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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/83

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione del 27 gennaio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l'esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0083

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per prorogarne la durata e reintrodurre, in via eccezionale, la possibilità di affidare controlli ufficiali e altre attività ufficiali a persone fisiche specificamente autorizzate. La misura risponde alle gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri causate dalla crisi COVID-19, che secondo le informazioni ricevute dalla Commissione persistevano oltre il 1° febbraio 2021. La nuova scadenza del regime temporaneo è fissata al 1° luglio 2021.

Proroga e modifica temporanea delle misure COVID-19 sui controlli ufficiali, includendo l’impiego eccezionale di persone fisiche specificamente autorizzate.

Ambito di applicazione

Si applica ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625, svolti dalle autorità competenti degli Stati membri nel contesto delle disfunzioni connesse alla pandemia COVID-19. Riguarda in particolare i controlli relativi a certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione, nonché le attività che richiedono contatti con operatori e personale. È applicabile direttamente in tutti gli Stati membri; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 febbraio 2021. Non disciplina in via generale i controlli ordinari, ma una deroga temporanea e eccezionale.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per i controlli ufficiali durante la COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione interviene sul regime temporaneo adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, volto a fronteggiare le gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri causate dalla pandemia di COVID-19. La Commissione richiama il regolamento (UE) 2017/625, che le attribuisce il potere di adottare misure temporanee per contenere i rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali in presenza di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro.

Contesto e motivazione della modifica

Dai considerando emerge che diversi Stati membri hanno segnalato alla Commissione il protrarsi, oltre il 1° febbraio 2021, di difficoltà operative rilevanti:

  • gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo;
  • difficoltà nell’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi a certificati e attestati ufficiali per spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione;
  • difficoltà nell’organizzazione di riunioni fisiche con operatori e personale nel contesto dei controlli ufficiali;
  • difficoltà nella disponibilità di personale adeguato ai sensi del regolamento (UE) 2017/625.

Per far fronte a tali criticità e facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli durante la crisi, la Commissione ha ritenuto opportuno reintrodurre la deroga già prevista dal regolamento (UE) 2020/466 e prorogare il periodo di applicazione delle misure temporanee.

Impiego eccezionale di persone fisiche specificamente autorizzate

La modifica principale consiste nell’inserimento di un nuovo articolo 3 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/466. In base a tale disposizione, in via eccezionale i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali possono essere svolti da una o più persone fisiche:

  • specificamente autorizzate dall’autorità competente;
  • selezionate sulla base di qualifiche, formazione ed esperienza pratica;
  • in contatto con l’autorità competente mediante qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile;
  • tenute a seguire le istruzioni dell’autorità competente per l’esecuzione dei controlli e delle altre attività ufficiali.

La norma aggiunge due condizioni essenziali di garanzia:

  • le persone devono agire in modo imparziale;
  • non devono presentare alcun conflitto di interessi rispetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali svolte.

Proroga del termine finale delle misure temporanee

Il regolamento interviene anche sull’articolo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/466, sostituendo la data del 1° febbraio 2021 con quella del 1° luglio 2021. In questo modo viene esteso il periodo di applicazione delle misure temporanee adottate per la crisi COVID-19.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 2 febbraio 2021. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per autorità competenti, professionisti e operatori del settore agroalimentare e veterinario, la portata pratica dell’atto è temporanea ma significativa: consente di mantenere operativi i controlli ufficiali in una fase di emergenza, anche quando il personale ordinario non sia sufficiente o quando i contatti fisici risultino difficoltosi. La deroga, tuttavia, è circondata da requisiti stringenti di autorizzazione, contatto operativo con l’autorità competente, imparzialità e assenza di conflitti di interesse.

Disposizioni principali

Reintroduzione dell’esecuzione da parte di persone fisiche specificamente autorizzate

È inserito l’articolo 3 nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, che consente, in via eccezionale, lo svolgimento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di una o più persone fisiche specificamente autorizzate dall’autorità competente sulla base di qualifiche, formazione ed esperienza pratica. Tali persone devono mantenere contatto con l’autorità competente con qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile, seguire le istruzioni ricevute, agire in modo imparziale e non presentare conflitti di interessi.

Proroga del periodo di applicazione delle misure temporanee

All’articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, la data del 1° febbraio 2021 è sostituita dal 1° luglio 2021, prorogando così l’applicazione delle misure temporanee introdotte per far fronte alla crisi COVID-19.

Decorrenza e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 febbraio 2021. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animalesanità delle piantebenessere degli animalimisure temporanee covid-19

Testo integrale

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