Sentenza n. 1417/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 641/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia n. 641/2024, pubblicata il 27 maggio 2024 e notificata all’Amministrazione il 18 febbraio 2025. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e aveva condannato il Ministero a consentire la generazione dei relativi buoni spesa. Nel corso del giudizio di ottemperanza, il Ministero ha riferito che il 12 giugno 2026 Sogei aveva accreditato l’importo nel borsellino elettronico; il ricorrente ha confermato l’avvenuto pagamento e chiesto la cessazione della materia del contendere, con spese a carico dell’Amministrazione per soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché la pretesa azionata in ottemperanza aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa prima della decisione. Ha tuttavia rilevato che l’adempimento era tardivo e che ciò confermava la fondatezza della pretesa, ponendo quindi a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale, cinque sesti delle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari. La restante parte è stata compensata, tenuto conto del comportamento collaborativo dell’Amministrazione e dell’intervallo temporale tra pubblicazione e notifica della sentenza, proposizione dell’ottemperanza e pagamento. È stato disposto il rimborso del contributo unificato, ove effettivamente versato. La liquidazione ha inoltre considerato la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, che consente una riduzione proporzionale del compenso per il minore impegno riferibile a ciascun giudizio.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
In ragione di quanto sopra, pertanto, si deve ritenere che la domanda proposta in giudizio abbia trovato piena soddisfazione in sede amministrativa, sicché il Tribunale non è più chiamato a pronunciarsi sull’oggetto della controversia ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a..
Quando la pretesa dedotta in giudizio è integralmente soddisfatta dall’Amministrazione nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 112 e seg. c.p.a. davanti a questo Tribunale Amministrativo Regionale, notificato in data 13.3.2026, la parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 641/2024 pubblicata il 27.5.2024, e notificata all’Amministrazione il 18.2.2025
Il giudizio è stato promosso per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato; il testo non formula una specifica interpretazione ulteriore della disciplina dell’ottemperanza.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
In tal senso, rileva altresì l’art. 4, comma 2, del DM 55/2014, che prevede l’adeguamento del compenso in presenza di posizioni processuali identiche, stabilendo incrementi progressivi contenuti per ciascun soggetto oltre il primo.
La disposizione è utilizzata per giustificare una riduzione proporzionale del compenso in presenza di numerosi giudizi con situazioni sostanziali e processuali identiche, considerata la ripartizione dell’impegno professionale reso seriale e standardizzato.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Il tardivo adempimento conferma l’incontestata fondatezza della pretesa avanzata da parte ricorrente e, pertanto, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese di lite vengono poste a carico del Ministero nella misura di cinque sesti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, meritando compensazione per la restante parte, considerato, da un lato, il nuovo e collaborativo comportamento dell’Amministrazione, che va corrispondendo le somme dovute, e dall’altro, l’intervallo di tempo intercorso tra la pubblicazione della sentenza del giudice del lavoro, la notifica della sentenza, del ricorso per ottemperanza e l’effettivo pagamento.
La sentenza presupposta aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica prevista dalla disposizione; nel giudizio di ottemperanza il TAR ha valorizzato il tardivo adempimento come conferma della fondatezza della pretesa ai fini della soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Se nel corso del giudizio di ottemperanza l’Amministrazione dà piena esecuzione alla pronuncia azionata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere, non essendovi più una pretesa esecutiva insoddisfatta su cui statuire.
- Quando l’adempimento interviene tardivamente e la pretesa azionata risulta fondata, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione inadempiente.
- La serialità di giudizi con posizioni sostanziali e processuali identiche può giustificare una riduzione proporzionale del compenso professionale, in ragione della standardizzazione della gestione e della ripartizione dell’impegno difensivo tra più cause.
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