IMPOSTA SOSTITUTIVA - Esercizio della facoltà di assoggettare all'imposta il valore di acquisto delle partecipazioni sociali - Diritto di revoca mediante presentazione di dichiarazione integrativa - Non sussiste - Iscrizione a ruolo dell'imposta sostitutiva non corrisposta - Legittimità - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva di poter revocare l'opzione fiscale già esercitata presentando una dichiarazione integrativa e, conseguentemente, di non essere tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva. La questione riguardava se la scelta di rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni potesse essere unilateralmente eliminata dopo la dichiarazione e il versamento almeno della prima rata.
La decisione
La Cassazione ha escluso la possibilità di revoca mediante dichiarazione integrativa. L'opzione esercitata dal contribuente, resa conoscibile all'Amministrazione finanziaria anche attraverso il pagamento della prima rata, costituisce un atto unilaterale dichiarativo di volontà che produce l'effetto di rideterminare il valore della partecipazione. Tale scelta non è liberamente revocabile in assenza di una specifica disposizione normativa che lo consenta. È stata quindi ritenuta legittima l'iscrizione a ruolo dell'imposta sostitutiva dichiarata ma successivamente non versata.
Norme richiamate
Art. 1324 codice civile
Le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale.
La disposizione consente di applicare agli atti unilaterali patrimoniali i principi propri dei negozi giuridici, tra cui l'efficacia della dichiarazione di volontà una volta perfezionata.
Artt. 1334 e seguenti codice civile
Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.
L'opzione fiscale, una volta portata a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria attraverso la dichiarazione e il pagamento della prima rata, produce i propri effetti e non può essere revocata unilateralmente dal contribuente.
Disciplina dell'imposta sostitutiva per la rideterminazione del valore delle partecipazioni sociali
L'esercizio dell'opzione e il versamento, anche parziale mediante la prima rata, determinano la rideterminazione del valore fiscale della partecipazione e fanno sorgere l'obbligo di corrispondere l'imposta sostitutiva dichiarata.
Cassazione n. 3410/2015
La pronuncia è richiamata come precedente conforme al principio secondo cui l'opzione per la rideterminazione del valore della partecipazione non è successivamente revocabile per libera scelta del contribuente.
Massime di principio
- Quando un contribuente esercita un'opzione fiscale prevista dalla legge e ne rende conoscibile la scelta all'Amministrazione finanziaria, l'opzione può diventare vincolante e non essere modificabile tramite una dichiarazione integrativa, salvo che la legge preveda espressamente la revoca.
- Il pagamento anche solo della prima rata dell'imposta collegata all'opzione può costituire un comportamento concludente idoneo a perfezionare la scelta e a produrne gli effetti fiscali.
- La dichiarazione integrativa non può essere utilizzata per eliminare retroattivamente un'opzione fiscale validamente esercitata quando ciò comporterebbe il venir meno di un'obbligazione tributaria già dichiarata.
- In assenza di una specifica facoltà di ripensamento prevista dalla normativa, l'omesso versamento dell'imposta sostitutiva dichiarata può legittimare l'iscrizione a ruolo dell'importo dovuto, oltre agli eventuali accessori.
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