Corte di giustizia, Sentenza C-263/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 dicembre 2021. — Airhelp Limited contro Laudamotion GmbH. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg. — Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articolo 2, lettera l) – Articolo 5, paragrafo 1, lettera c) – Prenotazione di un volo tramite una piattaforma elettronica – Anticipazione, ad opera del vettore aereo operativo, dell’orario di partenza del volo – Qualificazione – Ricezione dell’informazione sull’anticipazione ad un indirizzo di posta elettronica che non appartiene ai passeggeri coinvolti – Direttiva 2000/31/CE – Commercio elettronico – Articolo 11 – Presunzione di ricezione – Portata dell’obbligo di informazione del vettore aereo operativo. — Causa C-263/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che un anticipo significativo del volo, superiore a un’ora, è equiparabile a una cancellazione ai sensi del regolamento n. 261/2004. Ha inoltre precisato che l’informazione del passeggero deve essere valutata solo secondo il regolamento stesso, senza ricorrere a presunzioni di diritto nazionale fondate sulla direttiva 2000/31. Infine, se il biglietto è stato prenotato tramite intermediario, la comunicazione a quest’ultimo non vale di per sé come comunicazione al passeggero.
Rinvio pregiudiziale sul regolamento n. 261/2004: un anticipo significativo del volo equivale a cancellazione e le modalità di informazione del passeggero tramite intermediario.
La questione giuridica
Se l’anticipo di diverse ore di un volo integri una "cancellazione del volo" ai sensi del regolamento n. 261/2004; se l’accertamento dell’avvenuta informazione del passeggero debba essere effettuato solo alla luce dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, oppure anche sulla base della normativa nazionale di trasposizione della direttiva 2000/31; e se, in caso di prenotazione tramite piattaforma/intermediario, sia sufficiente la comunicazione dell’anticipo o della cancellazione all’intermediario, senza effettiva informazione del passeggero.
Principio di diritto
Un volo anticipato di oltre un’ora deve essere considerato "cancellato" ai fini del regolamento n. 261/2004, con conseguente diritto alla compensazione pecuniaria salvo che il vettore dimostri di avere informato il passeggero nei termini e alle condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). La verifica dell’informazione va fatta esclusivamente alla luce del regolamento, che pone l’onere della prova a carico del vettore; la mera comunicazione all’intermediario non basta a informare il passeggero, salvo che questi abbia espressamente autorizzato l’intermediario a ricevere tali comunicazioni e tale autorizzazione sia nota al vettore.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 2, lettera l), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 5, paragrafo 4, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 7, regolamento (CE) n. 261/2004
- Articolo 13, regolamento (CE) n. 261/2004
- Direttiva 2000/31/CE
- Articolo 11, direttiva 2000/31/CE
Anticipo del volo e compensazione dei passeggeri
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Korneuburg in una controversia tra Airhelp Limited e Laudamotion GmbH relativa al diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal regolamento (CE) n. 261/2004. La questione nasce dall’anticipazione di oltre sei ore dell’orario di partenza di un volo prenotato tramite piattaforma elettronica.
Fatti e procedimento principale
Due passeggeri avevano prenotato, tramite una piattaforma di booking, un volo da Palma di Maiorca a Vienna, fornendo i propri recapiti personali. La piattaforma aveva trasmesso la prenotazione al vettore aereo generando un indirizzo di posta elettronica specifico, unico recapito di cui disponeva il vettore. Il volo, inizialmente previsto per le 14:40 del 14 giugno 2018, fu anticipato alle 08:25 dello stesso giorno.
Airhelp, cessionaria dei diritti dei passeggeri, chiedeva EUR 500 complessivi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004. Laudamotion sosteneva di avere informato tempestivamente dell’anticipo la piattaforma di prenotazione, tramite l’indirizzo e-mail generato automaticamente dalla stessa.
Questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se un’anticipazione di diverse ore integri una "cancellazione del volo" ai sensi dell’articolo 2, lettera l), e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 261/2004;
- se il controllo dell’avvenuta informazione del passeggero debba avvenire solo sulla base del regolamento, o anche alla luce della normativa nazionale di recepimento dell’articolo 11 della direttiva 2000/31/CE;
- se la comunicazione inviata al solo intermediario o a un indirizzo e-mail generato dalla piattaforma possa considerarsi informazione valida del passeggero.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 2, lettera l), del regolamento n. 261/2004, che definisce la "cancellazione del volo" come la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto;
- l’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento, che esclude la compensazione se il passeggero è stato informato della cancellazione nei termini previsti;
- l’articolo 5, paragrafo 4, che pone l’onere della prova dell’avvenuta informazione a carico del vettore operativo;
- l’articolo 7, che disciplina l’importo della compensazione pecuniaria;
- l’articolo 13, relativo ai diritti di regresso del vettore;
- l’articolo 11 della direttiva 2000/31/CE, sulla presunzione di ricezione nell’ambito dei contratti conclusi per via elettronica.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ricorda che il regolamento tutela un elevato livello di protezione dei passeggeri e che le norme attributive di diritti vanno interpretate estensivamente. Pur non prevedendo espressamente il caso dell’anticipo, il regolamento contempla l’anticipazione nei voli alternativi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii) e iii), mostrando che anche un anticipo significativo può comportare gravi disagi analoghi a quelli di una cancellazione o di un ritardo.
La Corte distingue quindi tra anticipazioni trascurabili e anticipazioni significative. Il parametro decisivo è quello ricavabile dalle soglie dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ii) e iii): in particolare, un anticipo superiore a un’ora è considerato significativo. Ne consegue che, se il vettore anticipa il volo di più di un’ora, il volo si considera cancellato ai fini del regolamento.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
Quanto all’informazione del passeggero, la Corte afferma che l’articolo 11 della direttiva 2000/31 non è applicabile alla comunicazione relativa alla cancellazione del volo, perché tale comunicazione non è né un "ordine" né una "ricevuta" nel senso della direttiva. La disciplina rilevante è quindi esclusivamente quella del regolamento n. 261/2004.
Inoltre, la normativa nazionale che estende la presunzione di accesso oltre l’ambito proprio della direttiva non può incidere sulle condizioni previste dal regolamento. Il regolamento pone un obbligo autonomo e rafforzato a carico del vettore operativo, che deve provare sia se sia stata data informazione sia quando ciò sia avvenuto. In presenza di un intermediario, la mera comunicazione a quest’ultimo non basta, di regola, a provare l’informazione del passeggero.
La Corte ammette un’eccezione: se il passeggero ha espressamente autorizzato l’intermediario a ricevere le comunicazioni e tale autorizzazione era nota al vettore, allora una presunzione nazionale di ricezione può essere compatibile con il regolamento.
Ragionamento della Corte sulla terza questione
La Corte ribadisce che, in base all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e al paragrafo 4, il vettore deve dimostrare che il passeggero è stato informato della cancellazione almeno due settimane prima della partenza prevista. La mancata prova di tale informazione comporta il diritto alla compensazione pecuniaria.
La soluzione vale anche quando la prenotazione sia avvenuta tramite una piattaforma online: il fatto che il vettore abbia informato la piattaforma o l’intermediario non implica, di per sé, che il passeggero sia stato informato. Solo se il passeggero ha autorizzato espressamente l’intermediario a ricevere la comunicazione, e il vettore ne era a conoscenza, la comunicazione all’intermediario può produrre effetti nei confronti del passeggero.
L’articolo 13 del regolamento tutela il diritto del vettore di rivalersi poi, secondo il diritto applicabile, nei confronti del terzo responsabile, ma non attenua i diritti del passeggero nei confronti del vettore operativo.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- un volo si considera "cancellato" quando il vettore operativo lo anticipa di più di un’ora;
- la verifica dell’informazione del passeggero va compiuta solo alla luce dell’articolo 5 del regolamento n. 261/2004, in combinato disposto con il paragrafo 4;
- il passeggero prenotato tramite intermediario è considerato non informato della cancellazione se l’intermediario non gli ha trasmesso la comunicazione entro i termini, salvo autorizzazione espressa del passeggero a ricevere tali informazioni, nota al vettore.
Principio affermato
La sentenza conferma che il regolamento n. 261/2004 tutela il passeggero anche contro le conseguenze di un anticipo significativo del volo e impone al vettore un rigoroso onere probatorio sull’avvenuta informazione. La comunicazione al solo intermediario non libera il vettore, salvo specifica delega conoscibile dal vettore stesso.
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