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Sentenza

Sentenza n. 428/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 45 del 6.2.2026, limitatamente alla parte concernente la condanna del Ministero dell’istruzione al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202600214

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 45 del 6 febbraio 2026, nella parte in cui condanna il Ministero al pagamento delle spese legali in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza limitatamente al capo della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite in suo favore, quale procuratore dichiaratosi antistatario. Ha dedotto di avere notificato la sentenza in forma esecutiva, atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla legge 30/1997, documentato il passaggio in giudicato per mancata impugnazione e tuttavia non ricevuto il pagamento. Ha chiesto un termine di sessanta giorni per l’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l’applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento delle spese legali dovute in forza della sentenza passata in giudicato. Ha assegnato al Ministero sessanta giorni per pagare le spese, maggiorate degli interessi legali fino al soddisfo. Ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, affinché, su richiesta del ricorrente e in caso di inutile decorso del termine, provveda in sostituzione del Ministero al pagamento delle somme ancora dovute; per l’eventuale attività commissariale è previsto un compenso di euro 500,00 a carico del Ministero. Ha respinto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenendola iniqua in considerazione della notoria difficoltà del Ministero a far fronte ai pagamenti relativi alle numerose controversie seriali sulla carta docenti. Ha condannato il Ministero a rifondere euro 800,00, oltre oneri e accessori di legge, per le spese del giudizio di ottemperanza.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Pertanto, in accoglimento del ricorso: - va assegnato al Ministero resistente il termine di sessanta giorni per procedere al pagamento delle spese legali spettanti alla parte ricorrente in base alla suddetta sentenza, maggiorate degli interessi legali fino alla data del soddisfo (come da richiesta contenuta nel ricorso); - può fin d’ora nominarsi un commissario ad acta, nella persona del Prefetto di Perugia o di un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di infruttuoso decorso del suddetto termine, su richiesta della parte ricorrente, provveda, in sostituzione del Ministero, al pagamento di tutte le somme spettanti in base alla suddetta sentenza che non risultino ancora corrisposte, adottando a tal fine ogni necessario atto amministrativo e contabile;

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, incaricato di intervenire in sostituzione dell’amministrazione se il termine decorre inutilmente.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Il Collegio non ritiene di applicare la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm., pure richiesta da parte ricorrente, posto che la notoria generale situazione di difficoltà del Ministero a fare fronte ai pagamenti nei confronti degli insegnanti e dei loro difensori, in esito a migliaia di controversie originate da disposizioni normative dalla portata applicativa non univoca, renderebbe detta misura iniqua.

    La penalità di mora può essere negata quando, considerate le circostanze concrete e la situazione di difficoltà dell’amministrazione nel dare esecuzione a una pluralità di decisioni seriali, la sua applicazione risulti iniqua.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta, abilitato a provvedere in sostituzione dell’amministrazione in caso di inutile decorso del termine.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica e può essere esclusa quando, alla luce delle circostanze concrete e della situazione dell’amministrazione, la sua applicazione risulterebbe iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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