Ordinanza n. 2034/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - del decreto ministeriale del 23.09.2022 – notificato al ricorrente in data 30.11.2022, avente ad oggetto il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, spiegata ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 V,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è motivato dal fatto che, nel corso dell'istruttoria, sarebbero emersi elementi a carico del richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente indicati i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente; il Collegio ha ritenuto necessario acquisire la documentazione istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato, adottando cautele per la tutela delle fonti informative e per non pregiudicare l'attività di intelligence.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Ha disposto, ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 c.p.a., l'acquisizione dal Ministero dell'Interno della documentazione istruttoria sulla quale si fonda il diniego, con possibilità di produrre stralci e omissis e con l'adozione di ulteriori misure idonee a tutelare le fonti informative e l'attività di intelligence. In alternativa, l'Amministrazione dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni eventualmente ostative alla trasmissione degli atti. Il deposito dovrà avvenire entro il 24 aprile 2026, in doppia busta e con le modalità riservate indicate nell'ordinanza. La documentazione potrà essere esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 29 aprile 2026, senza estrazione di copie, per consentire l'espletamento dell'attività difensiva. La trattazione è stata quindi rinviata; è stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana oggetto del diniego impugnato.
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati dal Collegio quale fondamento dei poteri istruttori esercitati per acquisire la documentazione amministrativa rilevante ai fini della decisione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata in relazione al trattamento dei dati personali.
Massime di principio
- Quando il diniego di concessione della cittadinanza è fondato su elementi istruttori relativi a possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica, il giudice può disporre l'acquisizione della documentazione posta a base del provvedimento per verificare la legittimità della decisione.
- L'acquisizione e l'esame degli atti istruttori contenenti informazioni sensibili per la sicurezza possono essere accompagnati da cautele processuali, quali stralci, omissis, deposito riservato, esame limitato al Collegio e ai difensori e divieto di estrazione di copie, bilanciando esigenze di difesa e tutela delle fonti informative.
- Qualora l'Amministrazione ritenga di non poter trasmettere la documentazione istruttoria per ragioni connesse alla tutela delle fonti o dell'attività di intelligence, deve indicare in una relazione le specifiche ragioni che rendono ragionevole tale omissione.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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