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Ordinanza

Ordinanza n. 5784/2026 - Roma, Sezione 2

Reclamo per l'ottemperanza al giudicato formatosi sul Decreto della Corte di Appello di Roma depositato in data 9/4/2021 n. cronol. 534/2021, già ordinata con sentenza di questo Tribunale n. 20989/2024;

Giustizia amministrativa202407752

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sospensione del giudizio di ottemperanza, comprendente un reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., promosso per l'esecuzione del giudicato formatosi su un decreto di equa riparazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto reclamo nell'ambito di un giudizio di ottemperanza già introdotto per l'esecuzione di un giudicato formatosi su un decreto di volontaria giurisdizione relativo all'equa riparazione. Il credito azionato riguarda somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 entro il 31 dicembre 2021. Il giudice ha rilevato l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024, che ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001, prevedendo la possibilità di rinnovare la domanda di pagamento e, per i due anni successivi al decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, il divieto di iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza nonché la sospensione di quelli già pendenti. Il ricorrente sosteneva implicitamente la prosecuzione della fase di ottemperanza e del reclamo; il Tribunale ha dovuto verificare l'applicabilità della sospensione legislativa anche all'incidente di esecuzione.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e della causa speciale di sospensione prevista dall'art. 1, comma 817, lettera m), della legge n. 207/2024. Ha ritenuto che il comma 12-bis dell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 si applichi a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti di somme liquidate ai sensi della legge n. 89/2001 fino al 31 dicembre 2021. Richiamando l'interpretazione già fornita dal Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che la disposizione, in ragione della sua chiara formulazione, opera in ogni fase e grado del giudizio, compresa la fase relativa agli incidenti di esecuzione e, quindi, al reclamo proposto ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. La Segreteria è stata incaricata di comunicare l'ordinanza alle parti.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Consente la proposizione del reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la decisione applica la sospensione legislativa anche alla fase relativa a tale incidente di esecuzione.

  • art. 79 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per disporre la sospensione del giudizio in presenza della speciale causa di sospensione prevista dalla legge.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, legge n. 89/2001

    per ottenere più celermente il pagamento dei propri crediti, i creditori di somme liquidate a norma della presente legge, fino al 31 dicembre 2021, possono rinnovare la domanda di pagamento utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis. Il Ministero della giustizia dà notizia della facoltà di rinnovo della domanda mediante avviso pubblicato nel proprio sito internet istituzionale. Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni i creditori di cui al comma 1 non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi

    La disposizione vieta temporaneamente l'avvio di azioni esecutive e giudizi di ottemperanza e impone la sospensione dei giudizi già pendenti relativi a crediti di equa riparazione liquidati fino al 31 dicembre 2021; la sua applicazione comprende ogni fase e grado, inclusi gli incidenti di esecuzione.

  • art. 1, comma 817, lettera m), legge 30 dicembre 2024, n. 207

    Ha introdotto il comma 12-bis nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001.

Massime di principio

  • La sospensione biennale prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 si applica a tutti i giudizi di ottemperanza aventi a oggetto crediti di equa riparazione liquidati ai sensi della stessa legge fino al 31 dicembre 2021.
  • La sospensione legislativa dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti di equa riparazione opera in ogni fase e grado del giudizio, compresi gli incidenti di esecuzione e i reclami proposti ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a.
  • La chiara formulazione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della legge n. 89/2001 impone la sospensione dei giudizi di ottemperanza già pendenti dopo il decorso di venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione, senza che rilevi la fase processuale in cui si trovano.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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