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Sentenza

Sentenza n. 6235/2026 - Roma, Sezione 1B

per l’annullamento previa sospensione cautelare del decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare prot. -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall’impiego per dodici mesi

Giustizia amministrativa202303515

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto del direttore della Direzione generale per il personale militare che ha irrogato la sospensione dall’impiego per dodici mesi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il procedimento disciplinare era stato avviato dopo la definizione di un procedimento penale con una pronuncia di non luogo a procedere per abolitio criminis relativamente a uno dei reati e per prescrizione relativamente agli altri. Con il primo motivo è stato dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che l’Amministrazione si sarebbe limitata ad aderire all’imputazione penale e ad acquisire la sentenza penale, senza verificare autonomamente la commissione di condotte rilevanti sul piano disciplinare. Con il secondo motivo è stato dedotto il difetto di motivazione: il ricorrente ha contestato l’attribuzione di rilevanza disciplinare alla condotta oggetto del reato depenalizzato, ha lamentato l’assenza di una puntuale indicazione delle ragioni per cui le altre condotte avrebbero violato i doveri di servizio e della disciplina militare, ha sostenuto l’inidoneità del rinvio agli atti dell’inchiesta formale quale motivazione per relationem e ha censurato, per sproporzione e irragionevolezza, l’applicazione della sospensione nella misura massima. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 920, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, poiché, al momento dell’irrogazione della sanzione, il militare era assente per infermità temporanea protrattasi per oltre quarantacinque giorni, senza essere stato formalmente collocato in aspettativa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al difetto di istruttoria, ha ritenuto che l’Amministrazione non si fosse limitata a recepire l’imputazione penale o la sentenza, ma avesse considerato il contenuto della pronuncia penale, le giustificazioni rese dall’incolpato nell’inchiesta formale e la relazione finale dell’ufficiale inquirente. Il ricorrente, inoltre, non aveva prodotto documenti né fornito un principio di prova idoneo a dimostrare l’insufficienza dell’istruttoria; dalle sue difese risultava che non aveva negato i fatti, ma ne aveva ridimensionato la gravità riconducendoli all’ambito familiare. Quanto al difetto di motivazione e alla proporzionalità della sanzione, il giudice ha affermato che la valutazione della gravità delle violazioni disciplinari, specialmente nei confronti di un militare, appartiene al merito dell’Amministrazione ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità o abnormità. Nel caso concreto, la motivazione aveva collegato le condotte alla violazione dei doveri connessi allo status militare, al giuramento, al grado rivestito, al senso di responsabilità, al decoro e al prestigio delle Forze armate. La durata della sospensione era stata ritenuta adeguatamente giustificata sia dalla gravità dei fatti sia dai precedenti disciplinari e penali del militare, che comprendevano precedenti sospensioni dall’impiego della medesima durata. Il TAR ha inoltre chiarito che la motivazione per relationem non richiede necessariamente l’allegazione materiale dell’atto richiamato né la trascrizione del suo contenuto, essendo sufficiente che l’atto sia indicato e reso disponibile all’interessato ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 241/1990. Poiché il rapporto finale dell’ufficiale inquirente era espressamente richiamato nel decreto e il ricorrente non aveva fornito prova della sua indisponibilità, la censura è stata respinta. Quanto al terzo motivo, l’art. 920, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 è stato interpretato nel senso che consente di applicare la sospensione anche al militare già in aspettativa, trasferendolo nella posizione di sospensione, ma non stabilisce che il militare assente per malattia debba essere previamente collocato formalmente in aspettativa affinché la sanzione possa essere irrogata. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza. Le spese di lite sono state compensate, considerato il limitato apporto processuale dell’Amministrazione, che aveva depositato soltanto una relazione interna e i relativi allegati.

Norme richiamate

  • art. 920, comma 2, d.lgs. n. 66/2010

    La sospensione dall’impiego può essere applicata anche nei confronti del militare in aspettativa, trasferendolo dalla posizione in cui si trova a quella di sospensione dall’impiego.

    La disposizione non impone il previo collocamento formale in aspettativa del militare assente per malattia quale condizione per l’irrogazione della sospensione disciplinare dall’impiego.

  • artt. 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 e 1352 d.lgs. n. 66/2010

    Sono richiamati nel provvedimento disciplinare quali disposizioni poste a fondamento dei doveri di moralità, rettitudine, decoro, prestigio della Forza armata e osservanza degli obblighi connessi allo status militare.

  • artt. 712, 713, 717 e 732 d.P.R. n. 90/2012

    Sono richiamati nel provvedimento disciplinare a sostegno dei doveri di condotta e disciplina propri del militare.

  • art. 3, comma 3, l. n. 241/1990

    Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione, richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

    La motivazione per relationem è legittima quando l’atto richiamato è indicato e reso disponibile all’interessato; non è indispensabile allegarlo materialmente al provvedimento o trascriverne integralmente il contenuto.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in epigrafe in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle sanzioni disciplinari militari, l’Amministrazione non può limitarsi a un recepimento acritico dell’imputazione penale, ma la valutazione disciplinare è adeguatamente istruita quando considera il contenuto della pronuncia penale, le difese dell’incolpato e gli esiti dell’inchiesta formale; chi deduce il difetto di istruttoria deve fornire almeno un principio di prova idoneo a evidenziare l’incompletezza dell’accertamento.
  • La valutazione della gravità della condotta disciplinarmente rilevante e la scelta della sanzione nei confronti del militare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice di legittimità soltanto per manifesta illogicità, abnormità o irragionevolezza estrinseca.
  • La rilevanza disciplinare di una condotta non è automaticamente esclusa dalla depenalizzazione del fatto o dalla definizione del procedimento penale per prescrizione, quando l’Amministrazione accerti autonomamente la contrarietà della condotta ai doveri derivanti dallo status militare, dal decoro e dal prestigio delle Forze armate.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento individua l’atto richiamato e lo rende disponibile all’interessato; non occorrono né l’allegazione materiale dell’atto né la trascrizione integrale del suo contenuto.
  • L’art. 920, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, nel consentire l’applicazione della sospensione dall’impiego anche al militare in aspettativa, non subordina l’irrogazione della sanzione al previo collocamento formale in aspettativa del militare assente per malattia.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaMotivazione del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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