Cassazione Civile, Ordinanza n. 33199/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto il suo appello e, confermando l'annullamento disposto in primo grado, aveva accolto l’impugnazione proposta dalla contribuente avverso un avviso di iscrizione ipotecaria fondato su cartelle esattoriali. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva annullato l’atto per vizi di notifica delle cartelle presupposte che non sarebbero stati eccepiti dalla contribuente. Con il secondo motivo ha dedotto ancora violazione dell’art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., lamentando un contrasto tra motivazione e dispositivo della CTR: secondo la ricorrente, la sentenza avrebbe prima affermato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a contributi, ma poi avrebbe annullato nel merito tutte le cartelle per vizi di notifica.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, perché la ricorrente non aveva riprodotto né allegato gli atti difensivi rilevanti del giudizio di merito, impedendo il controllo sulla fondatezza della censura. Ha poi disatteso il secondo motivo, osservando che la CTR aveva usato un’espressione imprecisa, ma che dal complesso di motivazione e dispositivo risultava chiaramente il rilievo del difetto di giurisdizione sulle cartelle aventi natura contributiva e, al tempo stesso, l’annullamento delle altre cartelle per inesistenza della notifica. Nulla è stato statuito sulle spese per la mancata costituzione dell’intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
la deduzione dei vizi di violazione di legge, nullità processuale e vizio di motivazione non esonera la parte dall’onere di specificità del motivo in cassazione.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e riproduzione degli atti processuali e documenti su cui si fonda, in modo da consentire alla Corte la valutazione della censura senza rinvio a fonti esterne.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo che censura l’erronea decisione sui fatti di causa è inammissibile se non è autosufficiente: la parte deve indicare e, nei passaggi rilevanti, riprodurre gli atti processuali e i documenti su cui fonda la doglianza.
- La denuncia di un vizio processuale ex art. 360, n. 4, c.p.c. richiede una specifica allegazione della sequenza processuale e del contenuto degli atti rilevanti; il potere della Corte di esaminare direttamente il fascicolo di merito opera solo dopo che il motivo sia stato formulato con adeguata specificità.
- L’eventuale imprecisione lessicale della motivazione non determina cassazione se, dal complesso della sentenza, risulta chiaro il reale decisum del giudice di merito.
- Quando il giudice tributario rileva il difetto di giurisdizione per alcune pretese e l’illegittimità di altri atti per vizi propri, la decisione va letta globalmente, evitando di attribuire alla sentenza un significato contrastante con motivazione e dispositivo.
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