Sentenza n. 324/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione in sostegno conseguito in Spagna (domanda 38584) e per la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso; nonché per la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.per l'annullamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione per il sostegno conseguito in Spagna, presentata il 30 maggio 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. contro l'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo abilitante all'insegnamento di sostegno conseguito in Spagna. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, l'ordine all'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il termine massimo per provvedere, previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, era decorso senza che il Ministero adottasse una decisione; secondo il giudice, tale termine era scaduto il 27 settembre 2024. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile, senza fornire elementi sufficienti a giustificare il ritardo. Il Collegio ha considerato le ragioni organizzative e sostanziali rappresentate dal Ministero, tra cui l'elevatissimo numero di domande analoghe, superiore a 26.500, la complessità delle questioni giuridiche e la rilevanza degli interessi coinvolti, ma le ha ritenute non idonee a escludere l'illegittimità dell'inerzia.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'azione avverso il silenzio, rilevando che il termine per la conclusione del procedimento era scaduto e che il Ministero non aveva ancora provveduto. L'entità del contenzioso seriale, la complessità della materia e la necessità di ponderare interessi costituzionalmente rilevanti possono spiegare il ritardo, ma non lo giustificano né esonerano l'Amministrazione dall'obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il Ministero è stato quindi ordinato di provvedere entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Per l'ipotesi di persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, incaricato di provvedere entro gli ulteriori 90 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 250 euro oltre accessori, in applicazione della soccombenza virtuale.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di agire contro il silenzio dell'Amministrazione e di ottenere l'ordine giudiziale di conclusione del procedimento mediante l'adozione di un provvedimento espresso, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.
La disposizione fissa il termine massimo per la definizione del procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali; nel caso concreto il termine era scaduto il 27 settembre 2024.
art. 7 d.l. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla l. 29 luglio 2024, n. 106
È richiamato quale intervento legislativo volto ad affrontare le criticità connesse al riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
decreto interministeriale 24 aprile 2025, n. 77
È richiamato quale atto di attuazione dell'intervento legislativo in materia di riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti all'estero.
Massime di principio
- La scadenza del termine previsto dalla legge per la conclusione di un procedimento obbliga l'Amministrazione ad adottare un provvedimento espresso; l'elevato numero di istanze, la complessità delle questioni giuridiche o la rilevanza degli interessi coinvolti possono spiegare il ritardo, ma non ne escludono di per sé l'illegittimità.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine stabilito in relazione alle concrete difficoltà organizzative e sostanziali, anche diverso dal termine ordinario.
- In caso di persistente inerzia successiva all'ordine giudiziale, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un ulteriore termine per l'adozione del provvedimento dovuto.
- L'azione avverso il silenzio è accoglibile quando, nonostante la presentazione di un'istanza procedimentalmente rilevante e la scadenza del termine legale per provvedere, l'Amministrazione non abbia adottato una determinazione espressa.
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