Sentenza n. 3075/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2387/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per un valore complessivo di euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, divenuta definitiva e notificata all'Amministrazione. La sentenza aveva riconosciuto, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, il diritto della docente a ottenere la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo complessivo di euro 2.500,00. Poiché il Ministero non aveva dato esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito senza fornire un adeguato contrasto alla pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali, risultava decorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando le somme riconosciute dal titolo, detratte quelle eventualmente già versate, nonché gli accessori di legge, gli eventuali oneri di registrazione, esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza e gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non determina costitutivamente il diritto di credito, la cui consistenza deriva dal giudicato, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi della creditrice relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da esercitare su istanza della creditrice entro i successivi 60 giorni, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie in caso di inottemperanza.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Riconosce l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari di pagamento di somme di denaro, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Forniscono i parametri legali per determinare misura e decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi della parte creditrice siano automaticamente vincolanti per l'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Rileva per l'onere relativo al contributo unificato indicato nella condanna alle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza fondato su un giudicato che riconosce un credito pecuniario, il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al titolo, previa verifica dell'effettiva definitività, notificazione e mancata esecuzione del provvedimento.
- Il giudizio di ottemperanza ha funzione esecutiva e non costitutiva del diritto di credito: l'esatta entità delle somme dovute deve essere ricavata dal titolo giudiziale, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali.
- I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l'amministrazione; la quantificazione deve essere verificata secondo il titolo esecutivo e i parametri legali applicabili, inclusi quelli sulla misura e decorrenza degli interessi.
- Quando l'amministrazione statale non esegue il giudicato entro il termine dilatorio previsto per il pagamento delle somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un ulteriore termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
- Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pertinente; quando l'attività commissariale rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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