Cassazione Penale, Ordinanza n. 29098/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte d'appello resta quindi ferma, con conferma della responsabilità per i reati contestati e del trattamento sanzionatorio già determinato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la responsabilità per resistenza a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale, contestando: 1) la motivazione sulla sussistenza del reato di resistenza, sostenendo che la condotta integrasse al più una resistenza passiva e non avesse finalità intimidatorie; 2) la configurabilità del reato di oltraggio, deducendo una questione relativa alla presenza di altre persone, ritenuta non devoluta in appello; 3) e 4) il trattamento sanzionatorio, in particolare la determinazione della pena e gli aumenti per la continuazione, censurando il giudizio di gravità dei fatti e la valutazione negativa della personalità dell'imputato. La Corte ha ritenuto i motivi, in parte, generici rispetto alla ricostruzione di merito e, in parte, non dedotti nei precedenti gradi o comunque non sindacabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
La Corte richiama la norma per affermare che la condotta dell'imputato, caratterizzata da finalità intimidatorie e diretta a ostacolare l'operato degli agenti, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo qualificabile come mera resistenza passiva.
art. 341-bis c.p.
La norma è richiamata in relazione al reato di oltraggio a pubblico ufficiale; il motivo di ricorso è stato ritenuto inammissibile perché fondato su una questione non devoluta in appello.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, liquidata in euro 3.000.
Massime di principio
- In sede di legittimità il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a una motivazione di merito puntuale, congrua e logicamente coerente.
- Ai fini della resistenza a pubblico ufficiale, rileva anche una condotta con finalità intimidatorie o ostative, non essendo necessario che l'azione si presenti come aggressiva in senso stretto; la mera qualificazione difensiva della condotta come "passiva" non basta se il giudice di merito ha accertato un effettivo ostacolo all'azione degli agenti.
- Non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto o di devoluzione che non risultino dedotte nei gradi di merito, pena l'inammissibilità del motivo.
- Le censure sul trattamento sanzionatorio e sugli aumenti per continuazione sono inammissibili quando mirano a ottenere una nuova valutazione del merito senza evidenziare manifeste illogicità o vizi giuridici della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata in via equitativa.
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